«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 1192 (estensore Palmisano), pronuncia l’illegittimità di un’ordinanza sindacale (riconducibile alla categoria degli atti a contenuto generale) che obbliga, per ragioni sanitarie, l’uso della museruola per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico e, contestualmente, il divieto di condurre animali all’interno di parchi pubblici e aree verdi comunali: il provvedimento risulta assunto in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, viene già assolto con le disposizioni statali sull’obbligo degli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio[1].

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Pieno accesso degli animali ai giardini e parchi

Pieno accesso degli animali ai giardini e parchi

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 1192 (estensore Palmisano), pronuncia l’illegittimità di un’ordinanza sindacale (riconducibile alla categoria degli atti a contenuto generale) che obbliga, per ragioni sanitarie, l’uso della museruola per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico e, contestualmente, il divieto di condurre animali all’interno di parchi pubblici e aree verdi comunali: il provvedimento risulta assunto in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, viene già assolto con le disposizioni statali sull’obbligo degli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio[1].

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La sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 105 del 29 giugno 2026, conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno erariale per l’assunzione di un “posto pubblico”, con la produzione di un titolo falso, viene quantificato nel 50% della retribuzione percepita, quando la prestazione resa non risulta complessa ma di semplice esecuzione, avente caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, riconoscendo (in questo caso) una qualche utilità (beneficio) per la PA; mentre la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità e la mancanza (del titolo) determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore)[1].

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Effetti del titolo falso nella semplicità della prestazione

Effetti del titolo falso nella semplicità della prestazione

La sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 105 del 29 giugno 2026, conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno erariale per l’assunzione di un “posto pubblico”, con la produzione di un titolo falso, viene quantificato nel 50% della retribuzione percepita, quando la prestazione resa non risulta complessa ma di semplice esecuzione, avente caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, riconoscendo (in questo caso) una qualche utilità (beneficio) per la PA; mentre la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità e la mancanza (del titolo) determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore)[1].

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 maggio 2026, n. 4196 (estensore Cons. Serlenga), conferma un orientamento consolidato, secondo il quale gli appunti o audio-registrazioni per la redazione del verbale di seduta di un organo collegiale sono sottratte al diritto di accesso, essendo un ausilio “personale” del soggetto proposto per la successiva verbalizzazione (c.d. verbale di seduta) rispetto al quale soltanto può essere indirizzata l’istanza di accesso.

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Accesso agli appunti del verbalizzante

Accesso agli appunti del verbalizzante

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 maggio 2026, n. 4196 (estensore Cons. Serlenga), conferma un orientamento consolidato, secondo il quale gli appunti o audio-registrazioni per la redazione del verbale di seduta di un organo collegiale sono sottratte al diritto di accesso, essendo un ausilio “personale” del soggetto proposto per la successiva verbalizzazione (c.d. verbale di seduta) rispetto al quale soltanto può essere indirizzata l’istanza di accesso.

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La sez. I del TAR Sardegna, con la sentenza 27 marzo 2026, n. 586 (estensore Serra), riassume gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, secondo i quali l’accesso ai documenti risulta possibile solo in presenza del documento stesso; di converso, in presenza di una dichiarazione della PA dell’inesistenza del documento dovrà essere cura del richiedente fornire la prova della sua essenza materiale (c.d. onere probatorio), in mancanza di allegazioni non sarà possibile ordinare al Giudice Amministrativo l’esibizione di documenti non più presenti, ovvero non formati, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, essendo solo possibile ordinare di produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso dei soggetti preposti all’accesso[1].

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L’impossibile accesso ai documenti inesistenti

L’impossibile accesso ai documenti inesistenti

La sez. I del TAR Sardegna, con la sentenza 27 marzo 2026, n. 586 (estensore Serra), riassume gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, secondo i quali l’accesso ai documenti risulta possibile solo in presenza del documento stesso; di converso, in presenza di una dichiarazione della PA dell’inesistenza del documento dovrà essere cura del richiedente fornire la prova della sua essenza materiale (c.d. onere probatorio), in mancanza di allegazioni non sarà possibile ordinare al Giudice Amministrativo l’esibizione di documenti non più presenti, ovvero non formati, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, essendo solo possibile ordinare di produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso dei soggetti preposti all’accesso[1].

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La sez. IV Roma del TAR Lazio, con la sentenza 5 marzo 2026 n. 4165, conferma un orientamento di matrice comunitaria che non consente l’accesso al segreto industriale (il proprio know how) quando l’accesso è strumentale, non tanto ad acquisire elementi valutativi per impugnare l’aggiudicazione, quanto per conoscere le parti riservate dell’offerta capaci di sfruttamento economico, minando di fatto la concorrenza: l’operatore economico, di contro, dovrà comprovare gli elementi di segretezza oggettiva tali da risultare strategici per la vita dell’azienda, diversamente ogni documento presentato risulta accessibile prevalendo la trasparenza rispetto al know how dei singoli concorrenti.

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Limiti all’accesso del segreto industriale

Limiti all’accesso del segreto industriale

La sez. IV Roma del TAR Lazio, con la sentenza 5 marzo 2026 n. 4165, conferma un orientamento di matrice comunitaria che non consente l’accesso al segreto industriale (il proprio know how) quando l’accesso è strumentale, non tanto ad acquisire elementi valutativi per impugnare l’aggiudicazione, quanto per conoscere le parti riservate dell’offerta capaci di sfruttamento economico, minando di fatto la concorrenza: l’operatore economico, di contro, dovrà comprovare gli elementi di segretezza oggettiva tali da risultare strategici per la vita dell’azienda, diversamente ogni documento presentato risulta accessibile prevalendo la trasparenza rispetto al know how dei singoli concorrenti.

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La sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2026, n. 3534, stabilisce in relazione ai principi costituzionali e comunitari nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito ma solo con il proprio nome e cognome.

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Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

Diritto al proprio cognome di donna nelle modalità di accesso al voto

La sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 17 febbraio 2026, n. 3534, stabilisce in relazione ai principi costituzionali e comunitari nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito ma solo con il proprio nome e cognome.

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