«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Ateismo e propaganda

La sez. I Civ. Cass., con l’ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893, interviene per delimitare i contorni del diritto di pensiero, ex art. 21 Cost., nella sua particolare estensione: mediante affissione di manifesti con i quali si esprimeva una libertà “di non credere”: «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati» il promotore (logo e la denominazione dell’associazione) dell’iniziativa si trova «al loro fianco», risultando una professione pubblica di ateismo.

La rappresentazione non trovava riscontro positivo nella sua estensione contenutistica al punto da essere respinta da una giunta comunale: «risultando il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione».

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Piena liceità delle affissioni di manifesti dei non credenti a garanzia della libertà di coscienza

Piena liceità delle affissioni di manifesti dei non credenti a garanzia della libertà di coscienza

Ateismo e propaganda

La sez. I Civ. Cass., con l’ordinanza 17 aprile 2020, n. 7893, interviene per delimitare i contorni del diritto di pensiero, ex art. 21 Cost., nella sua particolare estensione: mediante affissione di manifesti con i quali si esprimeva una libertà “di non credere”: «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati» il promotore (logo e la denominazione dell’associazione) dell’iniziativa si trova «al loro fianco», risultando una professione pubblica di ateismo.

La rappresentazione non trovava riscontro positivo nella sua estensione contenutistica al punto da essere respinta da una giunta comunale: «risultando il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione».

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Il diritto di essere informati

Il diritto di informazione (ex art. 21 Cost.)[1] costituisce una delle libertà di manifestazione del pensiero, segna il grado di “democraticità” di un ordinamento giuridico, accompagnato all’estensione del diritto di accesso documentale in diritto di accesso civico generalizzato, esprime un intento del legislatore di rendere trasparente l’attività amministrativa, in chiave partecipativa e di controllo sociale dell’utilizzo e destinazione delle risorse pubbliche.

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Videoriprese e videoconferenze dei lavori degli organi elettivi del Comune (con schema di regolamento)

Videoriprese e videoconferenze dei lavori degli organi elettivi del Comune (con schema di regolamento)

Il diritto di essere informati

Il diritto di informazione (ex art. 21 Cost.)[1] costituisce una delle libertà di manifestazione del pensiero, segna il grado di “democraticità” di un ordinamento giuridico, accompagnato all’estensione del diritto di accesso documentale in diritto di accesso civico generalizzato, esprime un intento del legislatore di rendere trasparente l’attività amministrativa, in chiave partecipativa e di controllo sociale dell’utilizzo e destinazione delle risorse pubbliche.

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La tecnologia è entrata nel Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 73, per semplificare l’operatività delle sedute degli organi elettivi dell’Amministrazione locale, in assenza di una disciplina regolamentare che prevedesse tale modalità di lavori.

Si premette il quadro normativo prima del D.L. n. 18/2000.

Il comma 2 dell’art. 38 «Consigli comunali e provinciali» del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Riunioni degli organi in videoconferenza ai tempi del COVID-19, con schemi d’atto

Riunioni degli organi in videoconferenza ai tempi del COVID-19, con schemi d’atto

La tecnologia è entrata nel Decreto – Legge 17 marzo 2020, n. 18, all’articolo 73, per semplificare l’operatività delle sedute degli organi elettivi dell’Amministrazione locale, in assenza di una disciplina regolamentare che prevedesse tale modalità di lavori.

Si premette il quadro normativo prima del D.L. n. 18/2000.

Il comma 2 dell’art. 38 «Consigli comunali e provinciali» del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Il T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, con la sentenza 11 marzo 2020, n. 3179, interviene per chiarire gli effetti della decorrenza del potere regolamentare in assenza di una norma Statutaria di riferimento: opera l’art. 10 delle preleggi.

La questione riguarda l’incidenza di una nuova norma regolamentare su un’autorizzazione all’esercizio di commercio su area pubblica a carattere permanente.

La deliberazione di approvazione del regolamento[1] veniva pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 ai fini di dare corso agli effetti: «tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» (ex art. 124, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)[2].

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Pubblicazioni e termini di decorrenza delle norme regolamentari

Pubblicazioni e termini di decorrenza delle norme regolamentari

Il T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, con la sentenza 11 marzo 2020, n. 3179, interviene per chiarire gli effetti della decorrenza del potere regolamentare in assenza di una norma Statutaria di riferimento: opera l’art. 10 delle preleggi.

La questione riguarda l’incidenza di una nuova norma regolamentare su un’autorizzazione all’esercizio di commercio su area pubblica a carattere permanente.

La deliberazione di approvazione del regolamento[1] veniva pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 ai fini di dare corso agli effetti: «tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge» (ex art. 124, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)[2].

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La competenza, secondo i principi costituzionali, viene definita dalla legge, consentendo all’organo di esprimere i propri poteri in un determinato ambito, la cui violazione esprime una patologia dell’atto amministrativo: la competenza regolamentare negli Enti locali spetta al consiglio comunale, salvo che per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, alla giunta comunale (ex terzo comma, dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000)[1].

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza del 9 gennaio 2020, n. 30, interviene per censurare la condotta di una giunta comunale nel dettare apposite condizioni ai titolari di proprietà immobiliari: obblighi di informazione preventiva al Comune prima di concedere in uso o locazione i propri beni, profilando di fatto una norma di natura regolamentare, di competenza esclusiva del consiglio comunale, al di là del merito estrinseco.

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Competenza e limiti regolamentari all’accoglienza diffusa

Competenza e limiti regolamentari all’accoglienza diffusa

La competenza, secondo i principi costituzionali, viene definita dalla legge, consentendo all’organo di esprimere i propri poteri in un determinato ambito, la cui violazione esprime una patologia dell’atto amministrativo: la competenza regolamentare negli Enti locali spetta al consiglio comunale, salvo che per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, alla giunta comunale (ex terzo comma, dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000)[1].

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza del 9 gennaio 2020, n. 30, interviene per censurare la condotta di una giunta comunale nel dettare apposite condizioni ai titolari di proprietà immobiliari: obblighi di informazione preventiva al Comune prima di concedere in uso o locazione i propri beni, profilando di fatto una norma di natura regolamentare, di competenza esclusiva del consiglio comunale, al di là del merito estrinseco.

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La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 gennaio 2019 n. 422, chiarisce il contenuto minimo che deve assumere la giustificazione dell’assenza a presenziare il Consiglio comunale, da parte di un componente del plènum.

È noto che già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i Consiglieri che non intervenivano ad una “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenze per malattia (le giustificazioni, da ragione di salute sulla scorta di valutazioni mediche, non si ritenevano suscettibili di sindacato da parte del Consiglio comunale, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859), affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 1954, n. 28 e 15 gennaio 1955, n. 68).

Va detto che l’eventuale astensione dalle sedute motivata con l’intento politico non può spingersi alla definitiva abdicazione del ruolo rivestito ma deve comunque estrinsecarsi in azioni capaci di dare attuazione in qualsiasi modo al mandato elettivo: l’inerzia totale non può – anche ove costituisca il frutto di una scelta mirata – protrarsi oltre un tempo ragionevole, poiché, diversamente verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 settembre 2012, n. 1541).

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Un certificato medico che non desume l’impedimento del Consigliere comunale assenteista porta alla decadenza certa della carica

Un certificato medico che non desume l’impedimento del Consigliere comunale assenteista porta alla decadenza certa della carica

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 gennaio 2019 n. 422, chiarisce il contenuto minimo che deve assumere la giustificazione dell’assenza a presenziare il Consiglio comunale, da parte di un componente del plènum.

È noto che già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i Consiglieri che non intervenivano ad una “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenze per malattia (le giustificazioni, da ragione di salute sulla scorta di valutazioni mediche, non si ritenevano suscettibili di sindacato da parte del Consiglio comunale, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859), affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 1954, n. 28 e 15 gennaio 1955, n. 68).

Va detto che l’eventuale astensione dalle sedute motivata con l’intento politico non può spingersi alla definitiva abdicazione del ruolo rivestito ma deve comunque estrinsecarsi in azioni capaci di dare attuazione in qualsiasi modo al mandato elettivo: l’inerzia totale non può – anche ove costituisca il frutto di una scelta mirata – protrarsi oltre un tempo ragionevole, poiché, diversamente verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 settembre 2012, n. 1541).

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