«Libero Pensatore» (sempre)

Le sez. Unite Bari del TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 211 (estensore Di Lorenzo), chiarisce il termine di prescrizione (decennale) degli oneri concessori, che inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio mentre per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, giusto il disposto del comma 3 dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001.

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Diritto di credito degli oneri concessori

Diritto di credito degli oneri concessori

Le sez. Unite Bari del TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 211 (estensore Di Lorenzo), chiarisce il termine di prescrizione (decennale) degli oneri concessori, che inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio mentre per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, giusto il disposto del comma 3 dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001.

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La sez. II Brescia, del TAR Lombardia con la sentenza 11 febbraio 2026 n. 147 (estensore Limongelli), delinea i requisiti per poter richiedere il rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 11, Caratteristiche del permesso di costruire, del d.lgs. n. 380/2001 (comma 1: «Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo»), dovendo dimostrare non solo di avere la disponibilità giuridica del bene ma anche la disponibilità materiale: una relazione qualificata con il bene, dove la mancanza di uno dei due requisiti impedisce una valida legittimazione al rilascio.

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Legittimazione alla richiesta del titolo edilizio

Legittimazione alla richiesta del titolo edilizio

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia con la sentenza 11 febbraio 2026 n. 147 (estensore Limongelli), delinea i requisiti per poter richiedere il rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 11, Caratteristiche del permesso di costruire, del d.lgs. n. 380/2001 (comma 1: «Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo»), dovendo dimostrare non solo di avere la disponibilità giuridica del bene ma anche la disponibilità materiale: una relazione qualificata con il bene, dove la mancanza di uno dei due requisiti impedisce una valida legittimazione al rilascio.

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La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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La sezione controllo Basilicata, della Corte dei conti, con parere n. 1 del 22 gennaio 2026, risponde in senso non positivo ad una Amministrazione Locale in ordine alla possibilità di manutentare, con avanzo di amministrazione (spese di investimento), la caserma dei Carabinieri, al fine di scongiurare la perdita di un presidio di sicurezza, specie in assenza di accordi tra altri Comuni o di programmi straordinari di incremento dei servizi specialistici di polizia, attraverso convenzioni tra Comuni ed il Ministero dell’interno: l’attività di “accasermamento” rientra tra i doveri (oneri finanziari) esclusivi dello Stato.

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Manutenzione della caserma

Manutenzione della caserma

La sezione controllo Basilicata, della Corte dei conti, con parere n. 1 del 22 gennaio 2026, risponde in senso non positivo ad una Amministrazione Locale in ordine alla possibilità di manutentare, con avanzo di amministrazione (spese di investimento), la caserma dei Carabinieri, al fine di scongiurare la perdita di un presidio di sicurezza, specie in assenza di accordi tra altri Comuni o di programmi straordinari di incremento dei servizi specialistici di polizia, attraverso convenzioni tra Comuni ed il Ministero dell’interno: l’attività di “accasermamento” rientra tra i doveri (oneri finanziari) esclusivi dello Stato.

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

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Pagamento degli oneri di urbanizzazione

Pagamento degli oneri di urbanizzazione

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

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La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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