«Libero Pensatore» (sempre)

Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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La sez. controllo Emilia – Romagna della Corte dei conti, con parere del 13 maggio 2026, n. 53, interviene per delineare la possibilità del Comune di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, ex art. 826, c. 3, c.c., un bene (oggetto di procedura di esecuzione)[1] da destinare a Caserma dell’Arma dei Carabinieri, rilevando la questione in termini generali, ritenendo – nello specifico – la richiesta inammissibile, pena l’intervento concreto (co-amministrazione o di cogestione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale).

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Piena possibilità di acquisto di immobile per destinarlo a Caserma dell’Arma

Piena possibilità di acquisto di immobile per destinarlo a Caserma dell’Arma

La sez. controllo Emilia – Romagna della Corte dei conti, con parere del 13 maggio 2026, n. 53, interviene per delineare la possibilità del Comune di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, ex art. 826, c. 3, c.c., un bene (oggetto di procedura di esecuzione)[1] da destinare a Caserma dell’Arma dei Carabinieri, rilevando la questione in termini generali, ritenendo – nello specifico – la richiesta inammissibile, pena l’intervento concreto (co-amministrazione o di cogestione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale).

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La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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La sez. II Bologna del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 26 marzo 2026 n. 556 (est. Tagliasacchi), indica un limite del potere amministrativo dovuto ad una auto condotta finalizzata a stabilire i confini dell’esercizio della discrezionalità futura, che potendo spaziare nell’esauribile potestà pubblica (sottesa al perseguimento dell’interesse generale), sulla base di una fonte attributiva dell’esercizio della competenza (ex art. 97 Cost. e suoi derivati della legge n. 241/1990, c.d. principio di legalità) per ragioni di opportunità, anche non necessariamente da motivare puntualmente, decide di arginare l’intensità della sua azione, ponendo vincoli sia sotto forma della creazione di norme interne che di lex specialis, o altre regole, la cui violazione inficia inesorabilmente la legittimità dell’agire, non potendo disattendere l’autovincolo.

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Autovincolo e limiti istruttori del Rup

Autovincolo e limiti istruttori del Rup

La sez. II Bologna del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 26 marzo 2026 n. 556 (est. Tagliasacchi), indica un limite del potere amministrativo dovuto ad una auto condotta finalizzata a stabilire i confini dell’esercizio della discrezionalità futura, che potendo spaziare nell’esauribile potestà pubblica (sottesa al perseguimento dell’interesse generale), sulla base di una fonte attributiva dell’esercizio della competenza (ex art. 97 Cost. e suoi derivati della legge n. 241/1990, c.d. principio di legalità) per ragioni di opportunità, anche non necessariamente da motivare puntualmente, decide di arginare l’intensità della sua azione, ponendo vincoli sia sotto forma della creazione di norme interne che di lex specialis, o altre regole, la cui violazione inficia inesorabilmente la legittimità dell’agire, non potendo disattendere l’autovincolo.

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La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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La sez. II Salerno del TAR Campania, con la sentenza 22 dicembre 2025, n. 2203 (Est. Durante), si pronuncia sulla natura di “atto di indirizzo” da parte degli organi elettivi agli uffici, non potendo disporre in modo puntuale sulle determinazioni finali degli organi tecnici, ma dovendosi limitare a formulare linee di indirizzo finalizzate ad orientare l’azione amministrativa allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti dalla componente di rappresentanza popolare, di cui ne è titolare in funzione del principio di separazione tra “politica” e “amministrazione”.

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L’atto di indirizzo politico – amministrativo degli organi elettivi comunali

L’atto di indirizzo politico – amministrativo degli organi elettivi comunali

La sez. II Salerno del TAR Campania, con la sentenza 22 dicembre 2025, n. 2203 (Est. Durante), si pronuncia sulla natura di “atto di indirizzo” da parte degli organi elettivi agli uffici, non potendo disporre in modo puntuale sulle determinazioni finali degli organi tecnici, ma dovendosi limitare a formulare linee di indirizzo finalizzate ad orientare l’azione amministrativa allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti dalla componente di rappresentanza popolare, di cui ne è titolare in funzione del principio di separazione tra “politica” e “amministrazione”.

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