«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Le sez. Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32976, intervengono per riaffermare che le controversie relative alla fase successiva alla stipulazione del contratto di regola ricadono nella giurisdizione dell’A.G.O.: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cui spetta di conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano dalla stipulazione del contratto con la P.A.[1].

Va premesso che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione[2].

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Controversie (e forma) con la P.A. dopo la stipula del contratto

Controversie (e forma) con la P.A. dopo la stipula del contratto

Le sez. Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32976, intervengono per riaffermare che le controversie relative alla fase successiva alla stipulazione del contratto di regola ricadono nella giurisdizione dell’A.G.O.: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cui spetta di conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano dalla stipulazione del contratto con la P.A.[1].

Va premesso che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione[2].

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Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 22 agosto 2019 n. 5780, delinea le conseguenze della mancata (rifiuto) stipula del contratto, pur in presenza di una consegna anticipata del bene oggetto della concessione.

La questione nella sua essenzialità, vede il rifiuto di stipulare un contratto di concessione di un impianto sportivo aggiudicato a seguito di gara e consegnato nelle more del perfezionamento degli atti; il concessionario al momento dell’invito, e a seguito di ripetute diffide, mostrava la volontà di evitare la sottoscrizione del contratto, sollevando una serie di contestazioni non rilevate sino a quel momento[1].

Giova rammentare che, già nel vigore della legge sulla contabilità di Stato, si è consolidato nella giurisprudenza un principio generale, per il quale – quando l’aggiudicatario di una gara pubblica “senza giustificazione” non stipula il contratto – siamo di fronte alla presenza di un danno risarcibile, che può andare oltre all’eventuale cauzione versata[2].

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Forma scritta, rifiuto alla stipula del contratto concessorio e consegna anticipata di impianti sportivi

Forma scritta, rifiuto alla stipula del contratto concessorio e consegna anticipata di impianti sportivi

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 22 agosto 2019 n. 5780, delinea le conseguenze della mancata (rifiuto) stipula del contratto, pur in presenza di una consegna anticipata del bene oggetto della concessione.

La questione nella sua essenzialità, vede il rifiuto di stipulare un contratto di concessione di un impianto sportivo aggiudicato a seguito di gara e consegnato nelle more del perfezionamento degli atti; il concessionario al momento dell’invito, e a seguito di ripetute diffide, mostrava la volontà di evitare la sottoscrizione del contratto, sollevando una serie di contestazioni non rilevate sino a quel momento[1].

Giova rammentare che, già nel vigore della legge sulla contabilità di Stato, si è consolidato nella giurisprudenza un principio generale, per il quale – quando l’aggiudicatario di una gara pubblica “senza giustificazione” non stipula il contratto – siamo di fronte alla presenza di un danno risarcibile, che può andare oltre all’eventuale cauzione versata[2].

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La Pubblica Amministrazione (P.A.) si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell’atto negoziale.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5138 del 3 settembre 2018, interviene per confermare un orientamento consolidato che richiede la forma scritta, quale adempimento necessario per far sorgere il vincolo negoziale tra il soggetto pubblico e il privato professionista: in mancanza non si perfeziona il rapporto obbligatorio.

La questione rientrava in una richiesta inevasa dall’Amministrazione (silenzio nel riscontrare la parcella delle competenze, consolidato anche alla richiesta di intervento sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990) di un professionista per vedersi riconoscere un proprio credito prestazionale attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio: l’incarico (caso di specie, la redazione di un progetto esecutivo) veniva conferito con apposita deliberazione giuntale senza alcun seguito nella sottoscrizione dell’incarico (rectius contratto).

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Modalità negoziale della P.A.: la forma scritta non sanabile

Modalità negoziale della P.A.: la forma scritta non sanabile

La Pubblica Amministrazione (P.A.) si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell’atto negoziale.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5138 del 3 settembre 2018, interviene per confermare un orientamento consolidato che richiede la forma scritta, quale adempimento necessario per far sorgere il vincolo negoziale tra il soggetto pubblico e il privato professionista: in mancanza non si perfeziona il rapporto obbligatorio.

La questione rientrava in una richiesta inevasa dall’Amministrazione (silenzio nel riscontrare la parcella delle competenze, consolidato anche alla richiesta di intervento sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990) di un professionista per vedersi riconoscere un proprio credito prestazionale attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio: l’incarico (caso di specie, la redazione di un progetto esecutivo) veniva conferito con apposita deliberazione giuntale senza alcun seguito nella sottoscrizione dell’incarico (rectius contratto).

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