La sez. II Bologna, del TAR Emilia – Romagna, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 1566, riconosce il danno da ritardo solo in presenza di una valutazione sostanziale del bene della vita, non essendo sufficiente la presenza di un interesse legittimo pretensivo a fronte del mero ritardo procedimentale[1].
Si postula che il risarcimento del danno – tanto da ritardo, quanto da illegittimo esercizio del potere – inferto a un interesse legittimo pretensivo esige la dimostrazione della prova della certa o probabile spettanza del bene della vita, ossia alla dimostrazione della conseguibilità dell’utilità sostanziale anelata dalla parte che ne invoca la pretesa[2].
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La sez. II Bologna, del TAR Emilia – Romagna, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 1566, riconosce il danno da ritardo solo in presenza di una valutazione sostanziale del bene della vita, non essendo sufficiente la presenza di un interesse legittimo pretensivo a fronte del mero ritardo procedimentale[1].
Si postula che il risarcimento del danno – tanto da ritardo, quanto da illegittimo esercizio del potere – inferto a un interesse legittimo pretensivo esige la dimostrazione della prova della certa o probabile spettanza del bene della vita, ossia alla dimostrazione della conseguibilità dell’utilità sostanziale anelata dalla parte che ne invoca la pretesa[2].
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