«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817, interviene per rimarcare una connotazione speciale, quasi universale, di determinati luoghi e tradizioni, dove l’identità del presepe (la sua realizzazione) costituisce un patrimonio unico che va tutelato in ogni forma, estendendo una valorizzazione culturale e religiosa, a fronte della dilagante cancel cuture (fenomeno di “pentimento” di importazione USA) nella sua apoteosi liquida di omogeneizzazione del c.d. pensiero unico.

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Elogio all’identità del presepe

Elogio all’identità del presepe

La sez. III Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 ottobre 2023, n. 5817, interviene per rimarcare una connotazione speciale, quasi universale, di determinati luoghi e tradizioni, dove l’identità del presepe (la sua realizzazione) costituisce un patrimonio unico che va tutelato in ogni forma, estendendo una valorizzazione culturale e religiosa, a fronte della dilagante cancel cuture (fenomeno di “pentimento” di importazione USA) nella sua apoteosi liquida di omogeneizzazione del c.d. pensiero unico.

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(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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I malori da vaccini: una cruda verità

I malori da vaccini: una cruda verità

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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È noto che l’articolo 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241 del 1990, consente la concessione di contributi di qualunque genere (non vi è limite di materia) a «persone ed enti pubblici e privati» a condizione che sia predeterminato (ex ante) e pubblicizzato (alias avviso pubblico o bando) da parte della PA erogatrice «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti» (serve un regolamento interno) «dei criteri e delle modalità», avendo cura di riportare negli atti «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», esigenza da una parte, di natura redazionale (c.d. forma), dall’altra, di natura istruttoria e motivazionale di accertamento della presenza dei presupposti (c.d. sostanza): una evidente sottolineatura sul vincolo di autodeterminazione della discrezionalità nella concretizzazione delle decisioni per ragioni di trasparenza del processo decisionale.

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Contributi economici alle associazioni culturali e no profit per il sostegno dei costi energetici (con schemi)

Contributi economici alle associazioni culturali e no profit per il sostegno dei costi energetici (con schemi)

È noto che l’articolo 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241 del 1990, consente la concessione di contributi di qualunque genere (non vi è limite di materia) a «persone ed enti pubblici e privati» a condizione che sia predeterminato (ex ante) e pubblicizzato (alias avviso pubblico o bando) da parte della PA erogatrice «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti» (serve un regolamento interno) «dei criteri e delle modalità», avendo cura di riportare negli atti «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», esigenza da una parte, di natura redazionale (c.d. forma), dall’altra, di natura istruttoria e motivazionale di accertamento della presenza dei presupposti (c.d. sostanza): una evidente sottolineatura sul vincolo di autodeterminazione della discrezionalità nella concretizzazione delle decisioni per ragioni di trasparenza del processo decisionale.

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La sentenza

La sez. I del TAR Basilicata, con l’ordinanza 7 luglio 2022, n. 526, interviene in materia di giurisdizione ordinaria, distinguendo in chiaro i confini della competenza del Giudice amministrativo e, di riflesso, analizzando i poteri della Pubblica Amministrazione, in relazione al rapporto con il cittadino, dove le regole comportamentali (di matrice civilistica) non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto), che trovano (anche) una recente[1] collocazione nell’ultimo comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, «improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede»[2].

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La giurisdizione in tema di responsabilità precontrattuale e affidamento

La giurisdizione in tema di responsabilità precontrattuale e affidamento

La sentenza

La sez. I del TAR Basilicata, con l’ordinanza 7 luglio 2022, n. 526, interviene in materia di giurisdizione ordinaria, distinguendo in chiaro i confini della competenza del Giudice amministrativo e, di riflesso, analizzando i poteri della Pubblica Amministrazione, in relazione al rapporto con il cittadino, dove le regole comportamentali (di matrice civilistica) non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto), che trovano (anche) una recente[1] collocazione nell’ultimo comma 2 bis, dell’art. 1 della legge n. 241/1990, «improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede»[2].

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La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

Limiti all’orario di apertura delle sale giochi

La sentenza

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza n. 939 del 7 giugno 2022, interviene nell’affermare la piena legittimità di un’ordinanza sindacale con la quale si delimitava l’orario di apertura delle sale gioco, rilevando il motivato corredo istruttorio (apporto accertativo, tecnico e fattuale) a sostegno del provvedimento le cui premesse “politiche” fondavano sulla volontà di ridurre da una parte, il fenomeno del “gioco d’azzardo patologico” (GAP, con conseguenze sul disfacimento dei rapporti familiari/sociali)[1], dall’altra, i pregiudizi estremi dell’alimentare l’usura (o altra attività criminosa)[2].

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L’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, consente al giudice di pace, su richiesta dell’imputato, di poter applicare la sanzione penale sostitutiva con il lavoro di pubblica utilità (LPU), consentendo una modalità diversa di scontare la pena, con riflessi diretti dell’Amministrazione pubblica (ovvero, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o gli enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) la quale può utilizzare i soggetti autorizzati per alcune attività di proprio interesse.

In effetti, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

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Convenzione per lavori di pubblica utilità

Convenzione per lavori di pubblica utilità

L’art. 54 del d.lgs. n. 274/2000, consente al giudice di pace, su richiesta dell’imputato, di poter applicare la sanzione penale sostitutiva con il lavoro di pubblica utilità (LPU), consentendo una modalità diversa di scontare la pena, con riflessi diretti dell’Amministrazione pubblica (ovvero, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o gli enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato) la quale può utilizzare i soggetti autorizzati per alcune attività di proprio interesse.

In effetti, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

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