«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La mancata assegnazione dell’alloggio

La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 4 aprile 2022 n. 316, accoglie la richiesta di risarcimento del danno derivante dal diniego (illegittimo) di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

La questione prende l’avvio dalla mancata consegna (ripetuti dinieghi) di un alloggio di emergenza abitativa da parte di un Ente locale, giustificata dalla morosità pregressa (una precedente assegnazione), dal sovradimensionamento dell’immobile di proprietà rispetto al nucleo, dalla dichiarazione ISEE non veritiera, tutte condizioni che certificavano la mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina regolamentare, oltre (riferiva l’Ente civico) la mancata collaborazione partecipativa del richiedente.

Successivamente, a seguito di una sentenza favorevole alla parte ricorrente, l’Ente assegnava un’abitazione e sottoscriveva il relativo contratto.

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Risarcimento derivante dal diniego dell’assegnazione di alloggio

Risarcimento derivante dal diniego dell’assegnazione di alloggio

La mancata assegnazione dell’alloggio

La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 4 aprile 2022 n. 316, accoglie la richiesta di risarcimento del danno derivante dal diniego (illegittimo) di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

La questione prende l’avvio dalla mancata consegna (ripetuti dinieghi) di un alloggio di emergenza abitativa da parte di un Ente locale, giustificata dalla morosità pregressa (una precedente assegnazione), dal sovradimensionamento dell’immobile di proprietà rispetto al nucleo, dalla dichiarazione ISEE non veritiera, tutte condizioni che certificavano la mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina regolamentare, oltre (riferiva l’Ente civico) la mancata collaborazione partecipativa del richiedente.

Successivamente, a seguito di una sentenza favorevole alla parte ricorrente, l’Ente assegnava un’abitazione e sottoscriveva il relativo contratto.

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, definisce il trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19 (fase 1).

La questione veniva affrontata in relazione al quantum erogato sulla base del danno economico subito dalle imprese nel lockdown, misura simmetrica a quella disposta dal Governo nazionale relativamente al contributo a “fondo perduto” previsto dall’articolo 25 «Contributo a fondo perduto» del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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Erogazioni contributi COVID-19 alle imprese sono (non sono) aiuti di Stato?

Erogazioni contributi COVID-19 alle imprese sono (non sono) aiuti di Stato?

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, definisce il trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19 (fase 1).

La questione veniva affrontata in relazione al quantum erogato sulla base del danno economico subito dalle imprese nel lockdown, misura simmetrica a quella disposta dal Governo nazionale relativamente al contributo a “fondo perduto” previsto dall’articolo 25 «Contributo a fondo perduto» del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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L’affidamento diretto di un bene pubblico – senza alcuna procedura comparativa – costituisce un’aperta violazione ai principi generali della contrattualistica pubblica che impongono da una parte, la redditività dei beni (con una conseguente entrata all’erario), dall’altra, una procedura aperta e trasparente (in piena aderenza alla disciplina comunitaria, deve intendersi «concorrenza»)[1].

Non va sottaciuto che secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, soltanto in presenza di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, si impone il ricorso a procedura di concessione di beni, nel mentre di norma il rapporto avente ad oggetto il godimento di bene immobile compreso nel patrimonio disponibile si qualifica in termini privatistici[2]; di converso, la natura patrimoniale disponibile del bene pubblico discende che l’attribuzione in godimento a soggetti terzi venga effettuata secondo le categorie negoziali di diritto comune[3], non esimendo l’Amministrazione (in entrambi i casi) da una procedura di gara.

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Questioni sull’affidamento diretto di un bene e responsabilità

Questioni sull’affidamento diretto di un bene e responsabilità

L’affidamento diretto di un bene pubblico – senza alcuna procedura comparativa – costituisce un’aperta violazione ai principi generali della contrattualistica pubblica che impongono da una parte, la redditività dei beni (con una conseguente entrata all’erario), dall’altra, una procedura aperta e trasparente (in piena aderenza alla disciplina comunitaria, deve intendersi «concorrenza»)[1].

Non va sottaciuto che secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, soltanto in presenza di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, si impone il ricorso a procedura di concessione di beni, nel mentre di norma il rapporto avente ad oggetto il godimento di bene immobile compreso nel patrimonio disponibile si qualifica in termini privatistici[2]; di converso, la natura patrimoniale disponibile del bene pubblico discende che l’attribuzione in godimento a soggetti terzi venga effettuata secondo le categorie negoziali di diritto comune[3], non esimendo l’Amministrazione (in entrambi i casi) da una procedura di gara.

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La prima sez. Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza 16 agosto 2019, n. 1533, in relazione all’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto del servizio di raccolta e di trasporto rifiuti, definisce il risarcimento dei danni all’operatore economico estromesso.

In via generale, il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l’attività ed il mancato incremento del curriculum aziendale)[1]: la domanda sul quantum della pretesa risarcitoria dovrà essere commisurata al danno da mancata aggiudicazione del servizio, la quale si pone in rapporto di diretta causalità con l’illegittimo annullamento dell’aggiudicazione[2].

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Mancata aggiudicazione: prova rigorosa del danno

Mancata aggiudicazione: prova rigorosa del danno

La prima sez. Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza 16 agosto 2019, n. 1533, in relazione all’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto del servizio di raccolta e di trasporto rifiuti, definisce il risarcimento dei danni all’operatore economico estromesso.

In via generale, il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l’attività ed il mancato incremento del curriculum aziendale)[1]: la domanda sul quantum della pretesa risarcitoria dovrà essere commisurata al danno da mancata aggiudicazione del servizio, la quale si pone in rapporto di diretta causalità con l’illegittimo annullamento dell’aggiudicazione[2].

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Le regole dell’evidenza pubblica sono indilazionabile quando si opera nel mercato.

È noto che, ai sensi dell’art. 4 ultimo periodo della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), gli Enti locali, singoli o associati, provvedono «a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

La norma, in quanto speciale, non deroga l’ordinaria evidenza pubblica nella scelta del contraente ma limita il campo concorrenziale ad una serie di soggetti in relazione alla ratio di privilegiare quelle particolari organizzazioni che concorrono ad assolvere una funzione sociale, normativa che trova copertura costituzionale nel quarto comma dell’art. 118 Cost. e nella più recente disciplina del c.d. Terzo settore (ex D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

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Servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti ed evidenza pubblica

Servizio di cattura, mantenimento e cura dei cani vaganti ed evidenza pubblica

Le regole dell’evidenza pubblica sono indilazionabile quando si opera nel mercato.

È noto che, ai sensi dell’art. 4 ultimo periodo della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), gli Enti locali, singoli o associati, provvedono «a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

La norma, in quanto speciale, non deroga l’ordinaria evidenza pubblica nella scelta del contraente ma limita il campo concorrenziale ad una serie di soggetti in relazione alla ratio di privilegiare quelle particolari organizzazioni che concorrono ad assolvere una funzione sociale, normativa che trova copertura costituzionale nel quarto comma dell’art. 118 Cost. e nella più recente disciplina del c.d. Terzo settore (ex D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

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Volendo riflettere sui fatti di cronaca nazionale non possiamo non trovare delle contaminazioni sui temi dell’etica e dell’integrità, anche se il fenomeno va al di là dei nostri confini, possiamo sostenere che nel nostro sistema ordinamentale vi sono gli anticorpi del diritto e un’Autorità di regolamentazione della prevenzione della corruzione (l’ANAC): il sistema così congegnato è di interesse per il cittadino comune.

Se si legge l’art. 97 della Costituzione Italiana, e si annota il valore cogente – in termini valoriali – si comprende che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione», con il significato, appunto, di assicurare il “bene comune” da eventuali interessi particolari.

Se si legge l’art. 98 della Costituzione Italiana, si comprende – in parte – il significato della fiducia riposta dal dipendente pubblico «al servizio esclusivo della Nazione», e non di una parte o fazione politica.

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Nomine fiduciarie

Nomine fiduciarie

Volendo riflettere sui fatti di cronaca nazionale non possiamo non trovare delle contaminazioni sui temi dell’etica e dell’integrità, anche se il fenomeno va al di là dei nostri confini, possiamo sostenere che nel nostro sistema ordinamentale vi sono gli anticorpi del diritto e un’Autorità di regolamentazione della prevenzione della corruzione (l’ANAC): il sistema così congegnato è di interesse per il cittadino comune.

Se si legge l’art. 97 della Costituzione Italiana, e si annota il valore cogente – in termini valoriali – si comprende che «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione», con il significato, appunto, di assicurare il “bene comune” da eventuali interessi particolari.

Se si legge l’art. 98 della Costituzione Italiana, si comprende – in parte – il significato della fiducia riposta dal dipendente pubblico «al servizio esclusivo della Nazione», e non di una parte o fazione politica.

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