La sez. giurisdizionale Sardegna della Corte dei conti, con la sentenza del 18 agosto 2025, n. 130, condanna al risarcimento del danno un Sindaco per il reiterato ritardo al rilascio di una autorizzazione per l’avvio di un’attività alberghiera.
Fatto
La Procura erariale cita in giudizio un Sindaco per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune, di una somma per il danno erariale cagionato al termine di un lungo contenzioso per il ritardo, illegittimo, nel rilascio delle autorizzazioni necessarie all’apertura di un hotel.
Una società, a seguito del titolo edilizio e dell’avvenuta agibilità del bene, compreso un allacciamento al depuratore, si vede denegare l’autorizzazione all’apertura della struttura (ex art. 231 del R.D. 1265/1934) e l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 2 della legge n. 283/1962): atti di diniego del tutto illegittimi, annullati ripetutamente dal TAR, con nomina del Commissario ad acta per il rilascio dei titoli.
Pur in presenza dei titoli e delle autorizzazioni il Comune negava l’autorizzazione all’allaccio alla rete fognaria: atti impugnati e annullati dal GA, con appello del Comune dichiarato perento.
Seguiva richiesta risarcitoria dei danni subiti per il ritardo: domanda accolta con condanna del Comune al risarcimento del danno in favore della società, anche in appello al Consiglio di Stato, seppure riformata nel quantum della somma da liquidare per il ritardato avvio dell’attività e il mancato guadagno causato dai provvedimenti di diniego illegittimi.
La responsabilità della PA
Vale ricordare che la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria – anche se non sufficiente – per accedere alla tutela risarcitoria, occorrendo anche verificare che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’Amministrazione, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira: il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita (le autorizzazioni all’apertura e gestione del compendio alberghiero), atteso che è soltanto la lesione di quest’ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo[1].
Ne consegue, dai diversi pronunciamenti di annullamento, la sussistenza di una responsabilità dell’Amministrazione per danni da provvedimento illegittimo: è stato dimostrato che la PA ha agito con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost.: la violazione è risultata grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tale da palesare la evidente negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato.
In definitiva, è stata accertata la responsabilità del suo agente che ha esercitato un uso del potere in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, indispensabile in qualsiasi istruttoria, soprattutto quando, avuto riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata, la stessa era chiara, univoca, cogente (profili seguiti anche dal giudice erariale per determinare la colpa grave)[2].
Merito
Il giudizio verte sulla responsabilità amministrativa per danno erariale, cagionato, con condotta gravemente colposa e posta in essere in violazione degli obblighi di servizio, da ascriversi al Sindaco pro tempore del Comune che aveva sottoscritto tutti gli atti di diniego (convenuto risultato contumace)[3].
Il Giudice, appurato l’impianto proposto dell’Organo requirente, anche sulla base di ampi stralci delle argomentazioni rese dai Giudici Amministrativi nei quali si «evidenzia con nettezza che il Comune, in persona del Sindaco, anziché fare un uso corretto e legittimo del potere pubblico, aveva invece violato il principio di leale collaborazione e posto in essere una condotta ostruzionistica perpetrata anche dopo la nomina del Commissario ad acta, posto che gli atti di diniego erano motivati da circostanze gravemente e ingiustificatamente erronee che potevano essere evitate attraverso semplici accertamenti istruttori su altrettanto semplici situazioni di fatto», accoglie integralmente tutte le richieste.
Dagli atti si acclara in modo inequivocabile che:
- il corretto uso del potere pubblico e l’utilizzo di un minimo di diligenza e perizia avrebbe evitato il danno cagionato al bilancio comunale per effetto della vicenda contenziosa (dove il Comune è sempre risultato soccombente);
- le questioni affrontate (annota il Giudice erariale) non riguardavano complesse ricostruzioni giuridiche e nemmeno l’applicazione di disposizioni normative equivoche o sulla cui interpretazione esistessero contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ma inerivano ad asserite circostanze di fatto, di cui già la prima sentenza TAR aveva sancito la totale erroneità, che potevano essere verificate dal Comune sulla base di semplici accertamenti istruttori: confermando, di converso, che la società era in possesso di tutti i requisiti e autorizzazioni per aprire la struttura alberghiera;
- l’Amministrazione (alias il Sindaco) ha sistematicamente disatteso ogni giudicato TAR, non ottemperando nemmeno alle decisioni del Commissario ad acta, ritardando in modo illegittimo all’apertura, con conseguente danno, evitabile da una istruttoria del tutto semplice, «su altrettanto semplici situazioni di fatto, la cui ingiustificata omissione ha concretizzato una condotta gravemente negligente e imperita, macroscopicamente deviata rispetto a quella dovuta, sulla base degli obblighi di servizio, e concretamente esigibile nel caso di specie».
Il quadro delineato non ammette una diversa prospettazione dei fatti, rafforzati da un ulteriore atteggiamento ostruzionistico perpetrato nel prosieguo della intera vicenda, che, nonostante i riscontri negativi ottenuti in sede contenziosa, non ha impedito il perpetrarsi dell’illegittimità (peraltro, conforme ad un comportamento processuale del convenuto non costituitosi in giudizio per contrastare la pretesa attorea).
L’approdo, conclude la Corte, dimostra in maniera granitica che la gravissima negligenza del convenuto (omissione di atto doveroso)[4], nella «spiegata qualità di Sindaco e firmatario di tutti i provvedimenti di diniego annullati, e la macroscopica devianza della condotta perpetrata rispetto ai propri doveri d’ufficio, per le quali non può riscontrarsi né l’errore scusabile, né altre esimenti di responsabilità, hanno determinato il danno erariale per il Comune».
Il danno da ritardo viene accolto nel suo ammontare determinato dalla Procura erariale.
A rafforzare la colpa grave, la lettura di una relazione del Responsabile dell’UTC dalla quale si evidenziava che un parere legale, depositato a protocollo, dimostrava l’illegittimità delle concessioni edilizie a suo tempo rilasciate per la realizzazione dell’intervento, con invito all’adozione di atti di annullamento doveroso in autotutela; atti di secondo grado mai intervenuti ma, anzi, nonostante il cit. parere venivano successivamente rilasciate le autorizzazioni ai fini dell’agibilità del complesso alberghiero (aspetti che rendono l’intera vicenda alquanto oscura).
Considerazioni
La sentenza per la sua linearità non lascia margini di commento, stante l’inspiegabilità di una condotta che persevera nell’illegittimità, pur a fronte di una serie di pronunciamenti TAR dove sono ben comprensibili le irregolarità (ingiustificabili sia di fatto che di diritto).
Inoltre, aver rilasciato l’agibilità a fronte di un accertamento (il parere legale) di irregolarità edilizie sorprende ancor più, sapendo che il potere di vigilanza del Comune, sul proprio territorio, può sempre essere attivato d’ufficio o su segnalazione del privato, anche a distanza di tempo, mancando un legittimo affidamento in presenza di un abuso edilizio[5].
La colpa grave, se da una parte può già essere dimostrata dal ritardo colposo nel provvedere[6], questa responsabilità è ancor più evidente quando gli atti vengono annullati in via seriale, non lasciando alcun margine di apprezzamento sulle loro palesi irregolarità (addebitabili o rimproverabili al convenuto), denotando, allo stesso tempo, una mancanza di presidi o misure a garanzia della buona amministrazione (ex art. 97 Cost.).
[1] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2023, n. 4050.
[2] Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1087.
[3] Vedi, sulla notificazione e dichiarazione di contumacia, Corte conti, sez. giur. Sardegna, sentenze n. 127 e n. 70 del 2024; sez. giuri. Lazio, sentenza n. 408 del 2013, sez. giur. Veneto, sentenze n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010; sez. giur. Piemonte, sentenza n. 126 del 2013.
[4] TAR Sicilia, Catania, sez. II, 11 aprile 2023, n. 1181.
[5] In linea generale, il Comune può sempre sanzionare gli abusi edilizi (senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso), esercitando l’inesauribile potere di vigilanza sul territorio a tutela della corretta pianificazione urbanistica ed edilizia, presupposto essenziale per l’adozione di provvedimenti ripristinatori: l’ordinanza di demolizione, ove l’opera eseguita non sia condonabile, costituisce un dovere privo di discrezionalità, a fronte di opere abusivamente realizzate, in difetto di titolo ad aedificandum, salva la facoltà del soggetto obbligato di ripristinare lo stato dei luoghi o di provvedere con il pagamento della sanzione pecuniaria a sanatoria, ove la situazione di fatto lo consenta, cfr. Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8032 e 4 aprile 2024, n. 3085.
[6] Infatti, per danno ingiusto risarcibile, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero, verificatasi con modalità contrarie al diritto, rilevando che, nella determinazione del quantum, si dovrà valutare il comportamento tenuto dall’interessato, il quale potrà aver concorso nell’“aggravare” il danno, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., LUCCA, Una panoramica sul risarcimento danni da ritardo della PA, lentepubblica.it, 13 febbraio 2025.
