La sez. II Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 5015 (Presidente Pappalardo, Estensore Amorizzo), interviene sull’obbligo dell’Amministrazione comunale di esercitare (ad istanza) l’autotutela doverosa, oltre i termini ordinatori, in ambito urbanistico alla presenza di dichiarazioni false: non sussistono margini di apprezzamento sull’attivazione delle verifiche/controlli (il silenzio si qualifica come inadempimento)[1], mentre sull’esercizio del potere, una volta effettuata l’istruttoria, permane in capo all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare in concreto il potere, di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (una cosa, è l’attivazione doverosa delle verifiche su segnalazione; altra cosa, è l’annullamento che rientra nel potere discrezionale della PA).
Continua a leggereAutotutela discrezionale e l’obbligo di provvedere doveroso in ambito urbanistico
La sez. II Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 5015 (Presidente Pappalardo, Estensore Amorizzo), interviene sull’obbligo dell’Amministrazione comunale di esercitare (ad istanza) l’autotutela doverosa, oltre i termini ordinatori, in ambito urbanistico alla presenza di dichiarazioni false: non sussistono margini di apprezzamento sull’attivazione delle verifiche/controlli (il silenzio si qualifica come inadempimento)[1], mentre sull’esercizio del potere, una volta effettuata l’istruttoria, permane in capo all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare in concreto il potere, di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (una cosa, è l’attivazione doverosa delle verifiche su segnalazione; altra cosa, è l’annullamento che rientra nel potere discrezionale della PA).
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