«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

(Estratto, LexItalia.it, 18 luglio 2022)

  1. Premessa di inquadramento

In via generale, il principio di rotazione, che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura negoziata (ovvero, in presenza di affidamenti diretti), è volto ad evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti [1], mentre, nella gestione del personale, costituisce una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, specie in quei settori maggiormente esposti al rischio [2].

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La rotazione degli affidamenti legali e non solo

La rotazione degli affidamenti legali e non solo

(Estratto, LexItalia.it, 18 luglio 2022)

  1. Premessa di inquadramento

In via generale, il principio di rotazione, che governa l’aggiudicazione degli appalti nell’ipotesi del ricorso alla procedura negoziata (ovvero, in presenza di affidamenti diretti), è volto ad evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed il precedente gestore ed ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti [1], mentre, nella gestione del personale, costituisce una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, specie in quei settori maggiormente esposti al rischio [2].

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I fatti

La sez. Giurisdizionale, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza 22 giugno 2022, n. 751, delinea una particolare condizione di segnalazione alla Procura della Repubblica che non obbliga, il soggetto coinvolto, dal dovere di astensione rispetto al procedimento oggetto di esposto, specie ove questi operi come Commissario ad acta.

Più specificatamente e per esteso, l’aggiudicazione in una procedura di gara veniva impugnata dal secondo in graduatoria, ricorso accolto e successivamente, vista l’inadempienza del giudicato, veniva nominato un Commissario ad acta, che confermava l’esclusione della ricorrente: seguiva reclamo e successivo appello, nel quale si opponeva la violazione, da parte del Commissario ad acta, dall’obbligo di astensione «in quanto incompatibile dal proseguire un’attività nella quale era già intervenuto adottando un provvedimento poi annullato dal giudice amministrativo e dal quale risulterebbero strascichi risarcitori che potrebbero coinvolgere lo stesso Funzionario. Dalla vicenda, peraltro, era derivato un esposto penale».

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I riflessi dell’astensione del Commissario ad acta

I riflessi dell’astensione del Commissario ad acta

I fatti

La sez. Giurisdizionale, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza 22 giugno 2022, n. 751, delinea una particolare condizione di segnalazione alla Procura della Repubblica che non obbliga, il soggetto coinvolto, dal dovere di astensione rispetto al procedimento oggetto di esposto, specie ove questi operi come Commissario ad acta.

Più specificatamente e per esteso, l’aggiudicazione in una procedura di gara veniva impugnata dal secondo in graduatoria, ricorso accolto e successivamente, vista l’inadempienza del giudicato, veniva nominato un Commissario ad acta, che confermava l’esclusione della ricorrente: seguiva reclamo e successivo appello, nel quale si opponeva la violazione, da parte del Commissario ad acta, dall’obbligo di astensione «in quanto incompatibile dal proseguire un’attività nella quale era già intervenuto adottando un provvedimento poi annullato dal giudice amministrativo e dal quale risulterebbero strascichi risarcitori che potrebbero coinvolgere lo stesso Funzionario. Dalla vicenda, peraltro, era derivato un esposto penale».

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Il PTPCT

La legge 190 del 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, composta di due soli articoli (votata con un voto di fiducia) segna i confini di una serie di istituti volti da una parte, a definire la “politica” e la “strategia” in materia di reati contro la P.A., dall’altra (in modo più estensivo, nel senso di “oltre l’aspetto penalistico”), interviene su una molteplicità di materie e discipline con il fine di rendere trasparente l’azione amministrativa (poi estesa con il modello c.d. FOIA), incidendo sulla condotta del dipendente pubblico allo scopo di ridurre il rischio corruttivo e i conflitti di interessi, ovvero la maladministration intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (il c.d. interesse secondario)[1].

Il primo PNA tra gli obiettivi strategici ed azioni indicava:

  • ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione;
  • aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione:
  • creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

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Considerazioni sull’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza negli Enti Locali (minimali)

Considerazioni sull’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza negli Enti Locali (minimali)

Il PTPCT

La legge 190 del 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, composta di due soli articoli (votata con un voto di fiducia) segna i confini di una serie di istituti volti da una parte, a definire la “politica” e la “strategia” in materia di reati contro la P.A., dall’altra (in modo più estensivo, nel senso di “oltre l’aspetto penalistico”), interviene su una molteplicità di materie e discipline con il fine di rendere trasparente l’azione amministrativa (poi estesa con il modello c.d. FOIA), incidendo sulla condotta del dipendente pubblico allo scopo di ridurre il rischio corruttivo e i conflitti di interessi, ovvero la maladministration intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (il c.d. interesse secondario)[1].

Il primo PNA tra gli obiettivi strategici ed azioni indicava:

  • ridurre le opportunità che si manifestano casi di corruzione;
  • aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione:
  • creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 794 del 6 dicembre 2021, in relazione ad una composizione di una commissione valutativa, di un concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di un centro direzionale (valore del premio al vincitore pari a euro 1.133.000) interviene per acclarare dei primari principi di legalità: la nomina della commissione non può che essere postergata dopo la presentazione delle proposte, impedendo una qualche “influenzaex ante sui commissari, orientando le offerte, ed ex post, sull’eventuale obbligo di astensione (vanificato) e correlato alla presenza di soggetti partecipanti, con in quali un commissario ha intrattenuto rapporti di una certa “intensità”.

Il principio di imparzialità, che trova fondamento nell’art. 97 Cost., riflesso diretto del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., esige una posizione neutrale (c.d. dovere di terzietà) dei commissari di gara tale da poter esprimere un giudizio senza la presenza di alcun condizionamento (a monte), anche solo potenziale, escludendo, altresì, che la conoscenza prematura degli atti di gara possa incidere sulle regole selettive, influenzando la successiva attività di arbitri, nel senso di garantire loro la c.d. virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa.

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Nomina della Commissione di gara e alterazione della concorrenza (nota a margine della delibera ANAC n. 794 del 6 dicembre 2021)

Nomina della Commissione di gara e alterazione della concorrenza (nota a margine della delibera ANAC n. 794 del 6 dicembre 2021)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 794 del 6 dicembre 2021, in relazione ad una composizione di una commissione valutativa, di un concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di un centro direzionale (valore del premio al vincitore pari a euro 1.133.000) interviene per acclarare dei primari principi di legalità: la nomina della commissione non può che essere postergata dopo la presentazione delle proposte, impedendo una qualche “influenzaex ante sui commissari, orientando le offerte, ed ex post, sull’eventuale obbligo di astensione (vanificato) e correlato alla presenza di soggetti partecipanti, con in quali un commissario ha intrattenuto rapporti di una certa “intensità”.

Il principio di imparzialità, che trova fondamento nell’art. 97 Cost., riflesso diretto del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., esige una posizione neutrale (c.d. dovere di terzietà) dei commissari di gara tale da poter esprimere un giudizio senza la presenza di alcun condizionamento (a monte), anche solo potenziale, escludendo, altresì, che la conoscenza prematura degli atti di gara possa incidere sulle regole selettive, influenzando la successiva attività di arbitri, nel senso di garantire loro la c.d. virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa.

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Il caso

La sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 luglio 2021, n. 19588, interviene sui doveri di condotta, profili che si possono paragonare anche a quelli del dipendente pubblico, dove l’obbligo di fedeltà, ex art. 2015 cod. civ., deve conciliarsi con il mantenimento di un comportamento corretto e trasparente verso il datore di lavoro, specie quando la violazione è immediatamente percepibile ex se come illecita[1].

La questione affronta il licenziamento per giusta causa di un dipendente che avrebbe consentito in qualità di impiegato responsabile «numerose operazioni irregolari in posizione di conflitto di interessi… senza effettuare le dovute valutazioni ai fini della normativa antiriciclaggio».

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Operazione di riciclaggio e c.d. minimo etico

Operazione di riciclaggio e c.d. minimo etico

Il caso

La sez. Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 luglio 2021, n. 19588, interviene sui doveri di condotta, profili che si possono paragonare anche a quelli del dipendente pubblico, dove l’obbligo di fedeltà, ex art. 2015 cod. civ., deve conciliarsi con il mantenimento di un comportamento corretto e trasparente verso il datore di lavoro, specie quando la violazione è immediatamente percepibile ex se come illecita[1].

La questione affronta il licenziamento per giusta causa di un dipendente che avrebbe consentito in qualità di impiegato responsabile «numerose operazioni irregolari in posizione di conflitto di interessi… senza effettuare le dovute valutazioni ai fini della normativa antiriciclaggio».

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(tratto da “Spazioetico”, 14 aprile 2021)

In questo secondo video dedicato al “Rinascimento Saudita”, Maurizio Lucca, Massimo di Rienzo e Andrea Ferrarini commentano la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7642 del 27 novembre 2020, nella quale il Consiglio di Stato affronta il tema del conflitto di interessi della commissioni di gara di una stazione appaltante, chiamata a valutare l’offerta di una azienda concorrente i cui legali rappresentanti siano ex dipendenti della stazione appaltante. Inoltre, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato si pronuncia sul tema del “pantouflage”, nell’ipotesi in cui gli ex dipendenti di una stazione appaltante, con mansioni di tipo operativo, costituiscano una ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con un operatore economico che è stato concessionario della stazione appaltante.

Di seguito una riproduzione testuale della “historia” narrata da Nepote.

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Rinascimento Saudita 2. Commento alla Sentenza CdS n. 7642/2020 in materia di conflitto di interessi

Rinascimento Saudita 2. Commento alla Sentenza CdS n. 7642/2020 in materia di conflitto di interessi

(tratto da “Spazioetico”, 14 aprile 2021)

In questo secondo video dedicato al “Rinascimento Saudita”, Maurizio Lucca, Massimo di Rienzo e Andrea Ferrarini commentano la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7642 del 27 novembre 2020, nella quale il Consiglio di Stato affronta il tema del conflitto di interessi della commissioni di gara di una stazione appaltante, chiamata a valutare l’offerta di una azienda concorrente i cui legali rappresentanti siano ex dipendenti della stazione appaltante. Inoltre, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato si pronuncia sul tema del “pantouflage”, nell’ipotesi in cui gli ex dipendenti di una stazione appaltante, con mansioni di tipo operativo, costituiscano una ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con un operatore economico che è stato concessionario della stazione appaltante.

Di seguito una riproduzione testuale della “historia” narrata da Nepote.

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