«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III del T.A.R. Toscana con la sentenza 28 marzo 2020, n. 371, riconferma l’illegittimità di una clausola del bando di gara che privilegia l’elemento della territorialità ai fini dell’aggiudicazione di un servizio.

Giova premettere che sono da ritenere escludenti, in quanto tali immediatamente impugnabili, le clausole del bando che prescrivono il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara che:

  • sono incomprensibili o sproporzionati;
  • rendano la partecipazione alla gara incongruamente difficoltosa;
  • precludano una valutazione di convenienza economica;
  • presentino gravi carenze nell’indicazione dei dati essenziali necessari per la formulazione dell’offerta[1];
  • prevedano l’elemento della territorialità (il quale tuttavia non costituisce requisito di partecipazione alla gara), anche soltanto come elemento rilevante in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito dell’offerta tecnica[2];
  • richiedano ai concorrenti requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, qualora tali ulteriori prescrizioni si rivelino non rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall’oggetto dell’appalto e, comunque, introducano indebite discriminazioni nell’accesso alla procedura.

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Limiti territoriali limitativi della concorrenza

Limiti territoriali limitativi della concorrenza

La sez. III del T.A.R. Toscana con la sentenza 28 marzo 2020, n. 371, riconferma l’illegittimità di una clausola del bando di gara che privilegia l’elemento della territorialità ai fini dell’aggiudicazione di un servizio.

Giova premettere che sono da ritenere escludenti, in quanto tali immediatamente impugnabili, le clausole del bando che prescrivono il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara che:

  • sono incomprensibili o sproporzionati;
  • rendano la partecipazione alla gara incongruamente difficoltosa;
  • precludano una valutazione di convenienza economica;
  • presentino gravi carenze nell’indicazione dei dati essenziali necessari per la formulazione dell’offerta[1];
  • prevedano l’elemento della territorialità (il quale tuttavia non costituisce requisito di partecipazione alla gara), anche soltanto come elemento rilevante in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito dell’offerta tecnica[2];
  • richiedano ai concorrenti requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, qualora tali ulteriori prescrizioni si rivelino non rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall’oggetto dell’appalto e, comunque, introducano indebite discriminazioni nell’accesso alla procedura.

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La sez. controllo Abruzzo della Corte dei Conti, con parere 23 dicembre 2019, n. 179, interviene nel confermare che il processo di alienazione di quote societarie non può essere diverso da quello definito direttamente dal legislatore, ex D.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

In effetti, il chiarimento è riferito:

  • al valore di vendita rispetto all’originario prezzo di acquisto;
  • alle modalità di vendita;
  • all’acquisto delle azioni da parte della società interessata in caso di mancata alienazione;
  • gli effetti in caso di mancata/impossibilità di alienazione, ex 24. comma 5 del TUSP.

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Nessuna deroga alla procedura di alienazione di quote di società partecipata

Nessuna deroga alla procedura di alienazione di quote di società partecipata

La sez. controllo Abruzzo della Corte dei Conti, con parere 23 dicembre 2019, n. 179, interviene nel confermare che il processo di alienazione di quote societarie non può essere diverso da quello definito direttamente dal legislatore, ex D.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

In effetti, il chiarimento è riferito:

  • al valore di vendita rispetto all’originario prezzo di acquisto;
  • alle modalità di vendita;
  • all’acquisto delle azioni da parte della società interessata in caso di mancata alienazione;
  • gli effetti in caso di mancata/impossibilità di alienazione, ex 24. comma 5 del TUSP.

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La terza sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 febbraio 2020 n. 205, interviene per definire i caratteri dell’organismo di diritto pubblico, analizzando le modalità di gestione di eventi fieristici da parte di una società privata.

La figura dell’“organismo di diritto pubblico” è stata introdotta nell’ordinamento nazionale per allargare la nozione di “Amministrazione aggiudicatrice” tenuta o meno al rispetto delle regole di evidenza pubblica nell’affidamento di pubbliche commesse, facendo ricorso a criteri elastici di definizione che trovano la propria collocazione nell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, trattando in tale definizione «qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico);

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Organismo di diritto pubblico e gestione di servizi fieristici

Organismo di diritto pubblico e gestione di servizi fieristici

La terza sez. Bari del T.A.R. Puglia, con la sentenza 6 febbraio 2020 n. 205, interviene per definire i caratteri dell’organismo di diritto pubblico, analizzando le modalità di gestione di eventi fieristici da parte di una società privata.

La figura dell’“organismo di diritto pubblico” è stata introdotta nell’ordinamento nazionale per allargare la nozione di “Amministrazione aggiudicatrice” tenuta o meno al rispetto delle regole di evidenza pubblica nell’affidamento di pubbliche commesse, facendo ricorso a criteri elastici di definizione che trovano la propria collocazione nell’art. 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, trattando in tale definizione «qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (c.d. requisito teleologico);

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La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 45 del 20 gennaio 2020, definisce le modalità per la concessione del servizio di gestione bar – ministore (idem per la concessione di spazi per macchine distributrici di alimenti e bevande) distinguendolo dalla mera locazione dello spazio adibito al servizio.

I motivi del ricorso:

  • assenza dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto)[1];
  • attività prevalente e principale dell’aggiudicataria sarebbe quella inerente il servizio di vigilanza privata non armata, di guardiania, portierato e sorveglianza, con una parte residuale nell’attività di somministrazione alimenti e bevande, gestione bar, rivendita riviste e giornali;
  • costo medio del personale significativamente inferiore rispetto a quello indicato dalle tabelle ministeriali di riferimento.

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Affidamento in concessione di spazio per la distribuzione di coffe

Affidamento in concessione di spazio per la distribuzione di coffe

La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza n. 45 del 20 gennaio 2020, definisce le modalità per la concessione del servizio di gestione bar – ministore (idem per la concessione di spazi per macchine distributrici di alimenti e bevande) distinguendolo dalla mera locazione dello spazio adibito al servizio.

I motivi del ricorso:

  • assenza dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto)[1];
  • attività prevalente e principale dell’aggiudicataria sarebbe quella inerente il servizio di vigilanza privata non armata, di guardiania, portierato e sorveglianza, con una parte residuale nell’attività di somministrazione alimenti e bevande, gestione bar, rivendita riviste e giornali;
  • costo medio del personale significativamente inferiore rispetto a quello indicato dalle tabelle ministeriali di riferimento.

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La sez. II Palermo del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 14 febbraio 2020, n. 359, conferma l’immutabilità dell’offerta non potendo ammettere che il “soccorso istruttorio” ne contamini la sua genuinità: la regolarizzazione, a salvaguardia del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, non può giungere a sostituire l’offerta originaria.

Giova premettere che il soccorso istruttorio è finalizzato ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, a discapito anche della stessa stazione appaltante che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili, senza alcuna alterazione alla completezza e conformità dell’offerta tecnica rispetto alla proposta della stazione appaltante.

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Immutabilità dell’offerta: niente soccorso istruttorio

Immutabilità dell’offerta: niente soccorso istruttorio

La sez. II Palermo del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 14 febbraio 2020, n. 359, conferma l’immutabilità dell’offerta non potendo ammettere che il “soccorso istruttorio” ne contamini la sua genuinità: la regolarizzazione, a salvaguardia del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale, non può giungere a sostituire l’offerta originaria.

Giova premettere che il soccorso istruttorio è finalizzato ad evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, a discapito anche della stessa stazione appaltante che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili, senza alcuna alterazione alla completezza e conformità dell’offerta tecnica rispetto alla proposta della stazione appaltante.

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La sez. IV Catania del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 3 febbraio 2020 n. 272, codifica un decalogo di condizione lesive (c.d. clausole immediatamente escludenti) della concorrenza, le quali possono essere demolite con l’immediata impugnazione del bando/avviso di gara.

L’operatore economico partecipava ad una procedura negoziata sul MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica “full risk” di sistemi, infrastrutture ed apparecchiature ICT (Information and Communications Technology), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 («per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»), venendo esclusa dalla Commissione tecnica (non da quella di gara) per la mancanza del possesso di una lettera di autorizzazione del fornitore della soluzione gestionale (richiesta nel capitolato d’oneri).

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Immediata impugnabilità del bando

Immediata impugnabilità del bando

La sez. IV Catania del T.A.R. Sicilia, con la sentenza 3 febbraio 2020 n. 272, codifica un decalogo di condizione lesive (c.d. clausole immediatamente escludenti) della concorrenza, le quali possono essere demolite con l’immediata impugnazione del bando/avviso di gara.

L’operatore economico partecipava ad una procedura negoziata sul MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica “full risk” di sistemi, infrastrutture ed apparecchiature ICT (Information and Communications Technology), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 («per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato»), venendo esclusa dalla Commissione tecnica (non da quella di gara) per la mancanza del possesso di una lettera di autorizzazione del fornitore della soluzione gestionale (richiesta nel capitolato d’oneri).

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