«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II Lecce, del T.A.R. Puglia con la sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 (estensore Palmieri), conferma un orientamento già espresso dalla giurisprudenza[1], secondo il quale le norme di legge, anche se non richiamate nel bando di gara (inesistenti) o difformi, sono oggetto all’eterointegrazione solo esclusivamente in presenza di norme imperative, salvo l’esigenza di assicurare la trasparenza e la concorrenza che impone (come nel caso di specie) una diversa valutazione del principio.

In termini diversi, assistiamo ad un processo esterno di implementazione della lex specialis con l’inserimento di una disciplina primaria cogente, destinata a sostituirsi alla clausola difforme o inesistente o lacunosa[2], sicché non ricadano sui concorrenti gli eventuali errori commessi dalla stazione appaltante: all’eterointegrazione si deve fare ricorso in modo accorto poiché la legge di gara deve essere intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza, di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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No all’eterointegrazione del bando di gara

No all’eterointegrazione del bando di gara

La sez. II Lecce, del T.A.R. Puglia con la sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 (estensore Palmieri), conferma un orientamento già espresso dalla giurisprudenza[1], secondo il quale le norme di legge, anche se non richiamate nel bando di gara (inesistenti) o difformi, sono oggetto all’eterointegrazione solo esclusivamente in presenza di norme imperative, salvo l’esigenza di assicurare la trasparenza e la concorrenza che impone (come nel caso di specie) una diversa valutazione del principio.

In termini diversi, assistiamo ad un processo esterno di implementazione della lex specialis con l’inserimento di una disciplina primaria cogente, destinata a sostituirsi alla clausola difforme o inesistente o lacunosa[2], sicché non ricadano sui concorrenti gli eventuali errori commessi dalla stazione appaltante: all’eterointegrazione si deve fare ricorso in modo accorto poiché la legge di gara deve essere intesa secondo le regole dettate dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile, alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all’interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza, di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

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La prima sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 1442, legittima la richiesta di accesso di una compagnia di assicurazione alle registrazioni telefoniche del 118 (richiesta di intervento) se funzionali alla ricostruzione delle dinamiche di un sinistro[1].

Giova rammentare a livello generale che è stato chiarito che l’acquisizione (con decreto del p.m., secondo lo schema delineato nell’articolo 256 c.p.p.)[2] dei dati esterni relativi al traffico telefonico (concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa) archiviati dall’ente gestore del servizio di telefonia esige la dimostrazione concreta della prevalenza dell’interesse pubblico al perseguimento dei reati sul diritto alla c.d. privacy del singolo soggetto.

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Accesso al registro delle telefonate del 118

Accesso al registro delle telefonate del 118

La prima sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 13 novembre 2020 n. 1442, legittima la richiesta di accesso di una compagnia di assicurazione alle registrazioni telefoniche del 118 (richiesta di intervento) se funzionali alla ricostruzione delle dinamiche di un sinistro[1].

Giova rammentare a livello generale che è stato chiarito che l’acquisizione (con decreto del p.m., secondo lo schema delineato nell’articolo 256 c.p.p.)[2] dei dati esterni relativi al traffico telefonico (concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa) archiviati dall’ente gestore del servizio di telefonia esige la dimostrazione concreta della prevalenza dell’interesse pubblico al perseguimento dei reati sul diritto alla c.d. privacy del singolo soggetto.

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La sez. III Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 798 conferma un orientamento giurisprudenziale che attribuisce la responsabilità al gestore delle piattaforme per le gare on line (alias stazione appaltante) nel caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei documenti, ovvero delle modalità di presentazione dell’offerta.

Il pronunciamento perviene dopo la presentazione di un ricorso riferito ad una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, consistenti nella progettazione definitiva e valutazione di impatto ambientale, dove la partecipazione alla gara avveniva esclusivamente mediante modalità telematica con piattaforma di e-procurement.

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Gara in forma telematica e responsabilità del gestore della piattaforma

Gara in forma telematica e responsabilità del gestore della piattaforma

La sez. III Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 798 conferma un orientamento giurisprudenziale che attribuisce la responsabilità al gestore delle piattaforme per le gare on line (alias stazione appaltante) nel caso di malfunzionamento del sistema di caricamento dei documenti, ovvero delle modalità di presentazione dell’offerta.

Il pronunciamento perviene dopo la presentazione di un ricorso riferito ad una gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, consistenti nella progettazione definitiva e valutazione di impatto ambientale, dove la partecipazione alla gara avveniva esclusivamente mediante modalità telematica con piattaforma di e-procurement.

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La terza sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 febbraio 2020 n. 205, interviene per definire i caratteri dell’organismo di diritto pubblico, analizzando le modalità di gestione di eventi fieristici da parte di una società privata.

La figura dell’“organismo di diritto pubblico” è stata introdotta nell’ordinamento nazionale per allargare la nozione di “Amministrazione aggiudicatrice” tenuta o meno al rispetto delle regole di evidenza pubblica nell’affidamento di pubbliche commesse, facendo ricorso a criteri elastici di definizione che trovano la propria collocazione nell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, trattando in tale definizione «qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico);

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Organismo di diritto pubblico e gestione di servizi fieristici

Organismo di diritto pubblico e gestione di servizi fieristici

La terza sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 febbraio 2020 n. 205, interviene per definire i caratteri dell’organismo di diritto pubblico, analizzando le modalità di gestione di eventi fieristici da parte di una società privata.

La figura dell’“organismo di diritto pubblico” è stata introdotta nell’ordinamento nazionale per allargare la nozione di “Amministrazione aggiudicatrice” tenuta o meno al rispetto delle regole di evidenza pubblica nell’affidamento di pubbliche commesse, facendo ricorso a criteri elastici di definizione che trovano la propria collocazione nell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, trattando in tale definizione «qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico);

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