La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 3 novembre 2026, n. 7963, non accoglie l’appello avverso la sentenza del primo grado, con la quale non viene rimessa nei termini la parte a causa della mancata lettura di una PEC inviata dalla PA e inoltrata dal “sistema” nella casella di “spam” (indesiderata): è onere del privato assicurare la funzionalità dell’indirizzo digitale (c.d. principio di autoresponsabilità), non potendo ammettere un accertamento giudiziale (mediante CTU) dell’onere probatorio a carico di chi invoca il malfunzionamento del sistema informatico di ricevimento della posta elettronica.
Il principio di autoresponsabilità
Nelle procedure di gara mediante sistemi e-procurement (o approvvigionamento elettronico) le imprese che partecipano devono dimostrare un elevato grado di professionalità e diligenza, superiore alla media: questa diligenza non riguarda solamente l’esecuzione del contratto, ma si estende anche alle fasi preliminari e di preparazione, incluse la redazione dei documenti necessari per partecipare alla gara, compreso il caricamento e l’utilizzo di sistemi digitali, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori della procedura.
È noto che in base al principio generale dell’autoresponsabilità (ex art. 5 del d.l.gs. n. 36/2023), ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione, non potendo imputare alla PA proprie incapacità nell’utilizzo della piattaforma software dedicata, essendo gli adempimenti (informatici) prescritti a tal fine gli strumenti che consentono l’accesso all’evidenza pubblica[1].
La clausola dell’autoresponsabilità permea i rapporti fra le parti del rapporto di diritto pubblico, sì da evitare di esporre la continuità dell’azione amministrative a ritardi e interruzioni che possono essere evitati utilizzando i canoni di diligenza propri dell’attività svolta, dovendo l’operatore economico attrezzarsi al fine di esaminare e applicare gli accorgimenti tecnici che accompagnano la presentazione delle offerte che si svolgono con modalità telematiche[2].
Infatti, nell’utilizzare le piattaforme l’offerente deve seguire le regole tecniche apprestate, dovendo “dominare” la procedura quando si accinge all’effettuazione delle operazioni di gara, non potendo pretendere che l’Amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni[3], dovendo semmai fornire prova del malfunzionamento (un onere probatorio), ossia non imputabile al concorrente[4].
In tale cornice ordinamentale, non può richiedersi alla stazione appaltante di sopportare il rischio che un operatore che si è tardivamente attivato tragga indebito vantaggio dalla propria condotta negligente, a discapito dei concorrenti che hanno operato diligentemente[5].
Ne discende che il diritto alla “rimessione in termini” del singolo operatore economico (il quale non sia riuscito ad inviare in tempo l’offerta o la domanda di partecipazione) sorge:
- non soltanto in caso di comprovato malfunzionamento della piattaforma digitale della stazione appaltante;
- ma anche in caso di incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio: in sostanza, il rischio della “causa ignota” del malfunzionamento informatico ricade sulla stazione appaltante[6].
La PEC
L’art. 48, Posta elettronica certificata, del d.lgs. n. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale, dispone che «la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata… o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida», precisando che «la trasmissione del documento informatico per via telematica» mediante PEC «equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta», sicché «la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico… sono opponibili ai terzi»: la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, ex comma 6, dell’art. 4 del DPR n. 68/2005.
Secondo il Regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata (DPR n. 68/2005) i gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto, assicurando traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi, con obbligo di conservazione per trenta mesi, dovendo osservare che «il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore», comma 2 dell’art. 45, Valore giuridico della trasmissione, CAD.
L’insieme normativo impone di affermare che, in tema di notificazione a mezzo PEC, il valore giuridico della trasmissione non viene attribuito dalla parte notificante, ma viene garantito dal rispetto dell’intera procedura avvenuta secondo la cit. disciplina: regole giuridiche e tecniche che configurano un sistema che garantisce la certezza della ricezione, rende manifesta la provenienza e assicura l’integrità e l’autenticità delle ricevute[7].
Non va dimenticato che la comunicazione della PA mediante PEC costituisce ormai mezzo ordinario (nonché esclusivo) per le comunicazioni, specie in presenza di un indirizzo depositato, visto che l’obbligo di essere titolare di PEC ricopre molte categorie di soggetti operanti con la PA e, di riflesso, l’onere di mantenere la stessa in condizioni di efficienza, adottando ogni accorgimento idoneo a garantirne l’ordinaria operatività: un obbligo (rectius onere) giuridico di rendersi reperibile presso un indirizzo PEC e di garantirne la funzionalità, dall’altro, l’obbligo della PA di impiegare, quale unico strumento di comunicazione nei rapporti tra questi soggetti, proprio la posta elettronica certificata.
Fatto
Nella sua essenzialità, una società immobiliare ricorre contro l’accertamento dell’inottemperanza di un’ingiunzione di demolizione, deducendo tra motivi del ricorso di non avere avuto conoscenza dell’ingiunzione per caso fortuito o forza maggiore, dato che la PEC con cui questa era stata notificata era finita nella cartella “spam”, pertanto vi sarebbero stati i presupposti per la rimessione in termini per censurarla, facendo valere i plurimi vizi da cui sarebbe stata affetta.
Il giudice di prime cure, ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo la PEC giunta al domicilio dell’interessato, e, quindi, l’atto divenuto inoppugnabile.
Seguiva appello, con richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, nonché con richiesta della nomina di un consulente tecnico d’ufficio per verificare se la PEC inviata dall’Amministrazione sia effettivamente finita nella casella “spam”.
La decisione
L’appello viene rigettato, con compensazione delle spese, osservando che manca la prova del fatto che la PEC sia finita nella casella “spam”.
In dipendenza di ciò, ossia, della mancata allegazione probatoria, non risulta possibile ricorrere a una consulenza tecnica d’ufficio che è uno strumento sottratto alla disponibilità delle parti ma rimesso al giudice, non potendo, pertanto, sostituire o alleggerire lacune probatorie: le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. («Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»), e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del CTU, non qualificabile come mezzo di prova in senso proprio[8], e, d’altronde, salvi i casi previsti dalla legge, «il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti …, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (c.d. onere di contestazione), ex art. 115 cpc (quasi riprodotto letteralmente dall’art. 64, comma 2, cpa)[9].
A rafforzare la decisione, senza rinviare al processo, viene ribadito che qualora la e-mail PEC finisca nella cartella della posta indesiderata (“spam”) della casella PEC del destinatario non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale (il richiamato principio dell’autoresponsabilità del Codice dei contratti) e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”[10].
In termini diversi, la mancata consegna del messaggio di PEC, ovvero, la responsabilità della sua mancata lettura, è imputabile al destinatario medesimo quando vengono meno agli obblighi di diligente gestione dell’indirizzo digitale, non dotandosi dei necessari strumenti informatici, ovvero, non ne verifichi l’efficienza (anche nel caso di casella di posta “piena”)[11].
In sintesi, l’avvenuto recapito del messaggio trasmesso via PEC alla casella del destinatario, dimostrato dalla ricevuta di consegna (e, nella specie, non contestato), comporta dunque che il suo contenuto deve ritenersi conosciuto, ai sensi dell’art. 1335 c.c. («La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia»).
Indicazioni
Volendo trarre qualche utile spunto istruttorio, le notifiche a mezzo PEC, a mezzo posta (R.R.), la consegna del plico al domicilio del destinatario, ovvero la compiuta giacenza risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., la conoscenza dell’atto da parte del notificato, con il corollario che, ove si intenda dedurre l’assenza dell’atto o la sua mancata ricezione, la parte interessata è gravata dell’onere di fornire la relativa prova, non spettando al notificante (PA) dimostrare il contenuto della busta di trasmissione, sicché è inammissibile e comunque infondata la censura che pretenda di invertire tale riparto dell’onere probatorio o pretendere – in via succedaneus – una “verifica” tecnica a cura del giudice.
Ai fini dell’operatività della presunzione di conoscenza degli atti (anche negoziali), ai sensi dell’art. 1335 c.c., l’indirizzo eletto del destinatario, presso il quale deve giungere la dichiarazione recettizia, non necessariamente coincide con i luoghi di individuazione delle persone fisiche (domicilio, residenza, dimora) o degli enti collettivi (sede), potendo identificarsi in un diverso luogo preventivamente indicato, in ragione di un collegamento di altra natura, dal destinatario e, pertanto, rientrante nella propria sfera di dominio e di controllo: tutti aspetti che nel mondo digitale (privo di limes) sono ampiamente inclusi.
Il principio
L’insegnamento deducibile dalla sentenza segna un principio di diritto secondo il quale le conseguenze dell’impossibilità di conoscere il contenuto di una comunicazione inviata per posta elettronica e finita nella cartella della posta indesiderata grava sul destinatario, titolare della casella di posta elettronica, tenuto ad assicurare il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”[12].
Riflessi
Volendo assecondare la parte ricorrente, si arriverebbe all’assurdo di consentire alla stessa di sottrarsi alle proprie responsabilità, giustificando un “malfunzionamento” del sistema informatico dovuto all’inerzia nell’approntare un minimo di sicurezza informatica, necessaria all’uso del mezzo, ammettendo un’insuperabile stasi del procedimento, con lesione del valore costituzionale del buon andamento, ex art. 97 Cost.: il mancato assolvimento di un obbligo minimo di collaborazione con la PA e di autoresponsabilità, ex art. 1, comma 2 bis della legge n. 241/1990 e delle cit. discipline, determinerebbe un ingiusto vantaggio dall’inadempimento dell’obbligazione legale posta a suo carico: la regola giuridica e tecnica posta alla base del sistema di comunicazione tra PA e parte del procedimento[13].
Per scongiurare una simile aporia ordinamentale è applicabile il principio generale di cui all’art. 1335 c.c., anche alle comunicazioni tra PA e soggetti dotati di PEC: la negligente gestione della casella di posta certificata da parte del titolare, opera una presunzione legale iuris tantum di ricezione del messaggio di posta elettronica vincibile solo a mezzo della dimostrazione, a cura del destinatario medesimo, di una “causa non imputabile” allo stesso.
La notifica PEC ai consiglieri comunali
Inserendo, un “diversivo” nel quadro del potere di notifica PEC, una volta posseduta o individuata dai consiglieri comunali una specifica PEC essa risulta pienamente valida per le finalità di comunicazione, ricomprese quelle del regolamento di funzionamento dell’organo consiliare, anche per le successive consiliature[14].
La conoscibilità degli atti comunicati via PEC, trova propria cittadinanza nelle norme di cui alla sentenza in commento, ricordando che l’art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, equipara la trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta: l’inoltro ad una PEC assicura l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio, con una piena e assoluta equivalenza tra notificazione cartacea e comunicazione via PEC (digitale).
Nell’eventualità che il consigliere comunale fosse sprovvisto di una propria casella PEC l’Amministrazione legittimamente può assegnare un indirizzo PEC istituzionale, rientrando tra quei doveri minimi di “buona amministrazione”, ex art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, per la piena funzionalità e la economicità dei lavori consiliari, non potendo ammettere una qualche difficoltà di lettura e/o di cultura digitale[15].
[1] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2025, n. 8986.
[2] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2026, n. 3382.
[3] Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2026, n. 3382.
[4] TAR Sicilia, Catania, sez. I, 18 giugno 2026, n. 1766.
[5] TAR Lazio, Roma, sez. V, 20 marzo 2026, n. 5300.
[6] Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 agosto 2023, n. 13137.
[7] Cass. civ., sez. V, Ordinanza, 19 dicembre 2023, n. 35541.
[8] Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2024, n. 1203.
[9] Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell’attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l’onere ex art. 167 cpc di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall’attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all’art. 115 cpc: il principio di non contestazione trova applicazione anche nel processo amministrativo essendosi ritenuto che, laddove l’Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice, né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell’art. 64 cpa, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 17 giugno 2022, n. 609.
[10] Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2025, n. 711
[11] Cfr. Cass. pen., sez. III, 1° dicembre 2017, n. 54141. In senso contrario, Cass. civ., sez. II, ordinanza 12 settembre 2025, n. 25084, dove si è ritenuto che è nulla e/o invalida, per mancato perfezionamento, la notifica di un atto a mezzo PEC nel caso di messaggio di “casella piena” del destinatario.
[12] Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2025, n. 7118, idem Cass., sez. VI, 2 marzo 2022, n. 6912.
[13] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5534.
[14] Una risposta della PA a mezzo posta elettronica costituisce idonea manifestazione di volontà dell’Amministrazione, specie nel caso in cui l’utilizzo dello strumento informatico, quale mezzo di comunicazione, sia stato prescelto dall’istante, TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 4 febbraio 2014, n. 1358.
[15] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2018, n. 6042. Vedi, LUCCA, Norma regolamentare per la convocazione, con strumenti informatici, del consiglio comunale, in segretarientilocali.it, 1° luglio 2013, n. 51, dove si individuavano modalità di convocazione digitali del Consigli comunale attraverso l’invio a mezzo PEC (fax o sms), «strumenti imposti dal legislatore per dare efficienza ed efficacia all’azione amministrativa, oltre che per ridurre i costi; l’eventuale rifiuto (in ipotesi ostruzionistica) di ricevimento da parte del consigliere comunale contrasterebbe con il quadro ordinamentale, oltre che con il dovere di “buona amministrazione e buon andamento”, imposti dall’articolo 97 della Costituzione».
