Minimi tariffari o lavorare gratis. Lavorare gratis è un diritto o un precetto ?
La prima sez. Catanzaro del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con la sentenza n. 1507 del 2 agosto 2018, precisa che l’equipollenza dei titoli di studio (rilevando, anche, che chi esercita l’attività di ingegnere civile, conseguendo la laurea sotto un regime normativo diverso, non può ora essere escluso dal nuovo regime) deve avvenire con legge e la prestazione professionale va “equamente” retribuita (senza ricorrere a rimborsi spese o forme indirette di compensazione).
Infatti, la giurisprudenza ha affermato che ove il bando richieda per la partecipazione ad un pubblico concorso il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2012, n. 6260; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 21 giugno 2007, n. 1677).
Sulla prestazione gratuita richiesta dalla legge speciale di gara, salvo un rimborso delle spese sino ad un ammontare massimo, richiedendo di fatto una prestazione senza compenso è immediatamente lesiva e va impugnata: tale clausola è preclusiva della partecipazione, in quanto impedisce di presentare un’offerta economicamente valida a colui che non intende prestare gratuitamente la propria opera.
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