La sez. II Salerno, del TAR Campania, con la sentenza 22 agosto 2025, n. 1419, regimenta i confini del potere sindacale, potere di ordinanza che non può essere esercitato in un’area nella disponibilità dell’Autorità portuale.
Fatto
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera impugnano un’ordinanza sindacale con la quale il Sindaco aveva consentito la sosta degli autoveicoli presso il ciglio della banchina di riva del Porto.
In attesa di un accordo sulla disciplina dell’area tra i diversi soggetti coinvolti (in base ad una legge regionale), la Capitaneria di Porto, il Comune e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco eseguivano un sopralluogo sulla cit. area portuale, accertando, tra l’altro, che, «relativamente alle aree da adibire alla sosta lungo a banchina di riva del Porto di … dovrà essere garantita in condizioni ordinarie nonché emergenziali l’accessibilità ai mezzi di soccorso, significando che la larghezza minima per ogni corsia di marcia non dovrà essere inferiore a m 3,60».
Seguiva ordinanza sindacale, peraltro con la quale si restringeva la larghezza minima della careggiata, e il connesso ricorso al GA.
Merito
Il ricorso viene accolto, con annullamento dell’ordinanza sindacale e condanna alle spese.
Il GA si è limitato a richiamare la disciplina di legge, di cui al comma 7, dell’art. 6, Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) dove si dispone che «nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente Codice».
Ne consegue, quale approdo obbligato, l’incompetenza del Sindaco, il quale volendo avrebbe potuto legittimamente avvalersi degli ordinari poteri regolatori, ex art. 7, Regolamentazione della circolazione nei centri abitati, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 285/1992, con riferimento ad un’area portuale sottoposta alla speciale sfera di attribuzioni riservata all’Autorità marittima, dove vi è la possibilità con ordinanza sindacale di «riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari» ai «veicoli degli organi di polizia stradale…, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso» (da ricomprendere anche i veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno, ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale).
Il GA rigetta le argomentazioni della difesa civica secondo cui l’area portuale, dacché in stretta continuità col tessuto urbano, darebbe da considerarsi a guisa di centro abitato e, come tale, attratta alle prerogative sindacali, ex art. 7, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 285/1992 («stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli»): profili evidentemente contradittori, se si tratta di centro abitato si esclude di considerare l’area come portuale.
La sentenza nella sua sinteticità e chiarezza conferma i limiti del potere sindacale, il quale deve sempre trovare una giustificazione nella legge (principio di legalità), non potendo emanare ordinanze contingibili ed urgenti quando l’attività istruttoria non ne presenta i presupposti[1], ovvero risulta ancora in itinere, oppure sia accertato che la competenza ad intervenire spetti ad altri[2].
[1] Cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, 21 agosto 2017, n. 1304, dove viene annullata un’ordinanza sindacale che imponeva ai lottizzanti di completare la pavimentazione/asfaltatura di una strada comunale: l’adempimento degli obblighi convenzionali avrebbe dovuto essere conseguito mediante gli strumenti ordinari di azione amministrativa e non già con l’attivazione dei poteri extra ordinem.
[2] Cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 agosto 2025, n. 1422, dove si annulla un’ordinanza sindacale che imponeva obblighi a carico di più soggetti per la riparazione di un muro di cinta, quando un giudicato civile statuiva su chi gravasse l’onere.
