«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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Con la sentenza n. 607 del 27 dicembre 2025, della sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, si evidenziano aspetti rilevanti (dirimenti) della procedura concorsuale per accedere al “posto” pubblico, dove l’esito viene cristallizzato al momento dell’approvazione della graduatoria con la pubblicazione: il dies a quo della decorrenza del termine processuale per impugnare gli atti, salvo il caso di una incolpevole mancata conoscenza (aspetto raro).

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Termini per impugnare gli esiti di un concorso pubblico

Termini per impugnare gli esiti di un concorso pubblico

Con la sentenza n. 607 del 27 dicembre 2025, della sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, si evidenziano aspetti rilevanti (dirimenti) della procedura concorsuale per accedere al “posto” pubblico, dove l’esito viene cristallizzato al momento dell’approvazione della graduatoria con la pubblicazione: il dies a quo della decorrenza del termine processuale per impugnare gli atti, salvo il caso di una incolpevole mancata conoscenza (aspetto raro).

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La sez. V Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 29 luglio 2025, n. 2786, conferma che il giudizio di non ammissione alla classe superiore dell’alunno, operata dal Consiglio di classe, si inserisce nell’attività di un organo tecnico, dove la discrezionalità non può essere sindacata dal GA se non in presenza di vistosi vizi logici o procedurali[1], non potendo peraltro desumere profili di comparazione con situazione diverse per dimostrare una disparità di trattamento.

Tutti aspetti che possono essere traslati nei lavori delle Commissioni tecniche dove le operazioni valutative devono seguire criteri corretti che non possono portare a conclusioni contraddittorie, sproporzionate e illogiche, sindacabili in questo caso dal giudice amministrativo.

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La valutazione tecnica della bocciatura scolastica

La valutazione tecnica della bocciatura scolastica

La sez. V Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 29 luglio 2025, n. 2786, conferma che il giudizio di non ammissione alla classe superiore dell’alunno, operata dal Consiglio di classe, si inserisce nell’attività di un organo tecnico, dove la discrezionalità non può essere sindacata dal GA se non in presenza di vistosi vizi logici o procedurali[1], non potendo peraltro desumere profili di comparazione con situazione diverse per dimostrare una disparità di trattamento.

Tutti aspetti che possono essere traslati nei lavori delle Commissioni tecniche dove le operazioni valutative devono seguire criteri corretti che non possono portare a conclusioni contraddittorie, sproporzionate e illogiche, sindacabili in questo caso dal giudice amministrativo.

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La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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