«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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Da alcuni mesi, da circa un anno, abbiamo compreso dalle slide ministeriali che con il PNRR la riforma della PA è in arrivo celermente, superando i limiti delle precedenti riforme delle riforme, limiti causati da un’azione condotta prevalentemente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi di carattere organizzativo, tagliando e non investendo su persone, procedure e tecnologie: si necessita di ristrutturare l’organizzazione pubblica per rilanciare il Paese (specie dopo una pandemia disastrosa e una imminente guerra alle porte).

La riforma (orizzontale) della PA è una delle missioni del PNRR, e la “Buona Amministrazione” ha nel suo ecclettico impianto tra le «finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese».

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Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO

Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO

Da alcuni mesi, da circa un anno, abbiamo compreso dalle slide ministeriali che con il PNRR la riforma della PA è in arrivo celermente, superando i limiti delle precedenti riforme delle riforme, limiti causati da un’azione condotta prevalentemente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi di carattere organizzativo, tagliando e non investendo su persone, procedure e tecnologie: si necessita di ristrutturare l’organizzazione pubblica per rilanciare il Paese (specie dopo una pandemia disastrosa e una imminente guerra alle porte).

La riforma (orizzontale) della PA è una delle missioni del PNRR, e la “Buona Amministrazione” ha nel suo ecclettico impianto tra le «finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese».

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La V sez. Napoli del TAR Campania, con la sentenza 16 giugno 2021 n. 4127, interviene su un tema di attualità (e vitale) per la popolazione nazionale (altri direbbero, mondiale), sia in termini di “sanità pubblica” che di “libertà”, in un’epoca dove la riservatezza della persona (la c.d. privacy) non trovano grande affluenza (o prosperità), limitando gli spostamenti “mascherati”, con restrizioni incomprensibili, frutto di una corsa alla politica dei primi (posti), del PNRR, e di altro ancora, in funzione siderale di una evidente dittatura del COVID-19, in grado di affrancare il “diritto” in nome della “salute”, e di tutti gli interessi economici e transazionali conseguenti (correlati), con conseguente perdita di sovranità monetaria.

Il ricorso da parte di alcuni dirigenti scolastici, personale docente e collaboratori impiegati presso istituzioni scolastiche verte sull’annullamento di un’ordinanza avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico» nella parte in cui il Presidente della Regione «ha disposto l’obbligatorietà della sottoposizione a test sierologico e/o tampone per il personale scolastico, quale indefettibile misura di prevenzione sanitaria, finalizzata alla individuazione di eventuali casi di positività al virus in capo a soggetti asintomatici»[1].

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Gli obblighi vaccinali (test) per andare a scuola: un TSO illegittimo

Gli obblighi vaccinali (test) per andare a scuola: un TSO illegittimo

La V sez. Napoli del TAR Campania, con la sentenza 16 giugno 2021 n. 4127, interviene su un tema di attualità (e vitale) per la popolazione nazionale (altri direbbero, mondiale), sia in termini di “sanità pubblica” che di “libertà”, in un’epoca dove la riservatezza della persona (la c.d. privacy) non trovano grande affluenza (o prosperità), limitando gli spostamenti “mascherati”, con restrizioni incomprensibili, frutto di una corsa alla politica dei primi (posti), del PNRR, e di altro ancora, in funzione siderale di una evidente dittatura del COVID-19, in grado di affrancare il “diritto” in nome della “salute”, e di tutti gli interessi economici e transazionali conseguenti (correlati), con conseguente perdita di sovranità monetaria.

Il ricorso da parte di alcuni dirigenti scolastici, personale docente e collaboratori impiegati presso istituzioni scolastiche verte sull’annullamento di un’ordinanza avente ad oggetto «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico» nella parte in cui il Presidente della Regione «ha disposto l’obbligatorietà della sottoposizione a test sierologico e/o tampone per il personale scolastico, quale indefettibile misura di prevenzione sanitaria, finalizzata alla individuazione di eventuali casi di positività al virus in capo a soggetti asintomatici»[1].

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La prima sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza 23 ottobre 2020 n. 1275, dichiara illegittima una norma del regolamento di Polizia Urbana che vieta la prostituzione su tutto il territorio comunale.

La disciplina del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (c.d. Decreto Minniti), convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 dispone:

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Interessi diffusi e limiti regolamentari al divieto generalizzato delle zone sex work

Interessi diffusi e limiti regolamentari al divieto generalizzato delle zone sex work

La prima sez. del T.A.R. Toscana, con la sentenza 23 ottobre 2020 n. 1275, dichiara illegittima una norma del regolamento di Polizia Urbana che vieta la prostituzione su tutto il territorio comunale.

La disciplina del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» (c.d. Decreto Minniti), convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 dispone:

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La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

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La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

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