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Articolo Pubblicato il 23 Marzo, 2015

L’affidamento di servizi pubblici

L’affidamento di servizi pubblici

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 Formulario degli enti localiL’affidamento di servizi pubblici
L’insieme dei principi nazionali e comunitari porta a ritenere valido l’affidamento diretto (cioè, senza una gara aperta) dei “servizi pubblici” alle società miste quando si sia svolta una gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato (senza espressamente richiedere alcun limite, minimo o massimo)[1], permettendo, pertanto, l’affidamento diretto della gestione del servizio in via ordinaria ad una società mista, alla condizione imprescindibile che la scelta del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica e che a tale socio siano attribuiti specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio[2]: il diritto dell’Unione europea conferma l’affidamento diretto del servizio di rilevanza economica anche a società cosiddette miste, ed anzi esprimendo un vero e proprio favor per il partenariato pubblico/privato e gli organismi misti purchè sia stata esperita una procedura pubblica per l’individuazione del socio privato[3].

Quello che rileva, in termini diversi, è l’individuazione del socio privato mediante gara, essendo l’affidamento ad una partecipata l’estensione (longa manus) di un’attività dell’amministrazione controllante.

La gestione dei servizi pubblici può essere affidata a società che rientrano nel modello del cosiddetto in house providing purchè il socio privato sia scelto con una procedura di evidenza pubblica, sicché la necessità di una gara per la scelta del socio, se da un parte determina l’esclusione della riconducibilità alla figura dell’in house, dall’altra ha condotto a ritenere non corretto annoverare tale figura – tipo di affidamento tra quelli “diretti”[4].

Di converso, l’affidamento diretto di un servizio pubblico senza esperimento di gara, in deroga ai principi generali, è consentito qualora l’amministrazione aggiudicatrice intenda internalizzare il servizio, ovvero affidarlo in house, sempre che sussistano in concreto i requisiti dell’ in house, cioè la proprietà interamente pubblica della società, ovvero il controllo (analogo) su di essa da parte dell’ente aggiudicatore[5].

(estratto, Limiti agli affidamenti diretti, L’Ufficio tecnico, 2015, n.1 – 2)
[1] Socio “industriale” e non meramente “finanziario”; in termini, vedi il Libro verde della Commissione del 30 aprile 2004 e Corte di giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, in causa C-196/08, Acoset Spa, dove si è ribadito la legittimità comunitaria dell’affidamento diretto a società miste, purchè sia rispettata la condizione della gara cosiddetta “a doppio oggetto”.
[2] Corte Cost., 16 luglio 2014, n. 199.
[3] Corte Cost., 17 novembre 2010, n.325; idem 16 luglio 2014, n. 199.
[4] Vedi, il parere del Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2007, n. 456.
[5] Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2013, n.4832.