«Libero Pensatore» (sempre)

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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La sez. terza del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5089, interviene sulle modalità di revisione prezzi del precedente (precedente) Codice dei contratti, offrendo spunti di interesse sulle modalità di rinegoziazione, dove l’effettuazione di miglioramenti sul prezzo – per la prosecuzione del rapporto – si inquadra all’interno del complessivo valore negoziale, che vengono ad essere riviste ogni volta che il rapporto continua, non in termini di proroga ma di rinnovo delle condizioni rispetto a quelle originarie, incidenti sulla revisione prezzi (neutralizzandola, in parte)[1].

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Revisione prezzi e rinegoziazione

Revisione prezzi e rinegoziazione

La sez. terza del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5089, interviene sulle modalità di revisione prezzi del precedente (precedente) Codice dei contratti, offrendo spunti di interesse sulle modalità di rinegoziazione, dove l’effettuazione di miglioramenti sul prezzo – per la prosecuzione del rapporto – si inquadra all’interno del complessivo valore negoziale, che vengono ad essere riviste ogni volta che il rapporto continua, non in termini di proroga ma di rinnovo delle condizioni rispetto a quelle originarie, incidenti sulla revisione prezzi (neutralizzandola, in parte)[1].

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 maggio 2025, n. 4511 (estensore Rotondo), conferma i vincoli obbligatori sottoscritti in una convenzione urbanistica, ben potendo la parte esigere, mediante l’azione di esecuzione in forma specifica (esatto adempimento), l’adempimento – quale rimedio di carattere generale, previsto per i contratti a prestazioni corrispettive, a salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni – qualora la controparte  si rifiuta di onorare la prestazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con la sua estensione alle obbligazioni poste dalla legge.

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Convenzione urbanistica e obblighi cogenti

Convenzione urbanistica e obblighi cogenti

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 maggio 2025, n. 4511 (estensore Rotondo), conferma i vincoli obbligatori sottoscritti in una convenzione urbanistica, ben potendo la parte esigere, mediante l’azione di esecuzione in forma specifica (esatto adempimento), l’adempimento – quale rimedio di carattere generale, previsto per i contratti a prestazioni corrispettive, a salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni – qualora la controparte  si rifiuta di onorare la prestazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con la sua estensione alle obbligazioni poste dalla legge.

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Il comma 3, dell’art. 31, Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, del DPR n. 380/2001, nella sua chiarezza espositiva dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune», esprimendo una forza ripristinatoria (caratterizzata per il fatto che attiene al bene e non al reo) e sanzionatoria (dell’ablazione della proprietà) ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi, rilevando che l’atto è privo di discrezionalità, essendo vincolato all’accertamento dell’abuso: l’inottemperanza.

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Inottemperanza all’ordinanza di demolizione disposta del giudice penale

Inottemperanza all’ordinanza di demolizione disposta del giudice penale

Il comma 3, dell’art. 31, Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, del DPR n. 380/2001, nella sua chiarezza espositiva dispone che «se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune», esprimendo una forza ripristinatoria (caratterizzata per il fatto che attiene al bene e non al reo) e sanzionatoria (dell’ablazione della proprietà) ad efficacia condizionata e differita, essendo previsto ex lege il termine dilatorio di novanta giorni per conformarvisi, rilevando che l’atto è privo di discrezionalità, essendo vincolato all’accertamento dell’abuso: l’inottemperanza.

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Una delle massime espressioni della Politica, e del controllo politico sul territorio (dal centro alla periferia), risiede nel potere di legiferare in ambito urbanistico, sicché nelle politiche di Governo del Territorio il potere di pianificazione urbanistica non è solo funzionale all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (quasi a ritrovare il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici e particolari (di coloro che intervengono nel processo creativo del diritto), che trovano il proprio fondamento sia in valori costituzionalmente garantiti, ma anche in una dimensione o proiezione dello sviluppo urbano (umano), correlato ad una visione etica di rapporti sociali ed economici, nonché a misure di politica partecipata.

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Effetti della mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica

Effetti della mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica

Una delle massime espressioni della Politica, e del controllo politico sul territorio (dal centro alla periferia), risiede nel potere di legiferare in ambito urbanistico, sicché nelle politiche di Governo del Territorio il potere di pianificazione urbanistica non è solo funzionale all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (quasi a ritrovare il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici e particolari (di coloro che intervengono nel processo creativo del diritto), che trovano il proprio fondamento sia in valori costituzionalmente garantiti, ma anche in una dimensione o proiezione dello sviluppo urbano (umano), correlato ad una visione etica di rapporti sociali ed economici, nonché a misure di politica partecipata.

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Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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L’interpretazione degli accordi

L’interpretazione degli accordi

Gli accordi di pianificazione urbanistica costituiscono modelli di governance del territorio, con ampio margine di discrezionalità, attuativi dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, che ammettono il partenariato pubblico – privato nel perseguimento dell’interesse pubblico generale ad un regolare, armonico e sostenibile sviluppo economico – sociale di un territorio, garantendo un equilibrato scambio di utilità tra la Pubblica Amministrazione, titolare di una potestà pubblica di cura e promozione collettiva (ex art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, e il privato, ossia il promotore/attuatore, portatore di bisogni (interessi) individuali di natura economica (contendibile) e dai contorni trasmissibili dei diritti, estrinsecazione dello ius aedificandi, anche in relazione alla “funzione sociale” della proprietà (ex artt. 41 e 42 Cost.).

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