«Libero Pensatore» (sempre)

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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La sez. I Napoli, del TAR Campania, con sentenza 17 settembre 2025, n. 6218, interviene per riaffermare che i procedimenti amministrativi devono avere un termine finale certo, sicché a fronte di una richiesta (ossia, un procedimento ad istanza di parte) l’Amministrazione deve dare un riscontro (provvedere), nel senso di avviare il procedimento con una decisione (ex art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990): il silenzio corrisponde ad inadempimento, anche di fronte ad una richiesta del conferimento del titolo di “Professore emerito[1].

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Obbligo di provvedere per il titolo di “Emerito”

Obbligo di provvedere per il titolo di “Emerito”

La sez. I Napoli, del TAR Campania, con sentenza 17 settembre 2025, n. 6218, interviene per riaffermare che i procedimenti amministrativi devono avere un termine finale certo, sicché a fronte di una richiesta (ossia, un procedimento ad istanza di parte) l’Amministrazione deve dare un riscontro (provvedere), nel senso di avviare il procedimento con una decisione (ex art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990): il silenzio corrisponde ad inadempimento, anche di fronte ad una richiesta del conferimento del titolo di “Professore emerito[1].

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La sez. giurisdizionale Sardegna della Corte dei conti, con la sentenza del 18 agosto 2025, n. 130, condanna al risarcimento del danno un Sindaco per il reiterato ritardo al rilascio di una autorizzazione per l’avvio di un’attività alberghiera.

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Danno erariale da ritardo e negligenza

Danno erariale da ritardo e negligenza

La sez. giurisdizionale Sardegna della Corte dei conti, con la sentenza del 18 agosto 2025, n. 130, condanna al risarcimento del danno un Sindaco per il reiterato ritardo al rilascio di una autorizzazione per l’avvio di un’attività alberghiera.

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 18 agosto 2025, n. 1418, segna i confini del diritto di accesso difensivo[1], propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), dove la reiterazione di richieste generiche (ossia, emulative)[2], in un arco temporale definito (limitato), si configura come “abuso del diritto”, mancando quell’interesse qualificato (c.d. interesse a ricorrere) strumentale alla tutela, violando al contempo i principi di buona fede con istanze volutamente non orientate allo scopo[3].

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Abuso del diritto di accesso difensivo ai dati e documenti amministrativi

Abuso del diritto di accesso difensivo ai dati e documenti amministrativi

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 18 agosto 2025, n. 1418, segna i confini del diritto di accesso difensivo[1], propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), dove la reiterazione di richieste generiche (ossia, emulative)[2], in un arco temporale definito (limitato), si configura come “abuso del diritto”, mancando quell’interesse qualificato (c.d. interesse a ricorrere) strumentale alla tutela, violando al contempo i principi di buona fede con istanze volutamente non orientate allo scopo[3].

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La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 22 maggio 2025 n. 1791 (estensore Russo), interviene nell’accogliere una richiesta di accesso civico in ambito di una procedura del Codice dei contratti pubblici, ove il segreto (o la riservatezza) non giustificano il diniego, soprattutto quando l’Amministrazione ha proceduto ad oscurare i dati ritenuti “sensibili” (segreti tecnici/commerciali).

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Accesso civico generalizzato nel Codice dei contratti pubblici

Accesso civico generalizzato nel Codice dei contratti pubblici

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 22 maggio 2025 n. 1791 (estensore Russo), interviene nell’accogliere una richiesta di accesso civico in ambito di una procedura del Codice dei contratti pubblici, ove il segreto (o la riservatezza) non giustificano il diniego, soprattutto quando l’Amministrazione ha proceduto ad oscurare i dati ritenuti “sensibili” (segreti tecnici/commerciali).

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La sez. II del TAR Toscana, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 1192, conferma che il requisito della vicinitas, in materia edilizia riconosce al confinante il diritto di conoscere e di accedere agli atti riferiti ad un intervento urbano in adiacenza con i propri beni immobili, ovvero alle attività commerciali insediate nella zona di confine con il proprio abitat (ossia, quello scelto per la propria vita).

Fatti

Nella sua essenzialità, il proprietario di un immobile in adiacenza con un soggetto che somministrava alimenti e bevande (pizzeria) si vedeva dinegare, da parte del SUAP di un Comune, l’accesso alla pratica autorizzatoria dell’attività, invitando lo stesso a rivolgersi agli organi di controllo, ritenendo i fatti di doglianza (le immissioni) non dimostrati (insufficienza degli elementi di prova del danno patito).

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Il diritto di accesso del confinante all’attività commerciale

Il diritto di accesso del confinante all’attività commerciale

La sez. II del TAR Toscana, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 1192, conferma che il requisito della vicinitas, in materia edilizia riconosce al confinante il diritto di conoscere e di accedere agli atti riferiti ad un intervento urbano in adiacenza con i propri beni immobili, ovvero alle attività commerciali insediate nella zona di confine con il proprio abitat (ossia, quello scelto per la propria vita).

Fatti

Nella sua essenzialità, il proprietario di un immobile in adiacenza con un soggetto che somministrava alimenti e bevande (pizzeria) si vedeva dinegare, da parte del SUAP di un Comune, l’accesso alla pratica autorizzatoria dell’attività, invitando lo stesso a rivolgersi agli organi di controllo, ritenendo i fatti di doglianza (le immissioni) non dimostrati (insufficienza degli elementi di prova del danno patito).

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