«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II del T.A.R. Piemonte, con Ia sentenza 7 luglio 2025, n. 1143, si sofferma sull’obbligo di astensione dell’assessore comunale che vota un provvedimento incidente la sfera giuridica di un terzo, terzo verso il quale offre la propria attività di coltivatore diretto del terreno di proprietà (della parte ricorrente), rilevando l’assenza del conflitto di interessi.

Inoltre, il GA accoglie il ricorso sull’errata determinazione dell’IMU, il cui valore non ha rispettato i chiari criteri di legge[1].

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Il conflitto di interessi dell’assessore deliberante l’IMU

Il conflitto di interessi dell’assessore deliberante l’IMU

La sez. II del T.A.R. Piemonte, con Ia sentenza 7 luglio 2025, n. 1143, si sofferma sull’obbligo di astensione dell’assessore comunale che vota un provvedimento incidente la sfera giuridica di un terzo, terzo verso il quale offre la propria attività di coltivatore diretto del terreno di proprietà (della parte ricorrente), rilevando l’assenza del conflitto di interessi.

Inoltre, il GA accoglie il ricorso sull’errata determinazione dell’IMU, il cui valore non ha rispettato i chiari criteri di legge[1].

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La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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È noto che le cause di incompatibilità, di cui all’art. 51 c.p.c., sono estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa, e quindi anche alla materia concorsuale, costituendo l’obbligo di astensione un portato dei principi di imparzialità e di trasparenza che trovano il loro fondamento nell’art. 97 Cost. e devono sempre connotare l’azione e l’organizzazione amministrativa: non solo essere ma anche l’apparire non sfugge alle regole di legalità che esigono una condotta neutra rispetto all’oggetto del giudizio, evitando quella “tensione” tra l’interesse primario perseguito, nel valutare il candidato, e l’interesse secondario di (eventuali) interessenze con il candidato stesso[1].

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L’astensione nelle commissioni concorsi

L’astensione nelle commissioni concorsi

È noto che le cause di incompatibilità, di cui all’art. 51 c.p.c., sono estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa, e quindi anche alla materia concorsuale, costituendo l’obbligo di astensione un portato dei principi di imparzialità e di trasparenza che trovano il loro fondamento nell’art. 97 Cost. e devono sempre connotare l’azione e l’organizzazione amministrativa: non solo essere ma anche l’apparire non sfugge alle regole di legalità che esigono una condotta neutra rispetto all’oggetto del giudizio, evitando quella “tensione” tra l’interesse primario perseguito, nel valutare il candidato, e l’interesse secondario di (eventuali) interessenze con il candidato stesso[1].

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In via generale, il conflitto di interessi si manifesta in relazione a determinate “interferenze relazionali” che coinvolgono il decisore pubblico, nell’esercizio concreto della funzione assegnata dall’ordinamento, dove alcune situazioni positivizzate dal legislatore possono compromettere l’imparzialità; quell’indipendenza di giudizio, architrave del potere discrezionale o istruttorio, operante all’interno del procedimento amministrativo o provvedimentale: una “tensione” effettiva (ed emotiva) tra la cura dell’interesse primario, sempre finalizzato al bene comune[1], e l’interesse secondario, quello particolare associato al singolo[2].

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Il conflitto di interessi (con modulistica sulle dichiarazioni)

Il conflitto di interessi (con modulistica sulle dichiarazioni)

In via generale, il conflitto di interessi si manifesta in relazione a determinate “interferenze relazionali” che coinvolgono il decisore pubblico, nell’esercizio concreto della funzione assegnata dall’ordinamento, dove alcune situazioni positivizzate dal legislatore possono compromettere l’imparzialità; quell’indipendenza di giudizio, architrave del potere discrezionale o istruttorio, operante all’interno del procedimento amministrativo o provvedimentale: una “tensione” effettiva (ed emotiva) tra la cura dell’interesse primario, sempre finalizzato al bene comune[1], e l’interesse secondario, quello particolare associato al singolo[2].

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L’art. 21 della Cost., esprime un principio di libertà del pensiero, dove il singolo può esprimere le proprie opinioni («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»), una tutela costituzionale aperta, rientrante tra i diritti inviolabili dell’uomo, espressione dei regimi democratici, dove la censura segna i limiti a questa libertà (a volte invocando “la scienza”, suprema espressione del comando che sopprime), ledendo i diritti del singolo (la sfera personale con un’indebita ingerenza), ovvero il diritto di essere informati e di rendere conto delle proprie azioni se il soggetto è un soggetto pubblico.

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Libertà della PA di manifestare il dissenso

Libertà della PA di manifestare il dissenso

L’art. 21 della Cost., esprime un principio di libertà del pensiero, dove il singolo può esprimere le proprie opinioni («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»), una tutela costituzionale aperta, rientrante tra i diritti inviolabili dell’uomo, espressione dei regimi democratici, dove la censura segna i limiti a questa libertà (a volte invocando “la scienza”, suprema espressione del comando che sopprime), ledendo i diritti del singolo (la sfera personale con un’indebita ingerenza), ovvero il diritto di essere informati e di rendere conto delle proprie azioni se il soggetto è un soggetto pubblico.

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La fonte di riferimento generale sul conflitto di interessi (inserita nell’ordinamento dalla legge n. 190/2012) si rinviene nell’art. 6 bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, dove impone al titolare del potere amministrativo da una parte, «di astenersi in caso di conflitto di interessi», dall’altra parte, quale onere informativo cogente di segnalare «ogni situazione di conflitto, anche potenziale», assicurando una neutralità (c.d. equidistanza) istruttoria e decisionale, in relazione diretta con un principio generale di imparzialità previsto dall’art. 97 Cost.[1].

Il conflitto d’interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto (tipizzato dall’art. 51 c.p.c.), si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo “istituzionale” (primario) ed un altro di tipo “personale” (secondario).

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Approdi sul conflitto di interessi del consigliere comunale

Approdi sul conflitto di interessi del consigliere comunale

La fonte di riferimento generale sul conflitto di interessi (inserita nell’ordinamento dalla legge n. 190/2012) si rinviene nell’art. 6 bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241, dove impone al titolare del potere amministrativo da una parte, «di astenersi in caso di conflitto di interessi», dall’altra parte, quale onere informativo cogente di segnalare «ogni situazione di conflitto, anche potenziale», assicurando una neutralità (c.d. equidistanza) istruttoria e decisionale, in relazione diretta con un principio generale di imparzialità previsto dall’art. 97 Cost.[1].

Il conflitto d’interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto (tipizzato dall’art. 51 c.p.c.), si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo “istituzionale” (primario) ed un altro di tipo “personale” (secondario).

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