«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 dicembre 2020, n. 8089 (estensore Tulumello), rigetta un ricorso contro un’ordinanza ministeriale di distruzione di mais OGM (organismi geneticamente modificati) illecitamente coltivato, in violazione alla disciplina nazionale e comunitaria: prevale la tutela ambientale sulla libera concorrenza e l’iniziativa economica (ex art. 41, comma 1 Cost.), con un obbligo giuridico di prevenire ogni rischio alla salute e all’ambiente, anche in assenza di certezze scientifiche consolidate o anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali: una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di precauzione[1].

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Proibizione della coltivazione di OGM: un divieto della P.A. a tutela dell’ambiente e della salute

Proibizione della coltivazione di OGM: un divieto della P.A. a tutela dell’ambiente e della salute

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 dicembre 2020, n. 8089 (estensore Tulumello), rigetta un ricorso contro un’ordinanza ministeriale di distruzione di mais OGM (organismi geneticamente modificati) illecitamente coltivato, in violazione alla disciplina nazionale e comunitaria: prevale la tutela ambientale sulla libera concorrenza e l’iniziativa economica (ex art. 41, comma 1 Cost.), con un obbligo giuridico di prevenire ogni rischio alla salute e all’ambiente, anche in assenza di certezze scientifiche consolidate o anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali: una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di precauzione[1].

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La prima sez. del T.A.R. Sardegna con la sentenza 19 novembre 2020 n. 635 interviene per dichiarare l’illegittimità di un’ordinanza comunale con la quale per la medesima strada si differenzia il parcheggio – in spazi riservati – in relazione a criteri soggettivi piuttosto che in funzione di un’esigenza oggettiva attinente alla regolamentazione del traffico veicolare, e della relativa sosta.

L’art. 7, Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, disciplina i casi e le modalità per la sosta, rilevando che la fermata negli appositi spazi a parcheggio impone ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio (ovvero, l’eventuale esenzione), con un connesso onere della Pubblica Amministrazione di adottare gli atti necessari per l’individuazione dell’area destinata a parcheggio, secondo le modalità e i limiti della cit. norma, pena l’illegittimità dell’eventuale sanzione applicata[1].

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Sosta selvaggia o preferenziale? Meglio parcheggio riservato ed esclusivo (!)

Sosta selvaggia o preferenziale? Meglio parcheggio riservato ed esclusivo (!)

La prima sez. del T.A.R. Sardegna con la sentenza 19 novembre 2020 n. 635 interviene per dichiarare l’illegittimità di un’ordinanza comunale con la quale per la medesima strada si differenzia il parcheggio – in spazi riservati – in relazione a criteri soggettivi piuttosto che in funzione di un’esigenza oggettiva attinente alla regolamentazione del traffico veicolare, e della relativa sosta.

L’art. 7, Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, disciplina i casi e le modalità per la sosta, rilevando che la fermata negli appositi spazi a parcheggio impone ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio (ovvero, l’eventuale esenzione), con un connesso onere della Pubblica Amministrazione di adottare gli atti necessari per l’individuazione dell’area destinata a parcheggio, secondo le modalità e i limiti della cit. norma, pena l’illegittimità dell’eventuale sanzione applicata[1].

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