«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2026 n. 2682 (estensore Fasano), chiarisce i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulle controversie concernenti atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o di pubblici servizi, attratta a quella ordinaria quando viene meno l’esercizio del potere, ossia delle funzioni pubblicistiche.

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Criteri di individuazione della giurisdizione

Criteri di individuazione della giurisdizione

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 2 aprile 2026 n. 2682 (estensore Fasano), chiarisce i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sulle controversie concernenti atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o di pubblici servizi, attratta a quella ordinaria quando viene meno l’esercizio del potere, ossia delle funzioni pubblicistiche.

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La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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Regole di affidamento delle concessioni marittime

Regole di affidamento delle concessioni marittime

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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Contributi a consuntivo e impegno di spesa

Contributi a consuntivo e impegno di spesa

L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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La sez. II del T.A.R. Piemonte, con Ia sentenza 7 luglio 2025, n. 1143, si sofferma sull’obbligo di astensione dell’assessore comunale che vota un provvedimento incidente la sfera giuridica di un terzo, terzo verso il quale offre la propria attività di coltivatore diretto del terreno di proprietà (della parte ricorrente), rilevando l’assenza del conflitto di interessi.

Inoltre, il GA accoglie il ricorso sull’errata determinazione dell’IMU, il cui valore non ha rispettato i chiari criteri di legge[1].

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Il conflitto di interessi dell’assessore deliberante l’IMU

Il conflitto di interessi dell’assessore deliberante l’IMU

La sez. II del T.A.R. Piemonte, con Ia sentenza 7 luglio 2025, n. 1143, si sofferma sull’obbligo di astensione dell’assessore comunale che vota un provvedimento incidente la sfera giuridica di un terzo, terzo verso il quale offre la propria attività di coltivatore diretto del terreno di proprietà (della parte ricorrente), rilevando l’assenza del conflitto di interessi.

Inoltre, il GA accoglie il ricorso sull’errata determinazione dell’IMU, il cui valore non ha rispettato i chiari criteri di legge[1].

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