«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 5 novembre 2025 n. 3127 (estensore Sidoti), postula la piena legittimità del diniego di un intervento edilizio (premesso di costruire per l’edificazione di una media struttura di vendita) in presenza di vincoli di inedificabilità per la costruzione del ponte sullo “Stretto”, non potendo l’Amministrazione disporre in difformità con la reiterazione del vincolo imposto dalla legge («il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale… Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l’approvazione del progetto preliminare dell’opera e successivamente prorogati», ex comma 487, dell’art. 1, delle legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), vincolo riportato nel certificato di destinazione urbanistica (CDU)[1], mettendo in evidenza le giustificazioni del rigetto.

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I vincoli del “Ponte sullo Stretto”

I vincoli del “Ponte sullo Stretto”

La sez. V Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 5 novembre 2025 n. 3127 (estensore Sidoti), postula la piena legittimità del diniego di un intervento edilizio (premesso di costruire per l’edificazione di una media struttura di vendita) in presenza di vincoli di inedificabilità per la costruzione del ponte sullo “Stretto”, non potendo l’Amministrazione disporre in difformità con la reiterazione del vincolo imposto dalla legge («il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale… Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l’approvazione del progetto preliminare dell’opera e successivamente prorogati», ex comma 487, dell’art. 1, delle legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), vincolo riportato nel certificato di destinazione urbanistica (CDU)[1], mettendo in evidenza le giustificazioni del rigetto.

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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Regole di affidamento delle concessioni marittime

Regole di affidamento delle concessioni marittime

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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La sez. Giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 356 del 12 novembre 2025, condanna un dipendente pubblico al danno d’immagine per le indebite “segnalazioni” ai privati di operatori economici capaci di eseguire prestazioni cimiteriali in luogo del personale preposto, giustificando l’“indicazione” sulla presunta impossibilità dovuta ad una cronica carenza di organico: un danno all’immagine fondato su una sentenza definitiva di patteggiamento; patteggiamento che pur non configurando una condanna penale in senso stretto, costituisce un valido presupposto per l’azione di risarcimento del danno all’immagine innanzi al Giudice contabile, confermando la sussistenza e la responsabilità del dipendente pubblico per l’illecito compiuto[1].

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Le segnalazioni dolose del dipendente infedele

Le segnalazioni dolose del dipendente infedele

La sez. Giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 356 del 12 novembre 2025, condanna un dipendente pubblico al danno d’immagine per le indebite “segnalazioni” ai privati di operatori economici capaci di eseguire prestazioni cimiteriali in luogo del personale preposto, giustificando l’“indicazione” sulla presunta impossibilità dovuta ad una cronica carenza di organico: un danno all’immagine fondato su una sentenza definitiva di patteggiamento; patteggiamento che pur non configurando una condanna penale in senso stretto, costituisce un valido presupposto per l’azione di risarcimento del danno all’immagine innanzi al Giudice contabile, confermando la sussistenza e la responsabilità del dipendente pubblico per l’illecito compiuto[1].

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La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621 (Est. Ciconte), si allinea ai precedenti dove il Consigliere comunale non può impugnare gli atti consiliari salvo la presenza di una lesione alle proprie prerogative: un’incisione diretta allo status, impedendo l’esercizio del mandato, generando un vulnus alla funzione pubblica di un eletto (senza vincolo di rappresentanza, rectius divieto di mandato imperativo, con il richiamo all’art. 67 Cost.) e alle libertà positive (esercitabili con «disciplina e onore», ex comma 2 dell’art. 54 Cost., un imperativo etico di perseguire il bene collettivo), ossia con una condotta «improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione», ex comma 1, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 (riflesso diretto dell’art. 97 Cost.): il consigliere comunale è libero di aderire ad un gruppo consiliare, e quando nessun gruppo è rappresentativo del proprio pensiero, la costituzione di un gruppo misto uninominale è un diritto non contendibile.

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L’abbandono del consigliere comunale dal proprio gruppo

L’abbandono del consigliere comunale dal proprio gruppo

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621 (Est. Ciconte), si allinea ai precedenti dove il Consigliere comunale non può impugnare gli atti consiliari salvo la presenza di una lesione alle proprie prerogative: un’incisione diretta allo status, impedendo l’esercizio del mandato, generando un vulnus alla funzione pubblica di un eletto (senza vincolo di rappresentanza, rectius divieto di mandato imperativo, con il richiamo all’art. 67 Cost.) e alle libertà positive (esercitabili con «disciplina e onore», ex comma 2 dell’art. 54 Cost., un imperativo etico di perseguire il bene collettivo), ossia con una condotta «improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione», ex comma 1, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 (riflesso diretto dell’art. 97 Cost.): il consigliere comunale è libero di aderire ad un gruppo consiliare, e quando nessun gruppo è rappresentativo del proprio pensiero, la costituzione di un gruppo misto uninominale è un diritto non contendibile.

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La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 8651 (Est. Perrelli), nel dichiarare la legittimità di una norma regionale si sofferma sul limite massimo di sottoscrizioni della lista per le elezioni regionali, la cui eccedenza, come la mancanza del numero minimo, ne comporta l’esclusione, non potendo la Commissione elettorale o il Giudice intervenire, sovvertendo il dato normativo posto a tutela della linearità e certezza del procedimento elettorale.

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Presentazione di lista e limite di firma

Presentazione di lista e limite di firma

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 8651 (Est. Perrelli), nel dichiarare la legittimità di una norma regionale si sofferma sul limite massimo di sottoscrizioni della lista per le elezioni regionali, la cui eccedenza, come la mancanza del numero minimo, ne comporta l’esclusione, non potendo la Commissione elettorale o il Giudice intervenire, sovvertendo il dato normativo posto a tutela della linearità e certezza del procedimento elettorale.

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