«Libero Pensatore» (sempre)

La servitù (diritto reale sulla cosa altrui) di uso pubblico su una strada di proprietà privata (da non confondere con le strade vicinali private formate “ex collatione privatorum agrorum” di proprietà dei conferenti) è caratterizzata dall’utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, del bene privato idoneo, quest’ultimo, al soddisfacimento di un interesse generale.
La prima conseguenza comporta che tale “uso” incide sull’utilizzo del bene privato, bene che deve essere da una parte, idoneo allo scopo, dall’altra, essere effettivamente destinato al servizio della totalità dei cittadini (uti cives), quali titolari di un pubblico interesse (non uti singuli): la collettività si trova in una posizione “qualificata” (iura in re aliena) rispetto al bene gravato.
In questa prospettiva, le strade vicinali si caratterizzano per la proprietà privata del suolo, compresi accessori e pertinenze, mentre l’uso è in capo all’ente pubblico (e, in via strumentale, a tutta la popolazione), titolare di un diritto reale di transito (ex art. 825 c.c.); di converso quelle demaniali si identificano per l’appartenenza solamente alla P.A. (nelle sue articolazioni).

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Strade vicinali

La servitù (diritto reale sulla cosa altrui) di uso pubblico su una strada di proprietà privata (da non confondere con le strade vicinali private formate “ex collatione privatorum agrorum” di proprietà dei conferenti) è caratterizzata dall’utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, del bene privato idoneo, quest’ultimo, al soddisfacimento di un interesse generale.
La prima conseguenza comporta che tale “uso” incide sull’utilizzo del bene privato, bene che deve essere da una parte, idoneo allo scopo, dall’altra, essere effettivamente destinato al servizio della totalità dei cittadini (uti cives), quali titolari di un pubblico interesse (non uti singuli): la collettività si trova in una posizione “qualificata” (iura in re aliena) rispetto al bene gravato.
In questa prospettiva, le strade vicinali si caratterizzano per la proprietà privata del suolo, compresi accessori e pertinenze, mentre l’uso è in capo all’ente pubblico (e, in via strumentale, a tutta la popolazione), titolare di un diritto reale di transito (ex art. 825 c.c.); di converso quelle demaniali si identificano per l’appartenenza solamente alla P.A. (nelle sue articolazioni).

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Nell’ambito del pubblico impiego, la prestazione di lavoro straordinario soggiace ai profili costituzionali dell’articolo 36 e alla manifestazione espressa dal datore di lavoro pubblico di avvalersi della prestazione oltre i limiti ordinari.

L’erogazione del compenso presuppone, in via generale, una concreta verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse in primis, così da giustificare tale forma di prestazione eccedente il normale orario di servizio, in secundis una preventiva autorizzazione a copertura, da una parte, dei citati presupposti, dall’altra, della verifica del rispetto anche dei limiti di spesa fissati dal bilancio di previsione (Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2013, n. 4268).

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Lavoro straordinario per esigenze indilazionabili

Nell’ambito del pubblico impiego, la prestazione di lavoro straordinario soggiace ai profili costituzionali dell’articolo 36 e alla manifestazione espressa dal datore di lavoro pubblico di avvalersi della prestazione oltre i limiti ordinari.

L’erogazione del compenso presuppone, in via generale, una concreta verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse in primis, così da giustificare tale forma di prestazione eccedente il normale orario di servizio, in secundis una preventiva autorizzazione a copertura, da una parte, dei citati presupposti, dall’altra, della verifica del rispetto anche dei limiti di spesa fissati dal bilancio di previsione (Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2013, n. 4268).

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La prima sezione del T.A.R. Marche con la sentenza 23 maggio 2013 n. 370 interviene sul criterio di rotazione degli incarichi che non può prescindere dalla verifica – accertamento della professionalità del titolare dell’incarico: tutto questo ai fini di non procedere a un depauperamento delle risorse umane di cui l’Ente locale dispone.

Il decreto Sindacale, in sede di affidamento degli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi incarichi, che ha trasferito un architetto a dirigere il Settore Affari Generali e un ingegnere a dirigere il Settore della Polizia Municipale dell’Ente contrasta con i principi di buon andamento in quando non vi è stata alcuna motivazione sulla verifica della professionalità limitandosi al richiamo del principio della rotazione.

È noto (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.10.2007) che l’assegnazione o attribuzione del procedimento da parte del dirigente/responsabile del servizio integra una delega di funzioni ed in casi specifici la delega di firma (con competenza ad adottare l’atto finale).

Si tratta di una attribuzione di compiti: “organizzazione/distribuzione” di compiti comunque istituzionali. Compiti che non sono qualificabili né come particolari e, tantomeno, si tratta di attribuzioni di mansioni superiori.

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La rotazione degli incarichi non ha finalità disciplinari

La prima sezione del T.A.R. Marche con la sentenza 23 maggio 2013 n. 370 interviene sul criterio di rotazione degli incarichi che non può prescindere dalla verifica – accertamento della professionalità del titolare dell’incarico: tutto questo ai fini di non procedere a un depauperamento delle risorse umane di cui l’Ente locale dispone.

Il decreto Sindacale, in sede di affidamento degli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi incarichi, che ha trasferito un architetto a dirigere il Settore Affari Generali e un ingegnere a dirigere il Settore della Polizia Municipale dell’Ente contrasta con i principi di buon andamento in quando non vi è stata alcuna motivazione sulla verifica della professionalità limitandosi al richiamo del principio della rotazione.

È noto (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.10.2007) che l’assegnazione o attribuzione del procedimento da parte del dirigente/responsabile del servizio integra una delega di funzioni ed in casi specifici la delega di firma (con competenza ad adottare l’atto finale).

Si tratta di una attribuzione di compiti: “organizzazione/distribuzione” di compiti comunque istituzionali. Compiti che non sono qualificabili né come particolari e, tantomeno, si tratta di attribuzioni di mansioni superiori.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, seconda sezione, con la sentenza n.6884 del 1 agosto 2011 (sentenza sospesa dal Consiglio di Stato) stabilisce l’illegittimità dell’art. 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione (Agenzia delle entrate), nel testo risultante dalla delibera del Comitato di gestione n.55 del 22 dicembre 2009 ove si stabilisce che “per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1 (cioè, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti) fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010”.

La delibera citata, come già analoghe delibere adottate fin dal 2006, viene annotato dal Tribunale, ha perpetuato fino al 31 dicembre 2010 la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti; detti incarichi, però, conferiti senza l’espressa indicazione di un termine di durata, e sostanzialmente prorogati di anno in anno, risultano espletati da funzionari non dirigenti, senza che l’Agenzia delle Entrate abbia contemporaneamente provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale e implicano indiscutibilmente l’espletamento di mansioni superiori dirigenziali da personale privo della relativa qualifica

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Cartelle esattoriali firmate dal dirigente (nominato senza concorso) sono nulle

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, seconda sezione, con la sentenza n.6884 del 1 agosto 2011 (sentenza sospesa dal Consiglio di Stato) stabilisce l’illegittimità dell’art. 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione (Agenzia delle entrate), nel testo risultante dalla delibera del Comitato di gestione n.55 del 22 dicembre 2009 ove si stabilisce che “per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1 (cioè, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti) fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010”.

La delibera citata, come già analoghe delibere adottate fin dal 2006, viene annotato dal Tribunale, ha perpetuato fino al 31 dicembre 2010 la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti; detti incarichi, però, conferiti senza l’espressa indicazione di un termine di durata, e sostanzialmente prorogati di anno in anno, risultano espletati da funzionari non dirigenti, senza che l’Agenzia delle Entrate abbia contemporaneamente provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale e implicano indiscutibilmente l’espletamento di mansioni superiori dirigenziali da personale privo della relativa qualifica

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Le ordinanze contingibili e urgenti, emesse dal sindaco, non debbono per forza avere sempre il carattere della provvisorietà, dato che il loro connotato essenziale è la necessaria idoneità delle relative misure ad eliminare la situazione di pericolo che costituisce il presupposto della loro adozione, e quindi le misure stesse possono essere provvisorie o definitive a seconda del tipo di rischio che intendono fronteggiare, nel senso che occorre avere riguardo alle specifiche circostanze di fatto del caso concreto e allo scopo pratico perseguito attraverso il provvedimento sindacale (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 7 luglio 2010, n.2887).

La scelta dell'Amministrazione di provvedere a porre rimedio ad una determinata situazione con l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell’igiene e della sanità pubblica, nonché della sicurezza dei cittadini, in quanto concerne il merito dell’azione amministrativa sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, quando non risulta manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, oltre che da travisamento dei fatti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre  2009, n. 5807)

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No a fioriere, panchine e vasi per limitare il parcheggio. Si all’ordinanza sindacale per l’uso pubblico della proprietà privata

Le ordinanze contingibili e urgenti, emesse dal sindaco, non debbono per forza avere sempre il carattere della provvisorietà, dato che il loro connotato essenziale è la necessaria idoneità delle relative misure ad eliminare la situazione di pericolo che costituisce il presupposto della loro adozione, e quindi le misure stesse possono essere provvisorie o definitive a seconda del tipo di rischio che intendono fronteggiare, nel senso che occorre avere riguardo alle specifiche circostanze di fatto del caso concreto e allo scopo pratico perseguito attraverso il provvedimento sindacale (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 7 luglio 2010, n.2887).

La scelta dell'Amministrazione di provvedere a porre rimedio ad una determinata situazione con l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell’igiene e della sanità pubblica, nonché della sicurezza dei cittadini, in quanto concerne il merito dell’azione amministrativa sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, quando non risulta manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, oltre che da travisamento dei fatti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 settembre  2009, n. 5807)

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La sezione di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 311 del 26 luglio 2012, si è pronunciata nel ritenere che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie di “debiti fuori bilancio” di cui al comma 1, dall’art. 194 del Testo unico degli enti locali (TUEL).

In primis la sezione afferma che l’assunzione di obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi a carico del bilancio deve avvenire, di norma, mediante lo svolgimento di una procedura di spesa, articolata in più fasi (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento), prevista e disciplinata nell’ambito di norme giuscontabili (caso di specie, artt. 182 – 185 e 191 del TUEL, tali norme costituiscono principi di armonizzazione dei bilanci pubblici degli enti locali)

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Rimborso spese legali e debiti fuori bilancio

La sezione di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 311 del 26 luglio 2012, si è pronunciata nel ritenere che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie di “debiti fuori bilancio” di cui al comma 1, dall’art. 194 del Testo unico degli enti locali (TUEL).

In primis la sezione afferma che l’assunzione di obbligazioni giuridiche nei confronti di terzi a carico del bilancio deve avvenire, di norma, mediante lo svolgimento di una procedura di spesa, articolata in più fasi (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento), prevista e disciplinata nell’ambito di norme giuscontabili (caso di specie, artt. 182 – 185 e 191 del TUEL, tali norme costituiscono principi di armonizzazione dei bilanci pubblici degli enti locali)

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