«Libero Pensatore» (sempre)
Articolo Pubblicato il 22 Giugno, 2022

Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO

Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO

Da alcuni mesi, da circa un anno, abbiamo compreso dalle slide ministeriali che con il PNRR la riforma della PA è in arrivo celermente, superando i limiti delle precedenti riforme delle riforme, limiti causati da un’azione condotta prevalentemente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi di carattere organizzativo, tagliando e non investendo su persone, procedure e tecnologie: si necessita di ristrutturare l’organizzazione pubblica per rilanciare il Paese (specie dopo una pandemia disastrosa e una imminente guerra alle porte).

La riforma (orizzontale) della PA è una delle missioni del PNRR, e la “Buona Amministrazione” ha nel suo ecclettico impianto tra le «finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese».

Troviamo anche tra le “Riforme Abilitanti” l’“Abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione”, dove si chiarisce che «la corruzione può trovare alimento nell’eccesso e nella complicazione delle leggi. La semplificazione normativa, dunque, è in via generale un rimedio efficace per evitare la moltiplicazione di fenomeni corruttivi», al punto da scrivere che «vi sono, in particolare, alcune norme di legge che possono favorire più di altre la corruzione. Si rende, dunque, necessario individuare prioritariamente alcune di queste norme e procedere alla loro abrogazione o revisione», giungendo a sostenere che «occorre semplificare le norme della legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; e le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013, sull’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico» (in parte materia referendaria recente) «Al tempo stesso, occorre evitare che alcune norme nate per contrastare la corruzione impongano alle amministrazioni pubbliche e a soggetti privati di rilevanza pubblica oneri e adempimenti troppo pesanti».

Senza indugiare oltre, si comprende che per osservare il Recovery plan for Europe, è indispensabile correre, decretare, e se occorre drenare di “fiducia” le norme (anteponendo al voto parlamentare) la questione è funzionale a garantire la ripresa (i bonus 110, sono lo specchio di riferimento) del mercato e del lavoro (senza escludere tutti gli altri aspetti del vivere): le riforme, da quella fiscale a quelle in corso di approvazione (e tra queste quella della P.A.) nello spirito (quello delle leggi) del progresso e sviluppo sostenibile (green) per assicurare benessere alle future generazioni[1].

In questo senso, può essere letto il DL n. 80/2021, dove nelle intenzioni si attua la semplificazione e la resilienza spinta che trova già nel suo titolo una esemplare esemplificazione «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia».

L’art. 6, Piano integrato di attività e organizzazione, del D.L. 80/2021, modificato in sede di conversione in legge, e poi con ulteriori decreti legge (DL 228/2021, DL36/2022), segna questa esigenza di semplificazione con lo scopo di abrogare (vedremo poi, per dichiararne l’inefficacia) una serie di norme e coniugare – in un unico documento di organizzazione – una molteplicità di “PIANI” e “Adempimenti” «per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso».

Questa portata innovativa (quasi rivoluzionaria, nel suo termine storico di “Mutamento radicale di un ordine statuale e sociale”) come espresso dal primo comma della legge (rectius art. 6) viene riservato «alle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti», mentre viene rinviato ad un decreto ministeriale l’adozione, sulla base di un “PIANO TIPO” semplificato, per le rimanenti (quelle con meno di cinquanta dipendenti), il cit. PIAO.

Ora il comma 6 bis, dell’art. 6, del DL 80/2021 nella sua linearità dispone: «In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022».

La norma, del cit. art. 6, indicava l’adozione di ulteriori provvedimenti normativi che allo stato non sono ancora pubblicati, anche se i loro “schemi” hanno avuto i “passaggi” (anche parlamentari).

Che fare?

Una possibile soluzione (pratica, specie per gli enti al di sotto dei cinquanta dipendenti), che contiene delle indicazioni operative, una volta definito il quadro normativo, può pur sempre essere promossa, anche al solo fine di adempiere un adempimento “allo stato dell’arte” ed iniziare la strada della reingegnerizzazione, affrontando il contenuto dell’art. 6 nelle sue molteplici espansioni innovative, allargando in un unico documento, una serie di documenti già adattati, normando la semplificazione.

 SCHEMA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 – 2023 – 2024

 

PREMESSO CHE:

  • l’art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, l’adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO di durata triennale, con aggiornamento annuale;
  • lo scopo del PIAO è quello di «assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso»;
  • il PIAO, aggiornato annualmente, definisce (nell’elencazione delle norme, e relativi adempimenti, vengono individuati i Piani e gli atti che confluiscono nel PIAO):
  • «a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
  • b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;
  • c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
  • d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
  • e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
  • f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
  • g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi»;
  • Il Piano definisce, altresì, in apposita sez. le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti (c.d. questionari di gradimento), stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati, ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;
  • il PIAO, e i relativi aggiornamenti, viene pubblicato «entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale»;
  • il comma 6 bis, del cit. art. 6 del DL 80/2021, prevede che «in sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022».

DATO ATTO CHE AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021:

  • comma 5, «Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo»;
  • comma 6, «Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti».

ALLO STATO ATTUALE MANCA L’ADOZIONE DEGLI ATTI CITATI AI COMMI 5 E 6 DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021.

VISTO CHE:

  • nel PNRR, sez. Riforme della P.A., si evidenzia l’esigenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti «Occorre semplificare le norme della legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione… e le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013, sull’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico»;
  • il Consiglio di ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione, affermando che «in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennaleLa Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:
  • nel report e nel verbale della seduta del 18 novembre 2021 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento E Bolzano, è stata raggiunta l’Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del ministro per la pubblica amministrazione, concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113;
  • nel sito della Funzione Pubblica (2 dicembre 2021) si legge «È arrivato nella seduta di oggi pomeriggio il via libera della Conferenza Unificata al decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, con cui si definisce il contenuto del Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Nel corso della riunione, è stata accolta la richiesta di Regioni, Anci e Upi di posticipare la scadenza del 31 gennaio 2022 come termine ultimo per l’adozione dei Piao da parte delle amministrazioni. Nel frattempo, è già stato avviato l’iter di approvazione del Dpr che abroga le disposizioni sull’adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal Piao. Per evitare duplicazioni e coordinare i contenuti delle sezioni del Piano, infine, il Dipartimento della Funzione pubblica adotterà specifiche linee guida. “Con il semaforo verde della Conferenza Unificata al Piao, la Pubblica amministrazione compie un altro passo decisivo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività, misurazione della performance”, ha dichiarato il ministro Brunetta, commentando il parere favorevole allo schema di Dm, che contiene in allegato il “Piano tipo»;
  • nel cit. schema di decreto oggetto d’Intesa nella Conferenza, si è compreso che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 (le sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali):

ART. 3 – SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE:

  1. a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti (DUP per gli Enti Locali).
  2. b) Performance: la sottosezione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e dalle Linee Guida che saranno emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
  3. c) Rischi corruttivi e trasparenza: la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013).

ART. 4 SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

  1. a) Struttura organizzativa, in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione.
  2. b) Organizzazione del lavoro agile.
  3. c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione del Piano (suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale).

ART. 5 SEZIONE MONITORAGGIO

La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili (il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni di ANAC; mentre per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 147, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

VISTO, ALTRESÌ, CHE:

  • le “Linee guida”, nel sopra cit. schema di decreto ministeriale, formulano indicazioni sulla stesura delle sez. del PIAO e una loro rappresentazione grafica;
  • in seguito è stato adottato uno schema di DPR (vedi, Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa n. 54 del 30/12/2021, Piano Integrato di attività ed organizzazione) per definire le norme da abrogare/modificare (e successivamente secondo le indicazioni del Cons. di Stato, come di seguito riportato) da rendere inefficaci;
  • sommariamente si richiamano le discipline di interesse: Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Articolo 169, Piano esecutivo di gestione; Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Articolo 60-bis, Istituzione e attività del Nucleo della Concretezza; D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, Art. 10, Piano della performance e Relazione sulla performance; Legge 6 novembre 2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; Legge 7 agosto 2015 n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, Art. 14, Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
  • IL PIAO DOVREBBE SOSTITUIRE, DUNQUE:
  1. PDO/PEG/PERFORMANCE (PIANO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/DELLE PERFORMANCE), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative;
  2. POLA (PIANO LAVORO AGILE) e il PIANO DELLA FORMAZIONE, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
  3. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne (comprese le progressioni);
  4. PIANO ANTICORRUZIONE, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione;
  5. PIANO DELLE AZIONI POSITIVE, uniformando le azioni, anche di genere;
  6. PIANO DELLE AZIONI CONCRETE, la razionalizzazione della spesa e dell’organizzazione.

RICHIAMATE LE FONTI OGGETTO DI SOSTITUZIONE/ABROGAZIONE/INEFFICACIA:

1) Piano della performance (art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150);

2) Piano per razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali (art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244);

3) Piano delle azioni concrete (art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

4) Piano di azioni positive (art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198);

5) Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190);

6) Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124);

7) Piano dei fabbisogni (art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

8) Piano esecutivo di gestione (art. 169, comma 3 bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

  • il Consiglio di Stato, con il parere n. 506/2022, dell’8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, allora recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113”, ha evidenziato alcune «criticità che accompagnavano innanzi tutto la sequenza e la natura degli atti ai quali veniva consegnata l’introduzione e l’attivazione del nuovo strumento di programmazione e pianificazione. Perplessità sono state espresse, in primo luogo, nei confronti della scelta di affidare a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione privo di natura regolamentare quella che la Sezione ha riconosciuto come la pars costruens del disegno, ovvero “la concreta definizione di quello che sarà (non solo lo schema di Piano Tipo, bensì) il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao”»;
  • il Consiglio di Stato, con il parere 902/2022 del 26 maggio 2022, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione “concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, ai pareri successivamente espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, nonché all’intesa in Conferenza unificata acquisita il 2 dicembre 2021, ha evidenziato che «non appare fugato il rischio che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore layer of bureaucracy… Le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte, rinviano infatti, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad alludere a effetti diversi», quali ad esempio il peculiare riferimento alla sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza” che deve essere in linea con le indicazioni dei PNA emanati da ANAC, ovvero alla sottosezione Organizzazione del lavoro agile”, che ne richiede la necessaria coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, in parte riprese nella sez. Monitoraggi;
  • nel parere appena citato, si rileva, altresì, ««in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono dunque l’eventualità che il Piao possa andare a costituire, in concreto, “un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l’ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più generale Piao”… anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato», giungendo ad affermare che «Ed è, perciò, che questa Sezione rinnova la propria raccomandazione per un approccio graduale all’innovazione rappresentata dall’introduzione del Piao, nella consapevolezza dei “costi” e dei “tempi” necessari alla costruzione di ambienti e di sistemi capaci di riconoscerlo e, perciò, di farne un effettivo strumento non già “di riforma”, ma “per riforme” che anche altro suppongono, come peraltro immagina la stessa l. n. 113 del 2021, nel cui disegno s’inscrive anche il Piao»;
  • sempre nel cit. parere si conclude nell’affermare che «tale azione di “effettiva integrazione e metabolizzazione”, che non può che avvenire “a valle” dell’adozione della disciplina regolamentare, interessa infatti non solo il decreto del Presidente della Repubblica concernente l’individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti, ma anche il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione qui in esame e che vale a porre le premesse per quelle indispensabili attività di ulteriore “semplificazione e razionalizzazione” della disciplina nonché di “reingegnerizzazione dei processi”».

TUTTO CIÒ PREMESSO E IN CONSIDERAZIONE CHE MANCANO GLI ATTI NORMATIVI O MINISTERIALI DI RIFERIMENTO

DATO ATTO CHE al momento attuale il termine per la sua adozione nelle Amministrazioni statali per l’anno 2022 è fissato al 30 giugno, mentre nello schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione esso viene fissato per gli Enti Locali e le Regioni entro i 4 mesi successivi alla adozione del bilancio preventivo, dove, a regime, tali termini sono rispettivamente fissati al 31 gennaio e ad i 30 giorni successivi all’approvazione del bilancio preventivo.

VALUTATO E ACCERTATO CHE:

  • il comma 6, dell’art. 6, del DL n. 80/2021, ultimo periodo, espressamente dispone «Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti», rilevando che sempre nello stesso comma si rimanda per l’adozione del Piano tipo ad un «decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’ articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», e che allo stato attuale non risulta ancora adottato e pubblicato;
  • la mancata pubblicazione rende inoperante l’obbligo di legge, essendo rinviato ad una fonte sotto ordinata nel sistema della gerarchia delle fonti.

RITENUTO, DI PREDISPORRE UNA PRIMA FORMULAZIONE DEL PIAO, alla luce del quadro normativo vigente, anche in relazione al fatto di non incorrere in violazioni e/o ritardi che apparirebbero, peraltro, non coerenti con la disciplina vigente (in claris non fit interpretatio)[2], con i principi di organizzazione pubblica, con la natura semplificatoria e di razionalizzazione, ossia i cardini della ratio legis che attiene direttamente al PIAO, rilevando anche nelle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti la fonte è di tipo governativo e non di legge.

RITENUTO IN QUESTO QUADRO ORDINAMENTALE NON DEFINITO E INSTABILE DI ADOTTARE IL PIAO, secondo le sez. indicate nello schema di decreto ministeriale, con le relative Linee Guida e rappresentazione grafica, con una tecnica redazionale per relationem coerente con gli atti già adottati e integrata dall’apporto istruttorio, dando atto che in funzione dell’adozione ed efficacia giuridica degli atti del Parlamento o del Governo si adeguerà il PIAO.

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili di Area.

Con voti unanimi espressi con le forme di legge.

 

LA GIUNTA COMUNALE

  1. di approvare, nei termini descritti nelle premesse, il PIAO (allegato A).
  2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

 

ALLEGATO A)

PIAO

AMMINISTRAZIONE DI … (anagrafica)

ORGANIGRAMMA della struttura con indicazione del numero di dipendenti in servizio …

 

SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE:

  1. a) Valore pubblico: DUP (contiene anche le indicazioni per la razionalizzazione della spesa) adottato con deliberazione n. … del …, Piano delle azioni positive, adottato con deliberazione n. … del …
  2. b) Performance: Piano delle performance adottato con deliberazione n. … del …; Piano Economico Gestione (PEG) adottato con deliberazione n. … del … (ovvero, quello degli obiettivi).
  3. c) Rischi corruttivi e trasparenza: Piano della prevenzione della corruzione 2022/2024, adottato con deliberazione n. … del …

 

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

  1. a) Struttura organizzativa, il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione, con deliberazione n. … del …
  2. b) Organizzazione del lavoro agile, l’Amministrazione ha definito una procedura per il lavoro agile secondo le seguenti indicazioni … (citare atti).
  3. c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adozione del Piano (suddiviso per inquadramento professionale ed evidenzia le strategie di formazione del personale, le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale), adottato con deliberazione n. … del …, rilevando che la formazione del personale è inserita nel … (indicare fonte), precisando che quella obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento e sicurezza sul lavoro e informatica risulta inserita nel PTPCT e nelle programmazioni del Responsabile della sicurezza. Per l’aspetto della digitalizzazione e reingegnerizzazione questi obiettivi sono inseriti nel Piano Triennale per l’informatica, mentre le procedure in materia di accesso trovano l’aspetto esemplificativo nel Regolamento adottato con deliberazione n. … del …, oltre che nella modulistica presente nel sito istituzionale.

 

SEZIONE MONITORAGGIO

La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio che sono indicate in parte nel PTPCT, e che vengono effettuate in analogia con il Regolamento dei controlli interni, adottato con deliberazione n. … del …, ed – in ogni caso – verrà effettuato a scadenza semestrale da parte dei Responsabili di Area, coordinati con il Segretario comunale, con riferimento alle intere sez. del PIAO, rilevando il suo aspetto di semplificazione operativa e non normativa, anche con il coinvolgimento degli organi di valutazione interna (Nuclei di valutazione/OIV).

Il gradimento dell’utenza/cittadini è stato definito con atto … (citare fonte).

[1] Vedi, LUCCA, Le riforme del PNRR: un futuro migliore per le prossime generazioni, Comuni d’Italia, 2021, n. 11.

[2] Il primato dell’interpretazione testuale è un principio pacifico, che esprime l’assiomatica verità per cui l’ordinamento giuridico è costruito attraverso proposizioni formali, i cui enunciati sono espressi in formulazioni linguistiche, con lo scopo di rendere chiaro e intellegibile il significato delle regole poste. La certezza del diritto è garantita innanzitutto dalla precisione del linguaggio e dalla univocità della relazione tra il significante ed il significato, Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2017, n. 6129.