«Libero Pensatore» (sempre)

La seconda sezione del T.A.R. Puglia, Bari, con la sentenza 11 gennaio 2019, n. 48, dispone l’illegittimità della lex specialis, riservata ad associazioni di volontariato, bandita per l’affidamento del servizio di emergenza 118, che in più punti contempla un rimborso forfettario mensile fisso in misura massima, in violazione delle innovative disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), che viceversa impongono – in via esclusiva – il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

La legge delega n. 106/2016, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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Illegittima la previsione del bando di gara che disponga rimborsi forfettari alle associazioni di volontariato (onlus/no profit) per prestazioni di servizi di emergenza 118

Illegittima la previsione del bando di gara che disponga rimborsi forfettari alle associazioni di volontariato (onlus/no profit) per prestazioni di servizi di emergenza 118

La seconda sezione del T.A.R. Puglia, Bari, con la sentenza 11 gennaio 2019, n. 48, dispone l’illegittimità della lex specialis, riservata ad associazioni di volontariato, bandita per l’affidamento del servizio di emergenza 118, che in più punti contempla un rimborso forfettario mensile fisso in misura massima, in violazione delle innovative disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo settore), che viceversa impongono – in via esclusiva – il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

La legge delega n. 106/2016, «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» definisce immediatamente tra le finalità, al comma 1 dell’art. 1, il “Terzo settore” come «il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».

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La seconda sez. Bari, del T.A.R. Puglia, con la sentenza del 17 dicembre 2018, n. 1609, interviene per riaffermare le modalità pratiche di partecipazione (presentazione offerta) ad una gara telematica, ovvero su piattaforma M.E.P.A., con specifico riferimento alle modalità di invio dei plichi in file formato ‘pdf’ immodificabile: una diversa forma, oltre a non essere ammessa, altera la certezza della proposta negoziale.

Il ricorso viene promosso da una Società Cooperativa contro l’esclusione dalla procedura di gara, effettuata tramite il servizio M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), avente ad oggetto “servizi di catalogazione per le esigenze del sistema bibliotecario” e indetta da una Università, ritenendo violato da una parte il soccorso istruttorio non effettuato, dall’altra, la non ammissione dell’offerta tecnica (l’illeggibilità informatica della offerta tecnica) presentata in un formato diverso da quello richiesto dal manuale operativo della piattaforma informatica, in violazione delle disposizioni in materia di formazione dei documenti digitali-elettronici.

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Gara telematica e modalità di upload

Gara telematica e modalità di upload

La seconda sez. Bari, del T.A.R. Puglia, con la sentenza del 17 dicembre 2018, n. 1609, interviene per riaffermare le modalità pratiche di partecipazione (presentazione offerta) ad una gara telematica, ovvero su piattaforma M.E.P.A., con specifico riferimento alle modalità di invio dei plichi in file formato ‘pdf’ immodificabile: una diversa forma, oltre a non essere ammessa, altera la certezza della proposta negoziale.

Il ricorso viene promosso da una Società Cooperativa contro l’esclusione dalla procedura di gara, effettuata tramite il servizio M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), avente ad oggetto “servizi di catalogazione per le esigenze del sistema bibliotecario” e indetta da una Università, ritenendo violato da una parte il soccorso istruttorio non effettuato, dall’altra, la non ammissione dell’offerta tecnica (l’illeggibilità informatica della offerta tecnica) presentata in un formato diverso da quello richiesto dal manuale operativo della piattaforma informatica, in violazione delle disposizioni in materia di formazione dei documenti digitali-elettronici.

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La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

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Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

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La concorrenza esige l’assolvimento di obblighi di pubblicità, mettendo tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità informativa, senza discriminazioni, scegliendo il contraente con una procedura aperta: con gara.

L’assegnazione della gestione degli spazi pubblicitari con l’evidenza pubblica è legittima, e può essere validamente inserita nel regolamento che disciplina la pubblicità.

In questi termini, il TAR Bari, sez. III, con sentenza n. 1526 del 26 novembre 2018 ha dichiarato la piena legittimità di una norma regolamentare che individua l’operatore economico mediante una procedura concorsuale, ritenendo che tale “metodologia” non possa essere considerata una condizione restrittiva del mercato.

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Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari

Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari

La concorrenza esige l’assolvimento di obblighi di pubblicità, mettendo tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità informativa, senza discriminazioni, scegliendo il contraente con una procedura aperta: con gara.

L’assegnazione della gestione degli spazi pubblicitari con l’evidenza pubblica è legittima, e può essere validamente inserita nel regolamento che disciplina la pubblicità.

In questi termini, il TAR Bari, sez. III, con sentenza n. 1526 del 26 novembre 2018 ha dichiarato la piena legittimità di una norma regolamentare che individua l’operatore economico mediante una procedura concorsuale, ritenendo che tale “metodologia” non possa essere considerata una condizione restrittiva del mercato.

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Le clausole della lex specialis non possono prevedere condizioni impossibili addebitabili all’operatore economico in caso di ritardo (non) imputabile dell’offerta.

La quinta sezione Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza del 17 ottobre 2018, interviene confermando i principi enunciati, dichiarando la nullità di una condizione di gara (prevista nel disciplinare) posta dall’Amministrazione appaltante (caso di specie, Azienda sanitaria) di esonero di responsabilità – a causa di “forza maggiore” – anche nel caso di fatto addebitabile alla stessa.

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Forza maggiore e motivi di esclusione dalla gara

Forza maggiore e motivi di esclusione dalla gara

Le clausole della lex specialis non possono prevedere condizioni impossibili addebitabili all’operatore economico in caso di ritardo (non) imputabile dell’offerta.

La quinta sezione Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza del 17 ottobre 2018, interviene confermando i principi enunciati, dichiarando la nullità di una condizione di gara (prevista nel disciplinare) posta dall’Amministrazione appaltante (caso di specie, Azienda sanitaria) di esonero di responsabilità – a causa di “forza maggiore” – anche nel caso di fatto addebitabile alla stessa.

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I rinnovi e le proroghe devono trovare la propria fonte nel contratto riproduttiva della legge di gara, pena l’alterazione della concorrenza.

Il TAR Lazio, sez. II bis Roma, con la sentenza n. 9212 del 10 settembre 2018, interviene per ribadire che la continuazione del rapporto negoziale non è rimesso nella disponibilità delle parti ma deve trovare la propria legittimazione (ergo legittimità) in una previsione, a monte (ab origine nella lex specialis), non lasciata alla libera discrezionalità dell’agente presentandosi come un affidamento diretto.

In questo senso, un operatore economico impugna, per chiederne l’annullamento, gli atti con i quali un’amministrazione comunale ha disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell’incarico per la progettazione del servizio di igiene urbana integrata con implementazione della tariffa puntuale e per il supporto per la redazione dei relativi atti di gara.

L’aggiudicazione diretta violava, per il ricorrente, la possibilità (prevista in contratto) di continuare il rapporto con l’affidatario originario, senza giustificare la cessazione e la connessa partecipazione procedimentale.

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Limiti di validità della proroga e del rinnovo

Limiti di validità della proroga e del rinnovo

I rinnovi e le proroghe devono trovare la propria fonte nel contratto riproduttiva della legge di gara, pena l’alterazione della concorrenza.

Il TAR Lazio, sez. II bis Roma, con la sentenza n. 9212 del 10 settembre 2018, interviene per ribadire che la continuazione del rapporto negoziale non è rimesso nella disponibilità delle parti ma deve trovare la propria legittimazione (ergo legittimità) in una previsione, a monte (ab origine nella lex specialis), non lasciata alla libera discrezionalità dell’agente presentandosi come un affidamento diretto.

In questo senso, un operatore economico impugna, per chiederne l’annullamento, gli atti con i quali un’amministrazione comunale ha disposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, dell’incarico per la progettazione del servizio di igiene urbana integrata con implementazione della tariffa puntuale e per il supporto per la redazione dei relativi atti di gara.

L’aggiudicazione diretta violava, per il ricorrente, la possibilità (prevista in contratto) di continuare il rapporto con l’affidatario originario, senza giustificare la cessazione e la connessa partecipazione procedimentale.

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