«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli artt. della cit. Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali.

Non è superfluo osservare che l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservando che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l’attivismo delle associazioni (vedi, ad es. ONG o ONLUS) segna la dimensione del c.d. “Valore Pubblico”, in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale.

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Istituzione del registro comunale delle libere forme associative con schema di regolamento e modulistica

Istituzione del registro comunale delle libere forme associative con schema di regolamento e modulistica

Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli artt. della cit. Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali.

Non è superfluo osservare che l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservando che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l’attivismo delle associazioni (vedi, ad es. ONG o ONLUS) segna la dimensione del c.d. “Valore Pubblico”, in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale.

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Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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  1. La fonte

L’art. 12 della legge n. 241/1990 prevede che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando in modo inequivoco che all’erogazione deve precedere una fase di pubblicità al fine di garantire la trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Lo scopo della norma è quello di assicurare che le erogazioni di contributi o sovvenzioni a soggetti privati sia preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri cui la stessa Autorità si dovrà attenere nell’“an” e nel “quantum” da concedere[1], dovendo mettere in chiaro il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l’esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite[2], a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (ex art. 97 e 3 Cost.).

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Erogazione di contributi per investimenti privati (recupero chiesa parrocchiale)

Erogazione di contributi per investimenti privati (recupero chiesa parrocchiale)
  1. La fonte

L’art. 12 della legge n. 241/1990 prevede che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando in modo inequivoco che all’erogazione deve precedere una fase di pubblicità al fine di garantire la trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Lo scopo della norma è quello di assicurare che le erogazioni di contributi o sovvenzioni a soggetti privati sia preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti dei criteri cui la stessa Autorità si dovrà attenere nell’“an” e nel “quantum” da concedere[1], dovendo mettere in chiaro il processo di individuazione dei beneficiari, senza possibilità di interferenze e/o condotte arbitrarie, con l’esercizio di una discrezionalità tecnica fondata su regole certe e predefinite[2], a garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini e le forme sociali di fronte alla legge (ex art. 97 e 3 Cost.).

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Aiuti di stato: il pronunciamento

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2866 del 6 maggio 2020, si sofferma sugli aiuti di Stato e sulle responsabilità delle P.A. silenti.

La vicenda (molto complessa) nella sua essenzialità è riferita alla richiesta di un intervento finanziario di sostegno in relazione ai danni sofferti dalla sua attività produttiva a causa di epidemia di influenza aviaria (nel caso specifico, ordinanza sindacale di distruzione delle uova e abbattimento animali, ed effetti collegati al decesso per denutrizione e spese di alimentazione).

L’aiuto di Stato, disposto con apposito d.m., era subordinato alla notificazione del provvedimento alla Commissione europea per la verifica della compatibilità (conclusa positivamente) con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

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Attività istruttoria in attesa della concessione di aiuti di Stato per il servizio di trasporto scolastico ai tempi del COVID-19

Attività istruttoria in attesa della concessione di aiuti di Stato per il servizio di trasporto scolastico ai tempi del COVID-19

Aiuti di stato: il pronunciamento

La seconda sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2866 del 6 maggio 2020, si sofferma sugli aiuti di Stato e sulle responsabilità delle P.A. silenti.

La vicenda (molto complessa) nella sua essenzialità è riferita alla richiesta di un intervento finanziario di sostegno in relazione ai danni sofferti dalla sua attività produttiva a causa di epidemia di influenza aviaria (nel caso specifico, ordinanza sindacale di distruzione delle uova e abbattimento animali, ed effetti collegati al decesso per denutrizione e spese di alimentazione).

L’aiuto di Stato, disposto con apposito d.m., era subordinato alla notificazione del provvedimento alla Commissione europea per la verifica della compatibilità (conclusa positivamente) con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

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