«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. IV del TAR Toscana, con la sentenza 7 maggio 2025, n. 823 (Est. Ricchiuto), espone in modo puntuale i limiti del potere di ordinanza del Sindaco, potere esercitabile in presenza di presupposti accertabili nel concreto, privando di validità il potere derogatorio[1] e della sua efficacia, terminata la situazione di pericolo imminente.

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Limiti cogenti del potere di ordinanza sindacale

Limiti cogenti del potere di ordinanza sindacale

La sez. IV del TAR Toscana, con la sentenza 7 maggio 2025, n. 823 (Est. Ricchiuto), espone in modo puntuale i limiti del potere di ordinanza del Sindaco, potere esercitabile in presenza di presupposti accertabili nel concreto, privando di validità il potere derogatorio[1] e della sua efficacia, terminata la situazione di pericolo imminente.

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Nella gestione del ciclo di vita (quasi un essere umano) di un appalto (dalla sua ideazione al collaudo) il RUP svolge un ruolo fondamentale nella sua gestione, sicché ogni modificazione in corso di esecuzione (perizia di variante) esige un’istruttoria a sua giustificazione: compito precipuo del RUP (obblighi istituzionali) è quello di effettuare i dovuti controlli, che consistono nel verificare la correttezza e la legittimità degli atti tecnici e amministrativi relativi al procedimento di cui è responsabile: responsabilità propria, mentre nel caso di valenza esterna affidata ad altro soggetto (il dirigente) siamo in presenza di una responsabilità in vigilando[1].

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Profili di responsabilità erariale nell’esecuzione di lavori pubblici

Profili di responsabilità erariale nell’esecuzione di lavori pubblici

Nella gestione del ciclo di vita (quasi un essere umano) di un appalto (dalla sua ideazione al collaudo) il RUP svolge un ruolo fondamentale nella sua gestione, sicché ogni modificazione in corso di esecuzione (perizia di variante) esige un’istruttoria a sua giustificazione: compito precipuo del RUP (obblighi istituzionali) è quello di effettuare i dovuti controlli, che consistono nel verificare la correttezza e la legittimità degli atti tecnici e amministrativi relativi al procedimento di cui è responsabile: responsabilità propria, mentre nel caso di valenza esterna affidata ad altro soggetto (il dirigente) siamo in presenza di una responsabilità in vigilando[1].

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Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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L’illecita cura dei morti

L’illecita cura dei morti

Nell’erogazione di servizi pubblici, la cura dei morti (servizio pubblico generalmente erogato dalle Aziende sanitarie) dovrebbe costituire un’attività aliena da speculazioni, attenta al contesto di fragilità, invece di costituire l’opportunità per “arrotondamento” (procacciamento) indebito da parte del personale infedele; personale disposto ad espletare il servizio nella camera mortuaria, agevolando gli operatori economici (imprese di pompe funebri) nell’individuare i clienti: una pratica malsana, non infrequente alle cronache giudiziarie.

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Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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L’interpretazione degli accordi

L’interpretazione degli accordi

Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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Part time e incarichi esterni nella PA

Part time e incarichi esterni nella PA

Inquadramento

Il regime vigente, codificato dall’art. 53, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività imprenditoriali, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati e per cariche sociali in società), il cui espletamento porta alla decadenza dall’impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7, che l’attività occasionale espletabile dal dipendente pubblico sia preceduta da una previa autorizzazione datoriale ed anche le attività c.d. “liberalizzate” (ovvero, liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali, ex art. 53, comma 6, d.lgs. n. 165), esigono l’assenza del conflitto di interessi, anche potenziale (nei termini che seguiranno).

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Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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