In via generale, secondo i principi canonizzati dall’art. 97 della Costituzione, la competenza consente di attribuire ad un soggetto (o organo) un determinato potere (la c.d. inderogabilità dell’ordine legale delle attribuzioni e competenze)[1], a cui corrisponde una responsabilità, rilevando, estendendo il campo, che «è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza», ex comma 1, dell’art. 21 octies, della legge n. 241/1990, significando che l’incompetenza si presenta quando viene violata (invasa) una sfera di attribuzione riposta in un determinato soggetto, in base alle norme di tipo organizzativo che ne attribuiscono, appunto, la competenza (c.d. autorità).
Continua a leggereLa competenza degli organi comunali nell’approvazione della progettazione (di fattibilità)
In via generale, secondo i principi canonizzati dall’art. 97 della Costituzione, la competenza consente di attribuire ad un soggetto (o organo) un determinato potere (la c.d. inderogabilità dell’ordine legale delle attribuzioni e competenze)[1], a cui corrisponde una responsabilità, rilevando, estendendo il campo, che «è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza», ex comma 1, dell’art. 21 octies, della legge n. 241/1990, significando che l’incompetenza si presenta quando viene violata (invasa) una sfera di attribuzione riposta in un determinato soggetto, in base alle norme di tipo organizzativo che ne attribuiscono, appunto, la competenza (c.d. autorità).
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