«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

Le verifiche delle fideiussioni: indicazioni operative

L’Autorità Nazionale Anticorruzione[1] invita l’operatore economico a verificare la regolarità della fideiussione nelle procedure di gara, obbligandolo ad accedere all’indirizzo internet (appositamente dedicato) per la veridicità e l’autenticità della polizza, ossia che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie, e, di converso, la stazione appaltante a controllare la garanzia presentata nella specifica gara, ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.

In effetti, una misura di prevenzione del rischio consiste, prima della stipulazione del contratto, di accertare la “bontà” della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte privata, attività che deve essere fatta in tutte le attività negoziali della PA (vedi, ad esempio nelle convenzioni urbanistiche), dove in caso di inadempimento della prestazione (il contenuto degli obblighi) è possibile ricorrere all’escussione della polizza, e quindi assicurare il risultato finale: risultato che consiste nell’ottenere una somma di danaro certa, liquida ed esigibile a prima richiesta nel momento in cui si è verificato l’inadempimento della controparte agli obblighi dedotti in contratto, ottenendo il risarcimento pieno da parte del garante, come previsto nel contratto principale[2].

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L’ordinanza n. 31646 del 14 novembre 2023, della Corte di Cassazione (sez. Lavoro), interviene per confermare una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e retribuzione) irrogata ad un Comandante della Polizia Municipale per il mancato uso dell’uniforme di servizio (da oltre un anno) svolgendo, in tale arco temporale, servizio in borghese, così cagionando danno all’immagine dell’Ente.

L’addebito deriva da una segnalazione del Sindaco all’ufficio procedimenti disciplinari (UPD) in relazione al fatto che la divisa, acquistata per tutto il personale in servizio, non veniva indossata dall’interessato, il quale non anteponeva alcun giustificato motivo (ad es. il logoramento della stessa), di converso sistematicamente utilizzava abiti propri (pertanto, non facendosi riconoscere, quasi in anonimato di funzioni, similarmente ai c.d. agenti sotto copertura) per assolvere i compiti di istituto, donde la ritualità della contestazione, ai sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI).

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Sanzionato il Comandante della PM senza divisa

Sanzionato il Comandante della PM senza divisa

L’ordinanza n. 31646 del 14 novembre 2023, della Corte di Cassazione (sez. Lavoro), interviene per confermare una sanzione disciplinare (sospensione dal servizio e retribuzione) irrogata ad un Comandante della Polizia Municipale per il mancato uso dell’uniforme di servizio (da oltre un anno) svolgendo, in tale arco temporale, servizio in borghese, così cagionando danno all’immagine dell’Ente.

L’addebito deriva da una segnalazione del Sindaco all’ufficio procedimenti disciplinari (UPD) in relazione al fatto che la divisa, acquistata per tutto il personale in servizio, non veniva indossata dall’interessato, il quale non anteponeva alcun giustificato motivo (ad es. il logoramento della stessa), di converso sistematicamente utilizzava abiti propri (pertanto, non facendosi riconoscere, quasi in anonimato di funzioni, similarmente ai c.d. agenti sotto copertura) per assolvere i compiti di istituto, donde la ritualità della contestazione, ai sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (TUPI).

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La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 26 agosto 2022 n. 1945, interviene per descrivere l’abuso del diritto, ove il soggetto privato altera il rapporto di correttezza partecipativa con la PA, ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge 241/1990, seguendo la strada processuale di impugnazione dell’atto endoprocedimentale, atto interlocutorio proiettato a garantire all’interessato il proprio diritto di accesso partecipativo nel procedimento, ex comma 1, dell’art. 10 della cit. legge sul procedimento.

Fatto

Una società che opera nei servizi pubblici impugna una nota della PA con cui si dispone la sospensione della pratica relativa alla richiesta di autorizzazione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo una strada, invitando la stessa società ad adeguarsi alla disciplina Regolamentare interna (nel concreto: produrre ulteriore documentazione, apportare talune modifiche tecniche alla localizzazione dell’impianto, avvalersi dei nuovi moduli predisposti dall’Amministrazione).

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Abuso del diritto e mancata collaborazione

Abuso del diritto e mancata collaborazione

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 26 agosto 2022 n. 1945, interviene per descrivere l’abuso del diritto, ove il soggetto privato altera il rapporto di correttezza partecipativa con la PA, ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge 241/1990, seguendo la strada processuale di impugnazione dell’atto endoprocedimentale, atto interlocutorio proiettato a garantire all’interessato il proprio diritto di accesso partecipativo nel procedimento, ex comma 1, dell’art. 10 della cit. legge sul procedimento.

Fatto

Una società che opera nei servizi pubblici impugna una nota della PA con cui si dispone la sospensione della pratica relativa alla richiesta di autorizzazione per la posa di un cavo in fibra ottica lungo una strada, invitando la stessa società ad adeguarsi alla disciplina Regolamentare interna (nel concreto: produrre ulteriore documentazione, apportare talune modifiche tecniche alla localizzazione dell’impianto, avvalersi dei nuovi moduli predisposti dall’Amministrazione).

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L’ordinanza 26 novembre 2021, n. 551, della sez. I del TAR Emilia – Romagna, Bologna, interviene per sospendere l’esclusione all’ammissione ad una prova selettiva per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. “Verifica C19” se il soggetto presenta una certificazione cartacea della vaccinazione.

Il green pass (GP) supera l’identità e la sua fisicità, il digitale segna la vita dal confinamento al lavoro, senza il riconoscimento e il controllo nulla può essere svolto, ciò che un tempo appariva fantasioso o impossibile ora (adesso) è la normalità, e se il sistema di riconoscimento sanitario non regge al traffico dei dati (nella rete da remoto) siamo esclusi (espulsi) dalla possibilità del bene della vita: poter sostenere una prova d’esame, dopo la prova dell’immunità vaccinale o da tampone (test antigenico rapido o molecolare).

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L’identità del nuovo essere umano: un QR code

L’identità del nuovo essere umano: un QR code

L’ordinanza 26 novembre 2021, n. 551, della sez. I del TAR Emilia – Romagna, Bologna, interviene per sospendere l’esclusione all’ammissione ad una prova selettiva per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. “Verifica C19” se il soggetto presenta una certificazione cartacea della vaccinazione.

Il green pass (GP) supera l’identità e la sua fisicità, il digitale segna la vita dal confinamento al lavoro, senza il riconoscimento e il controllo nulla può essere svolto, ciò che un tempo appariva fantasioso o impossibile ora (adesso) è la normalità, e se il sistema di riconoscimento sanitario non regge al traffico dei dati (nella rete da remoto) siamo esclusi (espulsi) dalla possibilità del bene della vita: poter sostenere una prova d’esame, dopo la prova dell’immunità vaccinale o da tampone (test antigenico rapido o molecolare).

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  1. Un nuovo mondo. 2. Le mascherine. 3. Una misura abnorme. 4. Il distanziamento possibile. 5. Il principio di precauzione. 6. Nuovi scenari di verde confinamento. 7. Nuove parti sociali. 8. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria. 9. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana. 10. La tutela del lavoratore e il consenso informato. 11. Nuovi doveri civici. 12. Nuovi diritti della persona. 13. L’uomo nuovo digitale.

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)

  1. Un nuovo mondo

Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.

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Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale

Gli obblighi abnormi di mascheramento e confinamento vaccinale: dal green pass all’uomo nuovo digitale
  1. Un nuovo mondo. 2. Le mascherine. 3. Una misura abnorme. 4. Il distanziamento possibile. 5. Il principio di precauzione. 6. Nuovi scenari di verde confinamento. 7. Nuove parti sociali. 8. Disapplicazione della disciplina nazionale non conforme a quella comunitaria. 9. Il lavoro: un fine della Repubblica Italiana. 10. La tutela del lavoratore e il consenso informato. 11. Nuovi doveri civici. 12. Nuovi diritti della persona. 13. L’uomo nuovo digitale.

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 25 agosto 2021)

  1. Un nuovo mondo

Viviamo un momento difficile e oscuro dove le tecniche di condizionamento assumono una forma sottile, quasi invisibile, imponendo condotte che non sono coerenti con il diritto naturale, con l’ordinamento giuridico vigente, inducendo le persone (una parte prevalente) ad amare la schiavitù e l’obbedienza, sentendosi sicure del potere della scienza in mano alla politica, dimenticando che la prima non può asservire la seconda, e la dialettica tra maggioranza e opposizione (la c.d. minoranza) s’inquadra nelle nazioni democratiche da un sistema pluralista, distante e distinto dal pensiero unico: la historia magistra vitae non può essere confusa nella “narrazione”.

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La sez. III Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 4 novembre 2019 n. 2300, interviene nel sanzionare la condotta irriguardosa nei confronti di un alunno tenuta da un compagno di scuola, segnando inevitabilmente una chiara indicazione precettiva nel censurare quelle manifestazioni di “violenza verbale” (c.d. bullismo) che operano all’interno di ambienti che dovrebbero “educare” la prole.

La sentenza è di vivo interesse giacché indica “la via” di condotta nei rapporti tra alunni ma estensibile, per ovvie ragioni di etica pubblica, nelle relazioni umane, ovvero nei rapporti tra “colleghi di lavoro” (sia con il pubblico) che devono essere improntati al rispetto reciproco e ai «doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare», ex art. 1 del D.P.R. n. 62/2013.

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Bullismo, sanzioni disciplinari e la perdita dell’etica

Bullismo, sanzioni disciplinari e la perdita dell’etica

La sez. III Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 4 novembre 2019 n. 2300, interviene nel sanzionare la condotta irriguardosa nei confronti di un alunno tenuta da un compagno di scuola, segnando inevitabilmente una chiara indicazione precettiva nel censurare quelle manifestazioni di “violenza verbale” (c.d. bullismo) che operano all’interno di ambienti che dovrebbero “educare” la prole.

La sentenza è di vivo interesse giacché indica “la via” di condotta nei rapporti tra alunni ma estensibile, per ovvie ragioni di etica pubblica, nelle relazioni umane, ovvero nei rapporti tra “colleghi di lavoro” (sia con il pubblico) che devono essere improntati al rispetto reciproco e ai «doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare», ex art. 1 del D.P.R. n. 62/2013.

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