«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono catalogati nell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e attengono a quelle attività aggiuntive che presentano una “particolare complessità” tale da richiedere un quid ulteriore, tipica espressione di quelle prestazioni professionali e specialistiche che esigono un grado di capacità che va oltre all’ordinaria, valutazione rimessa all’Amministrazione e specificatamente al Responsabile del procedimento, individuato nel titolare della competenza: il dirigente, ovvero colui che assume le funzioni dirigenziali negli enti privi della dirigenza o responsabile del servizio[1].

In questo senso, la disciplina si presenta derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione, non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 (e ss.mm.ii)[2], da considerarsi di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica, dovendo rientrare in una previsione regolamentare e in presenza di una procedura di gara.

Allo stesso tempo, l’adozione del regolamento risulta una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo[3], giacché – nella sistematicità della legge – il regolamento è la fonte destinata ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge[4].

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Gli incentivi per funzioni tecniche tra affidamenti diretti informali e comparazioni formali, cercando una nozione compatibile di “gara”

Gli incentivi per funzioni tecniche tra affidamenti diretti informali e comparazioni formali, cercando una nozione compatibile di “gara”

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono catalogati nell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 e attengono a quelle attività aggiuntive che presentano una “particolare complessità” tale da richiedere un quid ulteriore, tipica espressione di quelle prestazioni professionali e specialistiche che esigono un grado di capacità che va oltre all’ordinaria, valutazione rimessa all’Amministrazione e specificatamente al Responsabile del procedimento, individuato nel titolare della competenza: il dirigente, ovvero colui che assume le funzioni dirigenziali negli enti privi della dirigenza o responsabile del servizio[1].

In questo senso, la disciplina si presenta derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione, non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33, comma 2 del d.l. n. 34/2019 (e ss.mm.ii)[2], da considerarsi di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica, dovendo rientrare in una previsione regolamentare e in presenza di una procedura di gara.

Allo stesso tempo, l’adozione del regolamento risulta una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo[3], giacché – nella sistematicità della legge – il regolamento è la fonte destinata ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge[4].

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La sez. controllo Liguria della Corte Conti, con la deliberazione 23 dicembre 2019 n. 122, interviene per riaffermare che non sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche al di fuori delle previsioni di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero in caso opere a scomputo, concessioni, partenariato pubblico privato (PPP).

La Corte giunge a tali conclusioni a seguito di un quesito riferito:

  • alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche in caso di stipula – tra il Comune ed un soggetto privato – di un atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di opere pubbliche a scomputo, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), imponendo al privato il versamento di oneri per retribuire le prestazioni professionali del RUP;
  • nel caso in cui l’accollo dell’onere a carico del privato sia legittimo se, in relazione a tali opere pubbliche a scomputo, non inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e da realizzarsi senza espletamento di alcuna procedura di gara, possa essere riconosciuto al RUP l’incentivo.

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No agli incentivi tecnici al di fuori degli appalti

No agli incentivi tecnici al di fuori degli appalti

La sez. controllo Liguria della Corte Conti, con la deliberazione 23 dicembre 2019 n. 122, interviene per riaffermare che non sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche al di fuori delle previsioni di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero in caso opere a scomputo, concessioni, partenariato pubblico privato (PPP).

La Corte giunge a tali conclusioni a seguito di un quesito riferito:

  • alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche in caso di stipula – tra il Comune ed un soggetto privato – di un atto unilaterale d’obbligo per la realizzazione di opere pubbliche a scomputo, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), imponendo al privato il versamento di oneri per retribuire le prestazioni professionali del RUP;
  • nel caso in cui l’accollo dell’onere a carico del privato sia legittimo se, in relazione a tali opere pubbliche a scomputo, non inserite nel piano triennale delle opere pubbliche e da realizzarsi senza espletamento di alcuna procedura di gara, possa essere riconosciuto al RUP l’incentivo.

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