«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Bologna, del TAR Emilia – Romagna, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 1566, riconosce il danno da ritardo solo in presenza di una valutazione sostanziale del bene della vita, non essendo sufficiente la presenza di un interesse legittimo pretensivo a fronte del mero ritardo procedimentale[1].

Si postula che il risarcimento del danno – tanto da ritardo, quanto da illegittimo esercizio del potere – inferto a un interesse legittimo pretensivo esige la dimostrazione della prova della certa o probabile spettanza del bene della vita, ossia alla dimostrazione della conseguibilità dell’utilità sostanziale anelata dalla parte che ne invoca la pretesa[2].

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Il danno da ritardo esige la dimostrazione del bene della vita

Il danno da ritardo esige la dimostrazione del bene della vita

La sez. II Bologna, del TAR Emilia – Romagna, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 1566, riconosce il danno da ritardo solo in presenza di una valutazione sostanziale del bene della vita, non essendo sufficiente la presenza di un interesse legittimo pretensivo a fronte del mero ritardo procedimentale[1].

Si postula che il risarcimento del danno – tanto da ritardo, quanto da illegittimo esercizio del potere – inferto a un interesse legittimo pretensivo esige la dimostrazione della prova della certa o probabile spettanza del bene della vita, ossia alla dimostrazione della conseguibilità dell’utilità sostanziale anelata dalla parte che ne invoca la pretesa[2].

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 dicembre 2025 n. 10443 (est. De Carlo), affronta i mezzi di tutela a fronte di un intervento edilizio mediante SCIA, non ritenendo sufficiente il criterio della prossimità (c.d. vicinitas) per legittimare l’esercizio del potere amministrativo di controllo, dovendo (invece) dimostrare una qualità superiore dovuta ad un titolo di proprietà o altro diritto equivalente, avvallati non tanto da sommari accertamenti in sede di accesso agli atti ma da visure catastali o denuncia di successione.

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I limiti della vicinitas sulla tutela edilizia

I limiti della vicinitas sulla tutela edilizia

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 30 dicembre 2025 n. 10443 (est. De Carlo), affronta i mezzi di tutela a fronte di un intervento edilizio mediante SCIA, non ritenendo sufficiente il criterio della prossimità (c.d. vicinitas) per legittimare l’esercizio del potere amministrativo di controllo, dovendo (invece) dimostrare una qualità superiore dovuta ad un titolo di proprietà o altro diritto equivalente, avvallati non tanto da sommari accertamenti in sede di accesso agli atti ma da visure catastali o denuncia di successione.

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La sez. II Salerno del TAR Campania, con la sentenza 22 dicembre 2025, n. 2203 (Est. Durante), si pronuncia sulla natura di “atto di indirizzo” da parte degli organi elettivi agli uffici, non potendo disporre in modo puntuale sulle determinazioni finali degli organi tecnici, ma dovendosi limitare a formulare linee di indirizzo finalizzate ad orientare l’azione amministrativa allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti dalla componente di rappresentanza popolare, di cui ne è titolare in funzione del principio di separazione tra “politica” e “amministrazione”.

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L’atto di indirizzo politico – amministrativo degli organi elettivi comunali

L’atto di indirizzo politico – amministrativo degli organi elettivi comunali

La sez. II Salerno del TAR Campania, con la sentenza 22 dicembre 2025, n. 2203 (Est. Durante), si pronuncia sulla natura di “atto di indirizzo” da parte degli organi elettivi agli uffici, non potendo disporre in modo puntuale sulle determinazioni finali degli organi tecnici, ma dovendosi limitare a formulare linee di indirizzo finalizzate ad orientare l’azione amministrativa allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti dalla componente di rappresentanza popolare, di cui ne è titolare in funzione del principio di separazione tra “politica” e “amministrazione”.

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Con la sentenza n. 607 del 27 dicembre 2025, della sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, si evidenziano aspetti rilevanti (dirimenti) della procedura concorsuale per accedere al “posto” pubblico, dove l’esito viene cristallizzato al momento dell’approvazione della graduatoria con la pubblicazione: il dies a quo della decorrenza del termine processuale per impugnare gli atti, salvo il caso di una incolpevole mancata conoscenza (aspetto raro).

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Termini per impugnare gli esiti di un concorso pubblico

Termini per impugnare gli esiti di un concorso pubblico

Con la sentenza n. 607 del 27 dicembre 2025, della sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, si evidenziano aspetti rilevanti (dirimenti) della procedura concorsuale per accedere al “posto” pubblico, dove l’esito viene cristallizzato al momento dell’approvazione della graduatoria con la pubblicazione: il dies a quo della decorrenza del termine processuale per impugnare gli atti, salvo il caso di una incolpevole mancata conoscenza (aspetto raro).

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La sez. II Bologna, del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 9 dicembre 2025, n. 1550 (est. Tagliasacchi), rigetta il ricorso contro l’istallazione di un’antenna radio base in prossimità di una Chiesa[1], pur in presenza di un vincolo culturale di tipo storico-artistico quando l’edificio religioso non sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico, rectius sottoposto al vincolo di cui all’art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, del d.lgs. n. 42/2004: l’assenza del parere preventivo paesaggistico vincolante della Sovrintendenza non inficia l’autorizzazione rilasciata.

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Nessun limite all’antenna nei pressi di una Chiesa

Nessun limite all’antenna nei pressi di una Chiesa

La sez. II Bologna, del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 9 dicembre 2025, n. 1550 (est. Tagliasacchi), rigetta il ricorso contro l’istallazione di un’antenna radio base in prossimità di una Chiesa[1], pur in presenza di un vincolo culturale di tipo storico-artistico quando l’edificio religioso non sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico, rectius sottoposto al vincolo di cui all’art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, del d.lgs. n. 42/2004: l’assenza del parere preventivo paesaggistico vincolante della Sovrintendenza non inficia l’autorizzazione rilasciata.

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La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 1° dicembre 2025 n. 2648 (estensore Salone), annulla un provvedimento comunale di diffida all’istallazione di una stazione radio – base per telefonia mobile in adiacenza di una residenza (casa – albergo per anziani) non potendo l’Ente locale intervenire con potestà regolamentare per disciplinare in via generale l’assetto del territorio nella localizzazione delle antenne, ma limitarsi solo al corretto insediamento urbanistico/edilizio, di converso vi è la possibilità di individuare aree idonee[1].

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Antenna e distanze dagli edifici

Antenna e distanze dagli edifici

La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 1° dicembre 2025 n. 2648 (estensore Salone), annulla un provvedimento comunale di diffida all’istallazione di una stazione radio – base per telefonia mobile in adiacenza di una residenza (casa – albergo per anziani) non potendo l’Ente locale intervenire con potestà regolamentare per disciplinare in via generale l’assetto del territorio nella localizzazione delle antenne, ma limitarsi solo al corretto insediamento urbanistico/edilizio, di converso vi è la possibilità di individuare aree idonee[1].

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