«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. controllo della Corte dei conti della Campania, a distanza di alcuni mesi[1], con la deliberazione n. 312 del 21 dicembre 2023, ritorna sulla natura dell’indennità di carica del Sindaco, sulla facoltà della sua rinuncia[2] e degli effetti diretti sull’indennità di fine mandato: segue la medesima sorte.

Il dubbio

L’intervento collaborativo della Corte dei conti viene richiesto da un Sindaco per comprendere se con la rinuncia dell’indennità di carica, la sua devoluzione al perseguimento di finalità pubbliche, al termine del mandato quinquennale, l’indennità di fine mandato possa essere comunque riconosciuta in favore del Sindaco uscente, in presenza di un suo accantonamento o devoluta ai medesimi fini.

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L’indennità di fine mandato del Sindaco e la sua rinuncia

L’indennità di fine mandato del Sindaco e la sua rinuncia

La sez. controllo della Corte dei conti della Campania, a distanza di alcuni mesi[1], con la deliberazione n. 312 del 21 dicembre 2023, ritorna sulla natura dell’indennità di carica del Sindaco, sulla facoltà della sua rinuncia[2] e degli effetti diretti sull’indennità di fine mandato: segue la medesima sorte.

Il dubbio

L’intervento collaborativo della Corte dei conti viene richiesto da un Sindaco per comprendere se con la rinuncia dell’indennità di carica, la sua devoluzione al perseguimento di finalità pubbliche, al termine del mandato quinquennale, l’indennità di fine mandato possa essere comunque riconosciuta in favore del Sindaco uscente, in presenza di un suo accantonamento o devoluta ai medesimi fini.

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Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Le infruttuose azioni del consigliere comunale sull’esaudito diritto di accesso

Il Consigliere comunale, ai sensi del comma 2, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ha un diritto pieno (inerente allo status) di accedere ai dati, agli atti e alle informazioni/notizie in possesso dell’Amministrazione di appartenenza (e sue/oi “partecipate/partecipati”)[1], trovando, secondo una costante giurisprudenza, l’unico limite all’accesso, in termini generali, nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’Amministrazione[2].

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Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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Part time e incarichi esterni nella PA

Part time e incarichi esterni nella PA

Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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La sez. I Catanzaro, del TAR Calabria, con la sentenza 7 agosto 2023 n. 1120, segnala un’evidente anomalia nella richiesta di un consigliere comunale (di minoranza) di accedere alla documentazione amministrativa di una procedura concorsuale, limitandosi a qualificarsi (c.d. legittimazione) come “amministratore pubblico”, senza fornire alcun profilo di utilità (interesse) all’esercizio del c.d. munus publicum.

Inquadramento

È noto che in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) è ispirato alla “ratio” di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: tale diritto si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività[1].

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Il diritto anomalo di accesso del consigliere comunale

Il diritto anomalo di accesso del consigliere comunale

La sez. I Catanzaro, del TAR Calabria, con la sentenza 7 agosto 2023 n. 1120, segnala un’evidente anomalia nella richiesta di un consigliere comunale (di minoranza) di accedere alla documentazione amministrativa di una procedura concorsuale, limitandosi a qualificarsi (c.d. legittimazione) come “amministratore pubblico”, senza fornire alcun profilo di utilità (interesse) all’esercizio del c.d. munus publicum.

Inquadramento

È noto che in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) è ispirato alla “ratio” di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: tale diritto si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività[1].

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La sez. controllo Campania, della Corte dei conti, con la delibera n. 230 del 19 luglio 2023, interviene per riaffermare l’impossibilità della rinuncia (dilazione) da parte dell’Ente locale alle sanzioni e agli interessi sui tributi locali, anche in presenza di forza maggiore.

La richiesta di parere, verteva sulla possibilità di transare o dilazionare la pretesa dei tributi locali (accertamenti esecutivi IMU e TARI, anni dal 2018 al 2021) in presenza da una parte, della crisi pandemica da Covid – 19 (formalmente riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ex art. 56 del DL n. 18/2020), dall’altra parte, dell’aumento generale dei prezzi delle materie prime e dei prodotti agroalimentari, causato dal conflitto in Ucraina.

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La dilazione e la rinuncia al credito tributario non rientrano nella disponibilità dell’Ente locale

La dilazione e la rinuncia al credito tributario non rientrano nella disponibilità dell’Ente locale

La sez. controllo Campania, della Corte dei conti, con la delibera n. 230 del 19 luglio 2023, interviene per riaffermare l’impossibilità della rinuncia (dilazione) da parte dell’Ente locale alle sanzioni e agli interessi sui tributi locali, anche in presenza di forza maggiore.

La richiesta di parere, verteva sulla possibilità di transare o dilazionare la pretesa dei tributi locali (accertamenti esecutivi IMU e TARI, anni dal 2018 al 2021) in presenza da una parte, della crisi pandemica da Covid – 19 (formalmente riconosciuta quale evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ex art. 56 del DL n. 18/2020), dall’altra parte, dell’aumento generale dei prezzi delle materie prime e dei prodotti agroalimentari, causato dal conflitto in Ucraina.

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