«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

In linea generale, la stipula con la Pubblica Amministrazione di un qualsiasi contratto privo della forma scritta è nulla [1], e tale nullità non può essere sanata attraverso il riconoscimento, da parte della Amministrazione committente, dell’utilità della prestazione ricevuta, segnalando, altresì, che con il nuovo Codice dei contratti pubblici vi è la piena autonomia negoziale, potendo la PA «nel perseguire le proprie finalità istituzionali… concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge», ex comma 1, dell’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 [2].

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Incarico professionale non sottoscritto dal Comune

Incarico professionale non sottoscritto dal Comune

In linea generale, la stipula con la Pubblica Amministrazione di un qualsiasi contratto privo della forma scritta è nulla [1], e tale nullità non può essere sanata attraverso il riconoscimento, da parte della Amministrazione committente, dell’utilità della prestazione ricevuta, segnalando, altresì, che con il nuovo Codice dei contratti pubblici vi è la piena autonomia negoziale, potendo la PA «nel perseguire le proprie finalità istituzionali… concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge», ex comma 1, dell’art. 8 del d.lgs. n. 36/2023 [2].

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(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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I malori da vaccini: una cruda verità

I malori da vaccini: una cruda verità

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli artt. della cit. Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali.

Non è superfluo osservare che l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservando che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l’attivismo delle associazioni (vedi, ad es. ONG o ONLUS) segna la dimensione del c.d. “Valore Pubblico”, in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale.

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Istituzione del registro comunale delle libere forme associative con schema di regolamento e modulistica

Istituzione del registro comunale delle libere forme associative con schema di regolamento e modulistica

Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 Cost.), favorisce le libere forme associative nel perseguimento di interessi che incidono e si sovrappongono all’interesse generale della Comunità: un’identità di scopo, un interesse pubblico disseminato negli artt. della cit. Costituzione Italiana, oltre ad una nutrita produzione normativa nazionale e regionale, sempre celebrata negli Statuti comunali.

Non è superfluo osservare che l’animazione sociale e culturale, e più in generale, della vita (il c.d. bene comune) trova nell’associazionismo il proprio riferimento storico e concreto, osservando che il dinamismo che favorisce lo sviluppo del singolo e della popolazione, oltre che sull’aspetto dello sviluppo economico, risiede nell’intensità dei valori etici perseguiti da una serie di soggetti del volontariato (nella sua più lata accezione, da ricomprendere i soggetti individuati dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), da far rientrare diverse tematiche che coinvolgono tutti i settori trainanti per il benessere generale: l’attivismo delle associazioni (vedi, ad es. ONG o ONLUS) segna la dimensione del c.d. “Valore Pubblico”, in grado di permeare le scelte decisionali delle Amministrazioni Locali, attraverso la partecipazione procedimentale.

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(Estratto, LexItalia.it, 18 luglio 2022)

  1. Premessa di inquadramento

In via generale, il principio di rotazione, che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura negoziata (ovvero, in presenza di affidamenti diretti), è volto ad evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti [1], mentre, nella gestione del personale, costituisce una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, specie in quei settori maggiormente esposti al rischio [2].

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La rotazione degli affidamenti legali e non solo

La rotazione degli affidamenti legali e non solo

(Estratto, LexItalia.it, 18 luglio 2022)

  1. Premessa di inquadramento

In via generale, il principio di rotazione, che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura negoziata (ovvero, in presenza di affidamenti diretti), è volto ad evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti [1], mentre, nella gestione del personale, costituisce una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, specie in quei settori maggiormente esposti al rischio [2].

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Da alcuni mesi, da circa un anno, abbiamo compreso dalle slide ministeriali che con il PNRR la riforma della PA è in arrivo celermente, superando i limiti delle precedenti riforme delle riforme, limiti causati da un’azione condotta prevalentemente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi di carattere organizzativo, tagliando e non investendo su persone, procedure e tecnologie: si necessita di ristrutturare l’organizzazione pubblica per rilanciare il Paese (specie dopo una pandemia disastrosa e una imminente guerra alle porte).

La riforma (orizzontale) della PA è una delle missioni del PNRR, e la “Buona Amministrazione” ha nel suo ecclettico impianto tra le «finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese».

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Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO

Schema (praticabile) di deliberazione in attesa del PIAO

Da alcuni mesi, da circa un anno, abbiamo compreso dalle slide ministeriali che con il PNRR la riforma della PA è in arrivo celermente, superando i limiti delle precedenti riforme delle riforme, limiti causati da un’azione condotta prevalentemente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi di carattere organizzativo, tagliando e non investendo su persone, procedure e tecnologie: si necessita di ristrutturare l’organizzazione pubblica per rilanciare il Paese (specie dopo una pandemia disastrosa e una imminente guerra alle porte).

La riforma (orizzontale) della PA è una delle missioni del PNRR, e la “Buona Amministrazione” ha nel suo ecclettico impianto tra le «finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese».

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La sez. VII del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza n. 2706 del 21 maggio 2019, interviene sulla corretta determinazione dell’importo da porre a base d’asta (superiore alla soglia comunitaria di € 636.788,44) in una concessione non potendosi limitare al solo importo concessorio (inferiore alla soglia comunitaria di € 32.000).

La questione, nella sua sinteticità, riguarda l’impugnazione (di un già affidatario e unico concorrente alla gara) di un annullamento d’ufficio di una procedura di selezione del concessionario della gestione di un campo sportivo per la durata di anni quattro.

Tra i motivi del ricorso:

  • l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, in particolare, delle ragioni di interesse pubblico, l’omessa considerazione dell’affidamento del privato e la partecipazione;
  • l’aver investito ingenti risorse nelle attività preparatorie ed organizzative per la partecipazione ai vari campionati per l’anno sportivo 2018/2019, oltre a quelle destinate ai lavori di manutenzione dell’impianto.

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Determinazione del valore a base d’asta di una concessione di impianti sportivi

Determinazione del valore a base d’asta di una concessione di impianti sportivi

La sez. VII del T.A.R. Campania, Napoli, con la sentenza n. 2706 del 21 maggio 2019, interviene sulla corretta determinazione dell’importo da porre a base d’asta (superiore alla soglia comunitaria di € 636.788,44) in una concessione non potendosi limitare al solo importo concessorio (inferiore alla soglia comunitaria di € 32.000).

La questione, nella sua sinteticità, riguarda l’impugnazione (di un già affidatario e unico concorrente alla gara) di un annullamento d’ufficio di una procedura di selezione del concessionario della gestione di un campo sportivo per la durata di anni quattro.

Tra i motivi del ricorso:

  • l’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, in particolare, delle ragioni di interesse pubblico, l’omessa considerazione dell’affidamento del privato e la partecipazione;
  • l’aver investito ingenti risorse nelle attività preparatorie ed organizzative per la partecipazione ai vari campionati per l’anno sportivo 2018/2019, oltre a quelle destinate ai lavori di manutenzione dell’impianto.

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