«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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Le regole minime della contabilità degli Enti locali postulano che si «possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria», ai sensi del comma 1, dell’art. 191, Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL).

Questo postulato porta a riflettere sulle spese senza una copertura a bilancio, costituendo obbligazioni in senso tecnico, che si manifestano in corrispondenza della violazione di regole di contabilità pubblica: il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente[1].

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Spese senza copertura finanziaria

Spese senza copertura finanziaria

Le regole minime della contabilità degli Enti locali postulano che si «possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria», ai sensi del comma 1, dell’art. 191, Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL).

Questo postulato porta a riflettere sulle spese senza una copertura a bilancio, costituendo obbligazioni in senso tecnico, che si manifestano in corrispondenza della violazione di regole di contabilità pubblica: il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente[1].

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La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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La sez. controllo Lombardia, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 198 del 18 settembre 2024, offre alcune indicazioni operative sulla corretta acquisizione di beni da parte del Comune (profili che possono equipararsi all’alienazione): beni messi all’asta da un Curatore fallimentare (peraltro, aggiudicati a terzi, rendendo del tutto astratta la richiesta).

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Acquisizione di impianti sportivi in liquidazione

Acquisizione di impianti sportivi in liquidazione

La sez. controllo Lombardia, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 198 del 18 settembre 2024, offre alcune indicazioni operative sulla corretta acquisizione di beni da parte del Comune (profili che possono equipararsi all’alienazione): beni messi all’asta da un Curatore fallimentare (peraltro, aggiudicati a terzi, rendendo del tutto astratta la richiesta).

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Il tema

La sez. giurisdizionale Umbria, della Corte dei conti, con la sentenza n. 41 del 9 giugno 2022 (relatore Scognamiglio), interviene per definire le anticipazioni di tesorerie o di cassa (un istituto giuscontabile disciplinato dall’art. 222 del d.lgs. n. 267/2000, avente carattere eccezionale) in rapporto alla gestione straordinaria del Comune affidata ad un Organo straordinario di liquidazione, a seguito del dissesto (una situazione emergenziale che mina la sana gestione finanziaria, non emendabile con le misure ordinarie).

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Dissesto e anticipazione di tesoreria: una ricognizione pubblicistica

Dissesto e anticipazione di tesoreria: una ricognizione pubblicistica

Il tema

La sez. giurisdizionale Umbria, della Corte dei conti, con la sentenza n. 41 del 9 giugno 2022 (relatore Scognamiglio), interviene per definire le anticipazioni di tesorerie o di cassa (un istituto giuscontabile disciplinato dall’art. 222 del d.lgs. n. 267/2000, avente carattere eccezionale) in rapporto alla gestione straordinaria del Comune affidata ad un Organo straordinario di liquidazione, a seguito del dissesto (una situazione emergenziale che mina la sana gestione finanziaria, non emendabile con le misure ordinarie).

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La sez. controllo Liguria della Corte dei Conti, con la delibera n. 28 del 27 marzo 2020, risponde (ritenendolo inammissibile) ad un quesito di un’Amministrazione locale vertente sull’applicabilità, ad una fondazione, della normativa in materia di contratti pubblici e di assunzione del personale.

Nel caso di specie, l’Amministrazione:

  • detiene una partecipazione in una Fondazione “Teatro sociale di onlus”, senza scopo di lucro, che «persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e della promozione della cultura e dell’arte (art. 10 c. 1 lett. a) n. 7 e n. 9 D.lgs. 4.12.1997)»;
  • la fondazione ha gestito la ristrutturazione dell’immobile del teatro, impiegando circa € 7.000.000 di fondi pubblici e che la stessa ha percepito, nel periodo 2018 – 2019, contributi in conto spese pari a circa € 100.000, corrisposti dai Comuni aderenti.

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La fondazione in partecipazione, organismo di diritto pubblico (e sedute in videoconferenza ai tempi del COVID-19)

La fondazione in partecipazione, organismo di diritto pubblico (e sedute in videoconferenza ai tempi del COVID-19)

La sez. controllo Liguria della Corte dei Conti, con la delibera n. 28 del 27 marzo 2020, risponde (ritenendolo inammissibile) ad un quesito di un’Amministrazione locale vertente sull’applicabilità, ad una fondazione, della normativa in materia di contratti pubblici e di assunzione del personale.

Nel caso di specie, l’Amministrazione:

  • detiene una partecipazione in una Fondazione “Teatro sociale di onlus”, senza scopo di lucro, che «persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e della promozione della cultura e dell’arte (art. 10 c. 1 lett. a) n. 7 e n. 9 D.lgs. 4.12.1997)»;
  • la fondazione ha gestito la ristrutturazione dell’immobile del teatro, impiegando circa € 7.000.000 di fondi pubblici e che la stessa ha percepito, nel periodo 2018 – 2019, contributi in conto spese pari a circa € 100.000, corrisposti dai Comuni aderenti.

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