La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4595/2026 (Presidente Sabatino, Estensore Quadri), interviene sulla natura del Collegio consultivo tecnico (CCT), soffermandosi sui poteri e le facoltà risolutorie di quello facoltativo e non obbligatorio (dovuto solo per importi pari o superiore alle soglie di rilevanza europea), dove i soggetti operano in condizioni di parità (su mandato), non soggiacendo a poteri autoritativi della PA, esprimendo il Collegio una posizione di terzietà (arbitro irrituale, «aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808 – ter del codice di procedura civile», ex comma 2, dell’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023) rispetto alle parti del negozio soggetto alla disciplina privatistica[1].
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La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4595/2026 (Presidente Sabatino, Estensore Quadri), interviene sulla natura del Collegio consultivo tecnico (CCT), soffermandosi sui poteri e le facoltà risolutorie di quello facoltativo e non obbligatorio (dovuto solo per importi pari o superiore alle soglie di rilevanza europea), dove i soggetti operano in condizioni di parità (su mandato), non soggiacendo a poteri autoritativi della PA, esprimendo il Collegio una posizione di terzietà (arbitro irrituale, «aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808 – ter del codice di procedura civile», ex comma 2, dell’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023) rispetto alle parti del negozio soggetto alla disciplina privatistica[1].
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