«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 430 del 18 agosto 2024, condanna alcuni impiegati pubblici infedeli (operanti all’interno dell’area contabile dei contratti di un ente territoriale) e il tesoriere (istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria, a titolo con partecipazione) per la liquidazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni fittizie, falsificando la realtà e la verità, che ne connota il reato, la c.d. fede pubblica.

In termini più divulgativi, è emerso che venivano effettuati pagamenti al tesoriere senza controlli di sorta, su mandati del tutto falsi, poiché riferiti ad attività mai eseguite, rectius crediti inesistenti.

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Erronei pagamenti dolosi: un caso

Erronei pagamenti dolosi: un caso

La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 430 del 18 agosto 2024, condanna alcuni impiegati pubblici infedeli (operanti all’interno dell’area contabile dei contratti di un ente territoriale) e il tesoriere (istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria, a titolo con partecipazione) per la liquidazione di mandati di pagamento a fronte di prestazioni fittizie, falsificando la realtà e la verità, che ne connota il reato, la c.d. fede pubblica.

In termini più divulgativi, è emerso che venivano effettuati pagamenti al tesoriere senza controlli di sorta, su mandati del tutto falsi, poiché riferiti ad attività mai eseguite, rectius crediti inesistenti.

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, definisce il trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19 (fase 1).

La questione veniva affrontata in relazione al quantum erogato sulla base del danno economico subito dalle imprese nel lockdown, misura simmetrica a quella disposta dal Governo nazionale relativamente al contributo a “fondo perduto” previsto dall’articolo 25 «Contributo a fondo perduto» del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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Erogazioni contributi COVID-19 alle imprese sono (non sono) aiuti di Stato?

Erogazioni contributi COVID-19 alle imprese sono (non sono) aiuti di Stato?

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 494 del 21 ottobre 2020, definisce il trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune in favore di talune attività di impresa del proprio territorio soggette a chiusura durante l’emergenza sanitaria determinata da COVID-19 (fase 1).

La questione veniva affrontata in relazione al quantum erogato sulla base del danno economico subito dalle imprese nel lockdown, misura simmetrica a quella disposta dal Governo nazionale relativamente al contributo a “fondo perduto” previsto dall’articolo 25 «Contributo a fondo perduto» del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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Ecco che giunge da “molto molto lontano[1] il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo Continua a leggere

L’arido latrato del nuovo dpcm: la “di(e)ttatura” COVID-19. Riflessioni minime sul senso della misura

L’arido latrato del nuovo dpcm: la “di(e)ttatura” COVID-19. Riflessioni minime sul senso della misura

Ecco che giunge da “molto molto lontano[1] il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo Continua a leggere

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

Limiti al diritto di accesso totale dei consiglieri (regionali) al sistema informatico

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 26 maggio 2020 n. 3345, interviene per limitare il diritto di accesso dei consiglieri (regionali) al sistema informatico dell’Amministrazione «per la protocollazione degli atti e la conservazione della documentazione amministrativa, in uso… per la gestione di tutte le pratiche relative ai diversi settori dell’amministrazione»[1].

Precisavano gli istanti di aver avuto libero accesso nella precedente consiliatura, ed anche successivamente, all’insediamento della nuova Giunta, quando l’accesso era stato disabilitato solamente per l’area “Contabilità e patrimonio”.

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Va premesso che l’art. 3 «Diritto all’uso delle tecnologie» del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD), dispone espressamente che «Chiunque» (tutti) «ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti… ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute» con:

  • le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
  • i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
  • le società a controllo pubblico (ex D.lgs. n. 175/2016).

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La funzione del protocollo (non essenziale) in emergenza COVID-19

La funzione del protocollo (non essenziale) in emergenza COVID-19

Va premesso che l’art. 3 «Diritto all’uso delle tecnologie» del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD), dispone espressamente che «Chiunque» (tutti) «ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti… ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute» con:

  • le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
  • i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
  • le società a controllo pubblico (ex D.lgs. n. 175/2016).

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È noto che con la dichiarazione di emergenza emanata dal Governo.it con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», è stato dichiarato «per 6 mesi… lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

In presenza di una situazione di emergenza, il potere esercitato a livello locale viene sospeso, sicché le ordinanze dei sindaci, ex art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, di intervento extra ordinem in materia di emergenze «sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale» non trovano cittadinanza a fronte della disposizione del comma 1, dell’art. 32 «Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria» della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dove «il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni».

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Riflessioni brevi sugli spostamenti di residenza e poteri di ordinanza, ai tempi del COVID-19

Riflessioni brevi sugli spostamenti di residenza e poteri di ordinanza, ai tempi del COVID-19

È noto che con la dichiarazione di emergenza emanata dal Governo.it con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», è stato dichiarato «per 6 mesi… lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

In presenza di una situazione di emergenza, il potere esercitato a livello locale viene sospeso, sicché le ordinanze dei sindaci, ex art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, di intervento extra ordinem in materia di emergenze «sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale» non trovano cittadinanza a fronte della disposizione del comma 1, dell’art. 32 «Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria» della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dove «il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni».

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