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Articolo Pubblicato il 4 Settembre, 2025

Rendicontazione illecita di contributi pubblici e responsabilità erariale

Rendicontazione illecita di contributi pubblici e responsabilità erariale

La sez. giur. Veneto, con la sentenza 2 settembre 2025, n. 296, condanna un soggetto (associazione sportiva dilettantistica e il suo rappresentante legale) per la distrazione dei fondi pubblici, assegnati da un Comune per lo svolgimento di un evento (a scadenza annuale), rendicontati in modo “non corretto”, sottraendo (distraendo) le somme dalla loro destinazione originaria[1].

La rendicontazione e la frode

La mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la illiceità della condotta dell’agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa in quanto, in difetto dell’ottemperanza all’essenziale obbligo del redde rationem, rimane privo di dimostrazione, ad opera della parte convenuta, l’effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica[2].

È noto che tra i doveri institori e di rappresentanza di un soggetto beneficiario di contributi pubblici si esige trasparenza con comportamenti non contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell’ambito dell’ente di rappresentanza, il potere di ingerenza nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale comporta una responsabilità diretta, che si estende al soggetto rappresentato.

L’istruzione, confezionamento, redazione di atti non conformi (falsi) allo scopo di porre in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda, poi, omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, ovvero falsificandone il contenuto, comporta un utilizzo illegittimo del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabile di fatto, con le conseguenze in materia di giudizio erariale.

In presenza di documenti non genuini l’intero ammontare del finanziamento percepito costituisce danno, in ragione del fatto che l’erogazione è stata basata su dichiarazioni intenzionalmente fraudolente e su documentazione risultata falsa.

In generale, costituisce, infatti, frode (lesiva degli interessi finanziari della PA) qualsiasi azione o omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti da bilancio pubblico (in ambito PNRR le diverse misure adottate in ambito della prevenzione della corruzione hanno proprio lo scopo di assicurare il recupero delle somme, contrastando le frodi mediante una serie di verifiche e controlli obbligatori sulla documentazione prodotta).

La richiesta di un finanziamento, a valere su risorse della fiscalità generale, impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma, altresì, da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione, specie alla connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso[3].

Fatto

La Procura erariale cita in giudizio un’associazione e il suo rappresentante chiedendo una condanna, in solido tra loro, al risarcimento del danno erariale cagionato ad un Comune, corrispondente ai contributi ottenuti (in un arco temporale dal 2015 al 2019, attestati dall’Amministrazione erogatrice) a titolo di copertura del disavanzo per l’organizzazione di eventi sportivi.

Il procedimento viene avviato una volta ricevuto notizia di un procedimento penale a carico del rappresentante legale dell’associazione, con l’ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 316 c.p. (e di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p.) per aver falsamente attestato la ricorrenza dei presupposti di legge per consentire all’Associazione di avere accesso al contributo erogato.

In definitiva, a seguito dell’istruttoria erariale, si accertava che la parte convenuta in tutte le domande di contributo dichiarava incassi di gran lunga inferiori rispetto a quelli effettivamente ottenuti (minore vendita di biglietti), indicando solo importo imponibile incassato, rendendo così ancor più ampio il divario tra le entrate falsamente dichiarate e quelle effettivamente realizzate, portando le iniziative in disavanzo (in realtà inesistente): scopertura coperta da risorse comunali, rendendo del tutto non dovuto l’effettivo esborso sostenuto dall’Amministrazione con conseguente danno (pari all’importo complessivo erogato).

È noto che l’erogazione di contributo basati su dichiarazioni false (mendaci) comporta la revoca/restituzione sull’intero importo erogato (non solo quello del disavanzo).

L’Associazione convenuta rappresentava di non aver avuto nessuna contezza del comportamento illecito del suo rappresentante legale, che agiva in autonomia, non potendo operare alcun vincolo di solidarietà, invocando l’estraneità dei fatti.

Merito

Il Collegio, dichiarata la contumacia del rappresentante legale, accoglie nella sua interezza le richieste della Procura attorea, condannando in solido le parti convenute al ristoro del danno patito dal Comune dall’antigiuridicità delle condotte accertate e contestate.

Appurata la fondatezza delle contestazioni (rendicontazioni non veritiere a motivazione del disavanzo) si chiarisce:

RAPPRESENTANZA

  • la rappresentanza organica imputa che l’agire illecito del rappresentante legale sia imputabile in primo luogo all’Ente rappresentato (che ha indebitamente beneficiato senza titolo delle pubbliche convenzioni), e, successivamente, ad estendere la connessa responsabilità erariale anche allo stesso soggetto agente in qualità di legale rappresentante, il quale ne risponde personalmente con il proprio patrimonio, unitamente all’Ente rappresentato percettore.
  • il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio del soggetto interessato, fruitore dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione[4];
  • è pacifica, pertanto, la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta[5].

CONDOTTA

Dalle premesse di inquadramento, il comportamento illecito risulta direttamente e specificamente riferibile all’associazione quale soggetto agente in prima persona nei confronti dell’Amministrazione erogatrice per il tramite delle dichiarazioni e delle richieste effettuate da parte del suo legale rappresentante.

Non giova invocare un’autonomia gestionale del suo legale rappresentante per escludere la relativa responsabilità erariale, atteso che, se del caso, tali prospettazioni riguardano esclusivamente i rapporti interni secondo le regole della responsabilità civile, mentre non valgono certo ad escludere l’imputazione delle attività del legale rappresentante in favore dell’associazione sotto il profilo dell’illecito erariale, per il quale assume rilievo invece il “rapporto di servizio” tra l’Amministrazione e il soggetto beneficiario del contributo[6].

RAPPORTO DI SERVIZIO E GIURISDIZIONE CONTABILE

Una volta dimostrato il rapporto di servizio consegue la giurisdizione contabile che si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso del privato[7].

Le persone giuridiche (una fictio iuris) sono soggetti inerti (inanimati), ai quali non possono riferirsi gli elementi soggettivi tipici ed indispensabili della responsabilità, come configurata dall’art. 1 della n. 20/1994: essi rispondono oggettivamente, con il loro patrimonio, per il fatto (dannoso) dei propri gestori, ai quali deve imputarsi l’attività gestoria illecita come configurata dalla norma e che deve essere accertata, affinché possa aggredirsi il patrimonio della persona giuridica, altrimenti questa aggressione sarebbe senza titolo.

A commento, l’approdo comporta che in tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un soggetto privato, esterno all’Amministrazione, venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio o un eventi pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione; mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge[8].

La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale è configurabile allorché il soggetto privato, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate: ai fini del radicamento della giurisdizione speciale risulta dunque decisiva la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione degli scopi conseguiti con la contribuzione, non avendo rilevanza né la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, il quale ben può essere un soggetto di diritto privato destinatario della contribuzione, né il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta[9].

Ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, quindi, tra la PA che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, posto che il beneficiario dell’importo si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici; sicché, il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico: uno sviamento della somma dalla finalità programmata che si estende ai fini della responsabilità contabile anche di coloro che, con il soggetto fruitrice, abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che, dai comportamenti da loro tenuti, sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate.

In termini più espliciti, il rapporto di servizio va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi del soggetto beneficiario procura sul patrimonio, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall’Amministrazione[10].

DETERMINAZIONE DANNO

Il danno viene quantificato nella somma corrispondente alle erogazioni annuali del Comune, non potendo accogliere la richiesta di verifica dell’effettivo disavanzo (quello veritiero e dovuto), non potendo il giudice procedere alla riedizione del procedimento amministrativo sostituendosi alle esclusive prerogative dell’Amministrazione locale: la restituzione viene definita per l’intero ammontare delle risorse pubbliche illecitamente distratte dal bilancio pubblico.

Proiezioni

Una volta appurata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l’accesso al contributo pubblico (il disavanzo) con riferimento anche solo a parte dello stesso, la rilevanza dell’inadempimento rende il finanziamento nella sua interezza privo di giustificazione causale, in quanto non inidoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali esso è stato erogato, ovvero perché sottratto alla realizzazione di altre iniziative di analogo valore finanziario e merito economico[11].

La sentenza si allinea all’evidenza, dove, da una parte, l’imputazione giuridica degli atti in caso di rappresentanza organica risiede per legge effettuata in favore del soggetto rappresentato (l’associazione), la quale è tenuta a rispondere a titolo di dolo del danno erariale da indebita percezione di contributi pubblici secondo le regole e i principi della responsabilità erariale, unitamente alla sua legale rappresentante, dall’altra parte, la distrazione della destinazione comporta la restituzione dell’intera somma erogata.

In tale prospettiva interpretativa, la sussistenza del perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico stabiliti dalla PA, in forza dei quali è stato erogato il contributo è del tutto similare all’indebita percezione del reddito di cittadinanza, istituto di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, il quale determina la sussistenza del rapporto di servizio tra l’Amministrazione erogatrice e chi beneficia della misura volta al perseguimento delle finalità previste dalla legge.

In effetti, la sussistenza del rapporto di servizio può anche prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi al privato percettore e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale delle somme ricevute, atteso che l’inserimento funzionale si realizza ogni volta che il soggetto privato viene chiamato a concorrere alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento, sicché il rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo ed il soggetto privato si realizza in tutti i casi in cui quest’ultimo, realizzando i presupposti per la illegittima percezione di un finanziamento pubblico, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione, distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate[12].

Pensare di inquinare e lucrare nello sport, disciplina che unisce nell’entusiasmo e solidarietà giovani e adulti, risulta ancor più inspiegabile ma comprensibile, degno di animi aridi: nello sfondo la negazione del valore pubblico, in pregiudizio del rapporto di correttezza e di fiducia che dovrebbero godere le relazioni tra PA e privati, in assonanza con il comma 2 bis, dell’art. 1, della legge n. 241/1990 («I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede») e l’ultimo comma dell’art. 118 Cost. («Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»), svilendo il minimo etico: «Hey (hey) in questo mondo di ladri C’è ancora un gruppo di amici Che non si arrendono mai»[13].

[1] Le erogazioni si intendono indebitamente utilizzate quando non vengono destinate alle finalità imposte dalla PA: i fondi ricevuti e dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa, anche utilizzando sistemi all’apparenza leciti, presentando della documentazione alterata (manipolando fatturazione ed eventi, ad es. «presentato fraudolentemente una rendicontazione sostanzialmente fittizia corredata da fatture non veritiere per spese prive di inerenza e in taluni casi materialmente contraffatte») per ricevere l’erogazione del finanziamento prevista a titolo di rimborso delle spese: uno sviamento delle risorse per tabulas, LUCCA, Erogazioni pubbliche illecite: la sentenza della Corte dei conti, lentepubblica.it, 8 settembre 2022.

[2] Cfr., Corte conti, sez. giur. Piemonte, sentenze nn. 3 e 8/2025.

[3] Cfr., Corte conti, sez. giur. Piemonte, sentenze nn. 56/2023, 97/2023 e 6/2025.

[4] Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati: il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati, Corte conti, sez. giur. Piemonte, 17 giugno 2025, n. 64.

[5] Cass., SS.UU., sentenze nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016.

[6] L’amministratore di una società privata destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiaria dell’erogazione concorre alla realizzazione del programma della PA, instaurando con questa un rapporto di servizio, sicché la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico, Cfr., Corte conti, sez. giur. Veneto, sentenza n.13/2024.

[7] La responsabilità patrimoniale-contabile a carico di una persona giuridica postula sempre l’accertamento di condotte illecite imputabili a persone fisiche, Cass., SS.UU., sentenza n. 123/2001.

[8] Corte conti, sez. I Appello, 9 maggio 2024, n. 122.

[9] Cfr., Cass., SS.UU., 24 gennaio 2022, n. 1994; 16 marzo 2023, n. 7740.

[10] Cfr., Cass., SS.UU., 9 gennaio 2013, n. 295; 25 gennaio 2013, n. 1774; 31 luglio 2017, n. 18991.

[11] Corte conti, sez. II Appello, 30 dicembre 2020, n. 313.

[12] Corte conti, sez. giur. Toscana, 2 settembre 2025, n. 101.

[13] VENDITTI, In questo mondo di ladri, 1° febbraio 1988.