«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 giugno 2025, n. 4314 (estensore Pappalardo), affronta una tendenza dell’attualità (moderna), ove il sentimento comune ritiene che solo il digitale assume uno status di legalità (ergo legittimità), relegando l’analogico ad una “riserva di vetustà” (forma arcaica, uno sfavore), quasi l’inidoneità ad una qualche valenza giuridica (una nullità), quando la carta – da secoli – tramanda il diritto, la storia, le relazioni tra persone, mentre sul file si nutre qualche perplessità, almeno di lettura (la “conservazione”, secondo il manuale, la dovrebbe risolvere).

Continua a leggere

Legittimità della prova concorsuale in analogico

Legittimità della prova concorsuale in analogico

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 giugno 2025, n. 4314 (estensore Pappalardo), affronta una tendenza dell’attualità (moderna), ove il sentimento comune ritiene che solo il digitale assume uno status di legalità (ergo legittimità), relegando l’analogico ad una “riserva di vetustà” (forma arcaica, uno sfavore), quasi l’inidoneità ad una qualche valenza giuridica (una nullità), quando la carta – da secoli – tramanda il diritto, la storia, le relazioni tra persone, mentre sul file si nutre qualche perplessità, almeno di lettura (la “conservazione”, secondo il manuale, la dovrebbe risolvere).

Continua a leggere

Il decreto “Cura Italia” (ex D.L. n. 18/2020) proietta la Pubblica Amministrazione, in stato emergenziale, in una situazione di essenzialità e indifferibilità, sospendendo i tempi dell’agere pubblico, ridimensionando il lavoro in agile, inteso quale via ordinaria di regolamentazione della «modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici» (appunto, smart working)[1], aprendo all’on line nel tentativo (tra un DPCM e un D.L., o qualche diretta facebook) di limitare gli sposamenti delle persone e assicurare una rapida morte al coronavirus.

Dunque, la presenza in servizio sarebbe l’eccezione, con l’obbligo della P.A. di individuare le attività indifferibili e le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, rispettando le misure di distanza droplet tra gli operatori pubblici e l’utenza, oppure con mediati incontri in videoconferenza.

Continua a leggere

La videoconferenza e il lavoro agile verso il futuro dopo il COVID-19

La videoconferenza e il lavoro agile verso il futuro dopo il COVID-19

Il decreto “Cura Italia” (ex D.L. n. 18/2020) proietta la Pubblica Amministrazione, in stato emergenziale, in una situazione di essenzialità e indifferibilità, sospendendo i tempi dell’agere pubblico, ridimensionando il lavoro in agile, inteso quale via ordinaria di regolamentazione della «modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici» (appunto, smart working)[1], aprendo all’on line nel tentativo (tra un DPCM e un D.L., o qualche diretta facebook) di limitare gli sposamenti delle persone e assicurare una rapida morte al coronavirus.

Dunque, la presenza in servizio sarebbe l’eccezione, con l’obbligo della P.A. di individuare le attività indifferibili e le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, rispettando le misure di distanza droplet tra gli operatori pubblici e l’utenza, oppure con mediati incontri in videoconferenza.

Continua a leggere