La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.
Fatto
Nella sua essenzialità, vengono impugnati tutti gli atti concorsuali e i relativi verbali non avendo potuto partecipare alla prova preselettiva nel giorno e nell’ora fissati a causa di uno sciopero generale che inevitabilmente ha intasato il traffico stradale: si lamenta la violazione dei principi di favor partecipations, buon andamento dell’attività amministrativa, legittimo affidamento, buona fede e correttezza, non potendo addebitare alla parte ricorrente (candidato) alcuna responsabilità, esigendo di essere ammesso alla prova differita (c.d. asincrona), condizione prevista per le candidate in stato di gravidanza[1], oppure in altra data o direttamente alle prove scritte (sic!).
Differimento per motivi di salute
In altre circostanze, la scelta dell’Amministrazione di negare il differimento della prova per motivi di salute del singolo candidato disvela un evidente eccesso di potere ogniqualvolta:
- il differimento richiesto sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale;
- non v’è alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravi organizzativi e finanziari a carico dell’Amministrazione;
- motivo ostativo di salute non è imputabile (per negligenza o imprudenza) al candidato che richiede il differimento della prova[2].
Merito
Il GA rileva che il bando di concorso disponeva espressamente che «la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso».
A fronte del tenore categorico del bando si applica un principio d’ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto dalla lex specialis del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, con conseguente sua esclusione dalla selezione[3].
In effetti, l’impedimento rimane un fatto individuale, irrilevante per l’Amministrazione che ha indetto il concorso, e che, pertanto, l’interesse del soggetto impedito a sostenere le prove del concorso assume una posizione recessiva rispetto all’esigenza di svolgimento contestuale di queste ultime, a sua volta preordinata ad assicurare la par condicio tra i candidati, oltre la celerità del procedimento per l’immediata copertura dei posti messi a concorso (riflesso del generale principio del risultato).
Nello specifico, si annota che l’evento impeditivo era ben noto, in quanto programmato ed autorizzato anzitempo, trattandosi di sciopero generale nazionale, con la conseguenza che i correlati disagi stradali erano prevedibili con l’uso dell’ordinaria diligenza (oltre ad essere un principio di autoresponsabilità): non siamo in presenza di un evento imprevisto ed imprevedibile, riconducibile a circostanze totalmente estranee alla sfera di controllo della parte ricorrente, e del tutto prive di collegamento con la sfera soggettiva di quest’ultima.
Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.
L’impedimento
In effetti, un criterio di prudenza e diligenza, nonché di trasparenza e imparzialità, esigerebbe che il candidato si appresti ad essere presente alla prova, non potendo giustificare un ritardo o un’assenza da un fatto ben prevedibile, specie ove si consideri che nell’attualità lo sciopero, oltre ad essere un diritto, risulta da tempo uno strumento frequente di manifestare il proprio pensiero, al di là di una singola vertenza (i fatti sono noti).
In altri tempi, la presenza di protocolli Covid-19, consentivano a determinate condizioni, individuate dalle norme speciali, di differire il calendario delle prove ritenendo un motivo di “forza maggiore”, in adesione al principio della massima partecipazione alle prove, di trasparenza e par condicio tra i partecipanti, di cui all’art. 97 Cost.[4].
Il principio di imparzialità enunciato dalla disposizione costituzionale non consente inoltre di ipotizzare deroghe allo svolgimento della selezione concorsuale nel rispetto delle esigenze di contemporaneità, contestualità ed anonimato delle prove, attraverso un bilanciamento di queste ultime con il contrapposto interesse individuale a sostenere le prove concorsuali malgrado un impedimento dovuto ad un evento esterno al candidato (ma pur sempre conosciuto), rendendo eccessivo (di fatto non legittimo) un differimento della prova rispetto alla generalità dei concorrenti (colpiti dal medesimo evento)[5].
Alla luce dell’esegesi, come annotato il GA, lo sciopero non rientra tra i casi di forza maggiore.
Il principio di proporzionalità
Se in effetti, tale impostazione risulta ergersi proprio a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, atteso che, qualora si ammettesse la partecipazione alla prova in modalità asincrona e diversificata in assenza di un presupposto previsto nel bando, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, e nemmeno potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli.
A ben vedere, tuttavia, in presenza di una prova differita (invero, il differimento già programmato non comportava per l’Amministrazione un aggravio di oneri organizzativi e finanziari), si poteva valutare nel concreto la misura del pregiudizio alle esigenze di contestualità, tempestività e imparzialità che devono accompagnare l’esperimento di un concorso, in quanto l’accoglimento della richiesta non avrebbe determinato la calendarizzazione di un’ulteriore sessione di prova rispetto a quella già programmata.
In termini diversi, seppure risulta un singolo candidato escluso ma non rinunciatario, in presenza di una successiva prova già calendarizzata, l’esclusione apparirebbe non coerente con il principio di proporzionalità, il quale impone una valutazione idonea, necessaria e bilanciata degli eventi e della consistenza delle posizioni individuali oggetto di protezione[6].
Nessuna esimente per lo sciopero
In definitiva, viene escluso che lo sciopero costituisca un evento di forza maggiore, e allo stesso tempo non viene applicato il principio di proporzionalità, “cedevole” ove si concretizzasse una situazione di eccezionalità, che di fatto e di diritto non viene presa in considerazione, e non può essere presa in considerazione quando l’evento viene programmato e conosciuto, nel senso che in presenza di uno sciopero il rischio di ritardi del traffico sono effetti prevedibili e usuali, che esigono una perizia e accortezza maggiore per garantire la presenza nell’orario e giorno prefissato per la prova: in presenza dello sciopero, non rientrando tra i casi eccezionali, non possono essere ammesse eccezioni al principio di unicità della prova[7].
[1] Vedi, TAR Lazio, Roma, sez. V, 8 luglio 2024, n. 13680.
[2] Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 agosto 2024, n. 15920 e sez. IV ter, 3 luglio 2024, n. 13446.
[3] Cons. Stato, sez. VII, 13 dicembre 2022, n. 10914; 24 gennaio 2024, n.766 e 22 maggio 2024, n. 4561.
[4] Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V, 1° luglio 2022, n. 8992.
[5] Cfr. Cons. Stato, sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8826.
[6] Cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19 aprile 2024, n. 1445.
[7] Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 23 giugno 2022, n. 8567 e 2 luglio 2019, n. 8655; Cons. Stato sez. VI, 12 gennaio 2021, n. 395.
