«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

L’art. 17 “Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE”, assegna alla presenza di specifiche certificazioni la preferenza nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, sicché il possesso di tali indici di qualità ambientale costituiscono elemento distintivo e di prevalenza nelle graduatorie di merito nell’erogazione di risorse pubbliche.

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Collegato ambientale – green economy

Collegato ambientale – green economy

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

L’art. 17 “Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE”, assegna alla presenza di specifiche certificazioni la preferenza nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, sicché il possesso di tali indici di qualità ambientale costituiscono elemento distintivo e di prevalenza nelle graduatorie di merito nell’erogazione di risorse pubbliche.

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Le commissioni di gara, al pari delle commissioni di concorso, hanno l’obbligo di essere composte da commissari che dichiarano l’assenza di ogni conflitto di interesse o coinvolgimento nella definizione dell’oggetto di gara, corollario delle regole della trasparenza, con il fondamentalmente scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrarietà nei confronti di taluni offerenti o di talune offerte.
La sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri della commissione di gara, tale da imporre l’obbligo di astensione, deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma anche con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento.

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Commissioni di gara e conflitto di interessi

Commissioni di gara e conflitto di interessi

Le commissioni di gara, al pari delle commissioni di concorso, hanno l’obbligo di essere composte da commissari che dichiarano l’assenza di ogni conflitto di interesse o coinvolgimento nella definizione dell’oggetto di gara, corollario delle regole della trasparenza, con il fondamentalmente scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrarietà nei confronti di taluni offerenti o di talune offerte.
La sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri della commissione di gara, tale da imporre l’obbligo di astensione, deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma anche con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento.

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L’esercizio della funzione pubblica, il processo decisionale, la valutazione delle offerte (e della relativa documentazione, in una procedura di gara) necessitano di un procedimento e di un processo amministrativo che possa valorizzare un requisito base dell’agire pubblico, l’emersione in chiaro dei principi di legalità e buon andamento (ex art. 97 Cost.), l’esigenza di “trasparenza”, finalizzata a perseguire l’interesse pubblico in condizioni di stabile imparzialità, senza la presenza di condizionamenti o conflitti di interesse, garantendo la par condicio ai soggetti destinatari dell’utilità finale (“bene della vita” rappresentato dall’aggiudicazione della gara): nella scelta del contraente, la possibilità di partecipare e accedere a tutti gli atti e alle operazioni di gara.

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Sedute riservate nelle gare informatiche

Sedute riservate nelle gare informatiche

L’esercizio della funzione pubblica, il processo decisionale, la valutazione delle offerte (e della relativa documentazione, in una procedura di gara) necessitano di un procedimento e di un processo amministrativo che possa valorizzare un requisito base dell’agire pubblico, l’emersione in chiaro dei principi di legalità e buon andamento (ex art. 97 Cost.), l’esigenza di “trasparenza”, finalizzata a perseguire l’interesse pubblico in condizioni di stabile imparzialità, senza la presenza di condizionamenti o conflitti di interesse, garantendo la par condicio ai soggetti destinatari dell’utilità finale (“bene della vita” rappresentato dall’aggiudicazione della gara): nella scelta del contraente, la possibilità di partecipare e accedere a tutti gli atti e alle operazioni di gara.

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Caratteri distintivi tra la concessione di lavori e di servizi
La concessione di lavori si distingue dalla concessione di servizi per la diversa intensità dell’apporto pubblico di risorse, dove nella concessioni di lavori il privato contribuisce maggiormente sotto il profilo economico alla realizzazione dell’intervento, mentre nella concessioni di servizi la realizzazione dell’opera è strumentale alla gestione.

Il Codice dei contratti pubblici (ex D.Lgs. n. 163/2006) si occupa di distinguere la concessione “di lavori” da quella “di servizi”, collocando le definizioni in due distinti commi dell’articolo 3:

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Caratteri distintivi della concessione di lavori e di servizi

Caratteri distintivi della concessione di lavori e di servizi

Caratteri distintivi tra la concessione di lavori e di servizi
La concessione di lavori si distingue dalla concessione di servizi per la diversa intensità dell’apporto pubblico di risorse, dove nella concessioni di lavori il privato contribuisce maggiormente sotto il profilo economico alla realizzazione dell’intervento, mentre nella concessioni di servizi la realizzazione dell’opera è strumentale alla gestione.

Il Codice dei contratti pubblici (ex D.Lgs. n. 163/2006) si occupa di distinguere la concessione “di lavori” da quella “di servizi”, collocando le definizioni in due distinti commi dell’articolo 3:

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In via generale, secondo la nozione civilistica “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, mentre in ambito pubblico “soni i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti” codice degli appalti.
Andando più nel dettaglio e rilevando che il legislatore nazionale ha recepito gli orientamenti comunitari in materia di concorrenza, il comma 7 e 8 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 163/2006 inquadra “gli appalti pubblici di lavori” quei contratti aventi per “oggetto” l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente ai lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV),

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Il contratto di appalto di opera pubblica

Il contratto di appalto di opera pubblica

In via generale, secondo la nozione civilistica “l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”, mentre in ambito pubblico “soni i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti” codice degli appalti.
Andando più nel dettaglio e rilevando che il legislatore nazionale ha recepito gli orientamenti comunitari in materia di concorrenza, il comma 7 e 8 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 163/2006 inquadra “gli appalti pubblici di lavori” quei contratti aventi per “oggetto” l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente ai lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV),

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Alba_Maurizio_Lucca_Italy_05Il comodato è un contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, rilevando che tale rapporto è “essenzialmente” gratuito, con attribuzione patrimoniale unilaterale e la perdita del diritto all’utilizzo da parte del comodante (ex art. 1803 c.c.).

Il comodato si presenta come un contratto reale e lo scambio (dazione) della cosa dal comodante al comodatario (ovvero, la disponibilità materiale della stessa) perfeziona il negozio giuridico; esso realizza l’attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui e consentendo al comodatario di ritrarre ogni utilità dall’uso ordinario del bene, salvo diverso accordo (questo, tuttavia, non esclude una previsione di un contributo pecuniario che non assume però la natura di corrispettivo).

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Il comodato

Il comodato

Alba_Maurizio_Lucca_Italy_05Il comodato è un contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, rilevando che tale rapporto è “essenzialmente” gratuito, con attribuzione patrimoniale unilaterale e la perdita del diritto all’utilizzo da parte del comodante (ex art. 1803 c.c.).

Il comodato si presenta come un contratto reale e lo scambio (dazione) della cosa dal comodante al comodatario (ovvero, la disponibilità materiale della stessa) perfeziona il negozio giuridico; esso realizza l’attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui e consentendo al comodatario di ritrarre ogni utilità dall’uso ordinario del bene, salvo diverso accordo (questo, tuttavia, non esclude una previsione di un contributo pecuniario che non assume però la natura di corrispettivo).

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