«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 21 agosto 2025, n. 1291, delinea una sorta di responsabilità oggettiva a carico di colui che subentra nella proprietà (anche in caso di vendita forzata) di un bene immobile su cui grava un provvedimento sanzionatorio di demolizione, indipendentemente dalla conoscenza o meno dell’abuso edilizio, ovvero di essere l’autore dell’illecito permanente, stante la natura reale dell’obbligo ripristinatorio (le eventuali azioni di regresso trovano ristoro in sede civile).

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Ordine di demolizione e ordinanza sindacale: effetti sull’acquirente subentrante

Ordine di demolizione e ordinanza sindacale: effetti sull’acquirente subentrante

La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 21 agosto 2025, n. 1291, delinea una sorta di responsabilità oggettiva a carico di colui che subentra nella proprietà (anche in caso di vendita forzata) di un bene immobile su cui grava un provvedimento sanzionatorio di demolizione, indipendentemente dalla conoscenza o meno dell’abuso edilizio, ovvero di essere l’autore dell’illecito permanente, stante la natura reale dell’obbligo ripristinatorio (le eventuali azioni di regresso trovano ristoro in sede civile).

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 5978 (Est. Cavallo), individua la necessità che l’abuso edilizio sia descritto nel provvedimento di diniego della sanatoria, consentendo all’interessato di comprendere le ragioni (c.d. motivazione) dell’impedimento alla conformità edilizia di quanto realizzato senza titolo o in difformità, precisando le disposizioni violate, preclusive alla verifica della regolarità.

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Abuso edilizio e motivazione

Abuso edilizio e motivazione

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 5978 (Est. Cavallo), individua la necessità che l’abuso edilizio sia descritto nel provvedimento di diniego della sanatoria, consentendo all’interessato di comprendere le ragioni (c.d. motivazione) dell’impedimento alla conformità edilizia di quanto realizzato senza titolo o in difformità, precisando le disposizioni violate, preclusive alla verifica della regolarità.

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La sez. II Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 25 agosto 2025, n. 773, conferma l’orientamento consolidato secondo il quale, in presenza di un abuso edilizio, il privato non può confidare sulla protratta inerzia della PA per invocare il legittimo affidamento tutelabile.

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Nessuna legittima aspettativa dell’antico abuso edilizio

Nessuna legittima aspettativa dell’antico abuso edilizio

La sez. II Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 25 agosto 2025, n. 773, conferma l’orientamento consolidato secondo il quale, in presenza di un abuso edilizio, il privato non può confidare sulla protratta inerzia della PA per invocare il legittimo affidamento tutelabile.

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La sez. giurisdizionale Sardegna della Corte dei conti, con la sentenza del 18 agosto 2025, n. 130, condanna al risarcimento del danno un Sindaco per il reiterato ritardo al rilascio di una autorizzazione per l’avvio di un’attività alberghiera.

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Danno erariale da ritardo e negligenza

Danno erariale da ritardo e negligenza

La sez. giurisdizionale Sardegna della Corte dei conti, con la sentenza del 18 agosto 2025, n. 130, condanna al risarcimento del danno un Sindaco per il reiterato ritardo al rilascio di una autorizzazione per l’avvio di un’attività alberghiera.

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 18 agosto 2025, n. 1418, segna i confini del diritto di accesso difensivo[1], propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), dove la reiterazione di richieste generiche (ossia, emulative)[2], in un arco temporale definito (limitato), si configura come “abuso del diritto”, mancando quell’interesse qualificato (c.d. interesse a ricorrere) strumentale alla tutela, violando al contempo i principi di buona fede con istanze volutamente non orientate allo scopo[3].

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Abuso del diritto di accesso difensivo ai dati e documenti amministrativi

Abuso del diritto di accesso difensivo ai dati e documenti amministrativi

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 18 agosto 2025, n. 1418, segna i confini del diritto di accesso difensivo[1], propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), dove la reiterazione di richieste generiche (ossia, emulative)[2], in un arco temporale definito (limitato), si configura come “abuso del diritto”, mancando quell’interesse qualificato (c.d. interesse a ricorrere) strumentale alla tutela, violando al contempo i principi di buona fede con istanze volutamente non orientate allo scopo[3].

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