«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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La sez. giur. Toscana della Corte dei conti, con la sentenza 2 luglio 2025, n. 90, respinge l’opposizione al decreto emesso dal giudice erariale di condanna degli ex amministratori di un Comune per aver causato il suo dissesto: viene accertata la responsabilità quale contributo causale al fallimento della gestione contabile, reiterando le condotte omissive.

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Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

La sez. giur. Toscana della Corte dei conti, con la sentenza 2 luglio 2025, n. 90, respinge l’opposizione al decreto emesso dal giudice erariale di condanna degli ex amministratori di un Comune per aver causato il suo dissesto: viene accertata la responsabilità quale contributo causale al fallimento della gestione contabile, reiterando le condotte omissive.

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La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei conti, con la sentenza n. 338 del 31 ottobre 2025 (relatore ZAFFINA), condanna dei dirigenti pubblici per il ritardo nell’erogazione di somme a pagamento di un trasferimento all’interno di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto natatorio, assolvendo gli amministratori per gli atti approvati non avendo ricevuto precise informazioni o criticità sui rischi della convenzione poi sottoscritta.

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Project financing e responsabilità omissive

Project financing e responsabilità omissive

La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei conti, con la sentenza n. 338 del 31 ottobre 2025 (relatore ZAFFINA), condanna dei dirigenti pubblici per il ritardo nell’erogazione di somme a pagamento di un trasferimento all’interno di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto natatorio, assolvendo gli amministratori per gli atti approvati non avendo ricevuto precise informazioni o criticità sui rischi della convenzione poi sottoscritta.

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La sez. controllo Toscana, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 76 del 17 aprile 2025 (Rel. Di Blasi), risponde ad un Comune sulla corretta modalità di operare per la stipula, con oneri a carico dell’Ente, di coperture assicurative (responsabilità civile professionale)[1] per il proprio personale che svolge le funzioni tecniche, indicate nell’allegato I.10 del decreto legislativo n. 36/2023: un obbligo cogente coprire l’intera spesa.

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Obbligo di assicurazione per le funzioni tecniche

Obbligo di assicurazione per le funzioni tecniche

La sez. controllo Toscana, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 76 del 17 aprile 2025 (Rel. Di Blasi), risponde ad un Comune sulla corretta modalità di operare per la stipula, con oneri a carico dell’Ente, di coperture assicurative (responsabilità civile professionale)[1] per il proprio personale che svolge le funzioni tecniche, indicate nell’allegato I.10 del decreto legislativo n. 36/2023: un obbligo cogente coprire l’intera spesa.

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Con parere n. 11 del 4 febbraio 2025. della sezione controllo Basilicata della Corte dei conti, si innova l’orientamento sulla determinazione della “classe” del Comune, prendendo a riferimento (in opposizione al precedente) la popolazione dell’ultimo censimento, i cui effetti si riflettono sulla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali.

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Indennità di funzione e classe demografica del Comune

Indennità di funzione e classe demografica del Comune

Con parere n. 11 del 4 febbraio 2025. della sezione controllo Basilicata della Corte dei conti, si innova l’orientamento sulla determinazione della “classe” del Comune, prendendo a riferimento (in opposizione al precedente) la popolazione dell’ultimo censimento, i cui effetti si riflettono sulla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali.

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In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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Acquisizione di area industriale da un fallimento

Acquisizione di area industriale da un fallimento

In generale, non è vietato l’acquisto di beni immobili da parte della PA, essendo riconosciuta dall’Ordinamento giuridico la capacità di porre in essere contratti di diritto privato (c.d. autonomia negoziale) nel perseguimento del pubblico interesse, a condizione che l’operazione sia adeguatamente motivata, rispetti le regole di trasparenza nell’individuazione del bene, siano valutate le condizioni di costi/benefici[1].

L’acquisto se giustificato da ragioni di pubblico interesse, se valutato il bene al prezzo conveniente, non può costituire motivo di responsabilità erariale, se, successivamente all’acquisto, la sua destinazione non risulta più conveniente, per le mutate situazioni in gioco sugli assetti territoriali.

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