«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. Giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 356 del 12 novembre 2025, condanna un dipendente pubblico al danno d’immagine per le indebite “segnalazioni” ai privati di operatori economici capaci di eseguire prestazioni cimiteriali in luogo del personale preposto, giustificando l’“indicazione” sulla presunta impossibilità dovuta ad una cronica carenza di organico: un danno all’immagine fondato su una sentenza definitiva di patteggiamento; patteggiamento che pur non configurando una condanna penale in senso stretto, costituisce un valido presupposto per l’azione di risarcimento del danno all’immagine innanzi al Giudice contabile, confermando la sussistenza e la responsabilità del dipendente pubblico per l’illecito compiuto[1].

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Le segnalazioni dolose del dipendente infedele

Le segnalazioni dolose del dipendente infedele

La sez. Giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con la sentenza n. 356 del 12 novembre 2025, condanna un dipendente pubblico al danno d’immagine per le indebite “segnalazioni” ai privati di operatori economici capaci di eseguire prestazioni cimiteriali in luogo del personale preposto, giustificando l’“indicazione” sulla presunta impossibilità dovuta ad una cronica carenza di organico: un danno all’immagine fondato su una sentenza definitiva di patteggiamento; patteggiamento che pur non configurando una condanna penale in senso stretto, costituisce un valido presupposto per l’azione di risarcimento del danno all’immagine innanzi al Giudice contabile, confermando la sussistenza e la responsabilità del dipendente pubblico per l’illecito compiuto[1].

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La Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lazio, con la sentenza n. 107 del 12 marzo 2024, condanna un dipendente pubblico per l’uso improprio di un bene, ossia l’utilizzo del proprio ufficio come centro di incontro per attività di usura.

Il fatto

La procura erariale, sulla base di un accertato penale irrevocabile[1], citava in giudizio un dipendente pubblico (arrestato e successivamente licenziato) per l’aver posto in essere attività di usura e di estorsione (non riconducibili ad una prestazione lavorativa alle dipendenze della PA, c.d. sviamento), anche all’interno della sede di servizio: attività “finanziaria” svolta con assiduità (diversi anni) e sistematicità attraverso la concessione di prestiti a tasso usurario nei confronti di numerosi soggetti, sotto l’insegna di un ufficio pubblico (vicenda dall’ampio clamore mediatico).

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Profili sull’uso improprio della sede di servizio

Profili sull’uso improprio della sede di servizio

La Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Lazio, con la sentenza n. 107 del 12 marzo 2024, condanna un dipendente pubblico per l’uso improprio di un bene, ossia l’utilizzo del proprio ufficio come centro di incontro per attività di usura.

Il fatto

La procura erariale, sulla base di un accertato penale irrevocabile[1], citava in giudizio un dipendente pubblico (arrestato e successivamente licenziato) per l’aver posto in essere attività di usura e di estorsione (non riconducibili ad una prestazione lavorativa alle dipendenze della PA, c.d. sviamento), anche all’interno della sede di servizio: attività “finanziaria” svolta con assiduità (diversi anni) e sistematicità attraverso la concessione di prestiti a tasso usurario nei confronti di numerosi soggetti, sotto l’insegna di un ufficio pubblico (vicenda dall’ampio clamore mediatico).

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