«Libero Pensatore» (sempre)

In via generale, secondo i principi canonizzati dall’art. 97 della Costituzione, la competenza consente di attribuire ad un soggetto (o organo) un determinato potere (la c.d. inderogabilità dell’ordine legale delle attribuzioni e competenze)[1], a cui corrisponde una responsabilità, rilevando, estendendo il campo, che «è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza», ex comma 1, dell’art. 21 octies, della legge n. 241/1990, significando che l’incompetenza si presenta quando viene violata (invasa) una sfera di attribuzione riposta in un determinato soggetto, in base alle norme di tipo organizzativo che ne attribuiscono, appunto, la competenza (c.d. autorità).

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La competenza degli organi comunali nell’approvazione della progettazione (di fattibilità)

La competenza degli organi comunali nell’approvazione della progettazione (di fattibilità)

In via generale, secondo i principi canonizzati dall’art. 97 della Costituzione, la competenza consente di attribuire ad un soggetto (o organo) un determinato potere (la c.d. inderogabilità dell’ordine legale delle attribuzioni e competenze)[1], a cui corrisponde una responsabilità, rilevando, estendendo il campo, che «è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza», ex comma 1, dell’art. 21 octies, della legge n. 241/1990, significando che l’incompetenza si presenta quando viene violata (invasa) una sfera di attribuzione riposta in un determinato soggetto, in base alle norme di tipo organizzativo che ne attribuiscono, appunto, la competenza (c.d. autorità).

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In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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Acquisizione di area industriale da un fallimento

Acquisizione di area industriale da un fallimento

In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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La sez. controllo Lombardia, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 198 del 18 settembre 2024, offre alcune indicazioni operative sulla corretta acquisizione di beni da parte del Comune (profili che possono equipararsi all’alienazione): beni messi all’asta da un Curatore fallimentare (peraltro, aggiudicati a terzi, rendendo del tutto astratta la richiesta).

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Acquisizione di impianti sportivi in liquidazione

Acquisizione di impianti sportivi in liquidazione

La sez. controllo Lombardia, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 198 del 18 settembre 2024, offre alcune indicazioni operative sulla corretta acquisizione di beni da parte del Comune (profili che possono equipararsi all’alienazione): beni messi all’asta da un Curatore fallimentare (peraltro, aggiudicati a terzi, rendendo del tutto astratta la richiesta).

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Una serie di norme, non ultime quelle della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), hanno imposto agli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, una serie di doveri e obblighi finalizzati a garantire, in generale, il rispetto e l’osservanza delle regole di contabilità pubblica, da ricomprendere dei doveri di segnalazione (intervento proattivo) in presenza di grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate, a tutela dell’equilibrio finanziario (e sostenibilità del debito) dell’Ente, in piena aderenza ai canoni costituzionali, già presenti nell’art. 97 Cost., non solo al primo comma e l’armonizzazione contabile.

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Il parere dell’organo di revisione del Comune sulle variazioni d’urgenza di bilancio

Il parere dell’organo di revisione del Comune sulle variazioni d’urgenza di bilancio

Una serie di norme, non ultime quelle della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), hanno imposto agli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, una serie di doveri e obblighi finalizzati a garantire, in generale, il rispetto e l’osservanza delle regole di contabilità pubblica, da ricomprendere dei doveri di segnalazione (intervento proattivo) in presenza di grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l’Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate, a tutela dell’equilibrio finanziario (e sostenibilità del debito) dell’Ente, in piena aderenza ai canoni costituzionali, già presenti nell’art. 97 Cost., non solo al primo comma e l’armonizzazione contabile.

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Si può ammettere la decadenza del consigliere comunale assenteista motivata dal mancato esercizio del munus publicum), un’assenza alla partecipazione delle sedute dell’organo consiliare, sintomo normativamente previsto che, a seguito di un procedimento in contraddittorio con l’interessato, può portare alla cessazione della carica per una protratta inerzia ingiustificata al proprio dovere di garantire da una parte, la funzionalità del Consiglio, dall’altra parte (a volte ritenuta secondaria), l’esercizio del mandato in rappresentanza dei cittadini elettori[1].

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La decadenza del consigliere assenteista silente

La decadenza del consigliere assenteista silente

Si può ammettere la decadenza del consigliere comunale assenteista motivata dal mancato esercizio del munus publicum), un’assenza alla partecipazione delle sedute dell’organo consiliare, sintomo normativamente previsto che, a seguito di un procedimento in contraddittorio con l’interessato, può portare alla cessazione della carica per una protratta inerzia ingiustificata al proprio dovere di garantire da una parte, la funzionalità del Consiglio, dall’altra parte (a volte ritenuta secondaria), l’esercizio del mandato in rappresentanza dei cittadini elettori[1].

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La sentenza 12 agosto 2024, n. 651, della sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, interviene per delineare l’onere motivazionale nell’individuazione di un’opera pubblica, e dell’eventuale sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi nel merito (la c.d. discrezionalità) alla PA, salvo in presenza di decisioni fuori logica.

È noto che l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della PA, consiste in una decisione che si spinga a prefigurare il possibile esito di una valutazione riservata all’Amministrazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità propria di questa.

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L’interesse pubblico alla localizzazione di un’opera pubblica

L’interesse pubblico alla localizzazione di un’opera pubblica

La sentenza 12 agosto 2024, n. 651, della sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, interviene per delineare l’onere motivazionale nell’individuazione di un’opera pubblica, e dell’eventuale sindacato del giudice amministrativo, che non può sostituirsi nel merito (la c.d. discrezionalità) alla PA, salvo in presenza di decisioni fuori logica.

È noto che l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della PA, consiste in una decisione che si spinga a prefigurare il possibile esito di una valutazione riservata all’Amministrazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità propria di questa.

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