«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
Articolo Pubblicato il 9 Aprile, 2016

Collegato ambientale – green economy

Collegato ambientale – green economy

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

L’art. 17 “Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE”, assegna alla presenza di specifiche certificazioni la preferenza nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, sicché il possesso di tali indici di qualità ambientale costituiscono elemento distintivo e di prevalenza nelle graduatorie di merito nell’erogazione di risorse pubbliche.

È noto che l’assegnazione di contributi, secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico (ex artt. 97 Cost. e 12 della Legge n. 241/1990), richiede di rendere “trasparente” la predeterminazione dei requisiti per l’erogazione di benefici, rispondendo ad obblighi di “pubblicità” dell’azione amministrativa: la concessione di qualunque tipologia di vantaggi economici di qualunque genere (ivi comprese le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari) a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità come predeterminate deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi concessivi degli aiuti, confermando che la presenza – ovvero la titolarità di un sistema di qualità – è un requisito che deve obbligatoriamente premiare il richiedente con una maggiore valutazione (punteggio) in caso di assegnazione di denaro pubblico.

Ne consegue che nelle operazioni di finanziamento a carico della mano pubblica, il beneficio economico, in una scala di valori, si presenta maggiormente affidabile in presenza di un soggetto che abbia aderito ad un sistema di qualità ambientale: aderendo a tale sistema si persegue un fine istituzionale disciplinato dalla normativa di settore: quella ambientale.

Si ricava che il finanziamento preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale trascende, pur implicandolo, l’interesse dei singoli destinatari; l’operazione di finanziamento persegue non solo l’interesse del beneficiario ma anche quello dell’organismo che l’elargisce, il quale a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obbiettivi del superiore livello politico istituzionale, quello comunitario di incentivare (ergo privilegiare) quegli operatori (cittadini o imprese) che aderiscono alle certificazioni e/o marchi di qualità ambientali.

In questa visione virtuosa e di etica ambientale, la norma dispone di inserire criteri di prevalenza nell’assegnazione di risorse economiche (similarmente a quanto previsto nelle gare d’appalto) quando il soggetto finale possiede:

a. la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;

b. la certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

c. per un proprio prodotto o servizio il “marchio di qualità ecologica” dell’Unione europea (Ecolabel UE), ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

d. la certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.

La presenza di una certificazione di qualità ambientale, nelle declinazioni sopra riportate, assegna un maggior punteggio e privilegia a parità di risultato il possessore del sistema ambientale all’interno della propria organizzazione e/o attività e/o prodotto.

Nelle gare di appalto pubblico queste certificazioni di qualità aziendale sono indefettibili del titolare, rientrano nell’alveo dei requisiti soggettivi, finalizzati ad assicurare l’espletamento del servizio da parte dell’impresa secondo un livello minimo di prestazioni accertato da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento delle diverse fasi.

Deve, pertanto, ritenersi che la certificazione di qualità e di gestione ambientale è intimamente legata al possessore e non possa essere oggetto di avvalimento senza la messa a disposizione dell’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità, essendo il relativo certificato inerente ad un determinato sistema aziendale e preordinato a garantire un elevato livello di esecuzione del rapporto contrattuale, una qualità non trasferibile in ragione della sua intrinseca inerenza alla stessa soggettività del concorrente e per l’evidente rischio di abuso insito nella soluzione opposta.

Solo il possessore, quindi, potrà beneficiare della preferenza accordata dal sistema di qualità ambientale.

 

(Estratto, Gli appalti verdi nel Collegato ambientale: focus sul Green public procurement nella p.a., L’Ufficio Tecnico, 2016, n. 3)