«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il principio costituzionale

L’art. 51 Cost., richiamandosi sotto il profilo sostanziale al principio di eguaglianza, nell’accesso «agli uffici pubblici e alle cariche elettive» enuncia – con una “norma programmatica” – che «a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (introdotto in Costituzione dall’art. 1 della legge cost. n. 1 del 30 maggio 2003), esprimendo un principio di democrazia paritaria, contrario ad ogni atto discriminatorio fondato sul sesso (rectius genere), assicurando alle donne di accedere a condizioni di parità effettiva ai ruoli apicali del settore economico e politico, compresi tutti i processi decisionali pubblici.

Viene sancito il principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, rilevando che la norma fa riferimento alla «Repubblica», implicando che l’impegno per le “pari opportunità” riguarda e coinvolge tutti i soggetti dell’ordinamento costituzionale.

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Parità di genere e indifferenza di equilibrio

Parità di genere e indifferenza di equilibrio

Il principio costituzionale

L’art. 51 Cost., richiamandosi sotto il profilo sostanziale al principio di eguaglianza, nell’accesso «agli uffici pubblici e alle cariche elettive» enuncia – con una “norma programmatica” – che «a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (introdotto in Costituzione dall’art. 1 della legge cost. n. 1 del 30 maggio 2003), esprimendo un principio di democrazia paritaria, contrario ad ogni atto discriminatorio fondato sul sesso (rectius genere), assicurando alle donne di accedere a condizioni di parità effettiva ai ruoli apicali del settore economico e politico, compresi tutti i processi decisionali pubblici.

Viene sancito il principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, rilevando che la norma fa riferimento alla «Repubblica», implicando che l’impegno per le “pari opportunità” riguarda e coinvolge tutti i soggetti dell’ordinamento costituzionale.

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 dicembre 2020, n. 8089 (estensore Tulumello), rigetta un ricorso contro un’ordinanza ministeriale di distruzione di mais OGM (organismi geneticamente modificati) illecitamente coltivato, in violazione alla disciplina nazionale e comunitaria: prevale la tutela ambientale sulla libera concorrenza e l’iniziativa economica (ex art. 41, comma 1 Cost.), con un obbligo giuridico di prevenire ogni rischio alla salute e all’ambiente, anche in assenza di certezze scientifiche consolidate o anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali: una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di precauzione[1].

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Proibizione della coltivazione di OGM: un divieto della P.A. a tutela dell’ambiente e della salute

Proibizione della coltivazione di OGM: un divieto della P.A. a tutela dell’ambiente e della salute

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 dicembre 2020, n. 8089 (estensore Tulumello), rigetta un ricorso contro un’ordinanza ministeriale di distruzione di mais OGM (organismi geneticamente modificati) illecitamente coltivato, in violazione alla disciplina nazionale e comunitaria: prevale la tutela ambientale sulla libera concorrenza e l’iniziativa economica (ex art. 41, comma 1 Cost.), con un obbligo giuridico di prevenire ogni rischio alla salute e all’ambiente, anche in assenza di certezze scientifiche consolidate o anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali: una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di precauzione[1].

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La sez. I Parma del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza 10 novembre 2020 n. 198 (est. Baraldi), interviene distinguendo l’attività propria della P.A. rispetto a quella specialistica delle assistenti sociali, relative a procedimenti che esulano l’ambito di competenza dell’Ente locale, quali quelli riferiti ad un procedimento civile di tutela dei minori.

In effetti, quando l’Autorità giudiziaria affida dei compiti istruttori (indagini/relazioni) al personale degli Enti locali (ad es. Polizia Locale o Assistente sociale) l’attività svolta è sottratta al diritto di accesso, non rientrando in alcun procedimento intestato all’Ente di appartenenza del dipendente, ma involgente l’ambito giudiziario: inibiti, quindi, alla sua disponibilità.

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Niente diritto di accesso alle relazioni dell’assistente sociale nei procedimenti civili

Niente diritto di accesso alle relazioni dell’assistente sociale nei procedimenti civili

La sez. I Parma del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza 10 novembre 2020 n. 198 (est. Baraldi), interviene distinguendo l’attività propria della P.A. rispetto a quella specialistica delle assistenti sociali, relative a procedimenti che esulano l’ambito di competenza dell’Ente locale, quali quelli riferiti ad un procedimento civile di tutela dei minori.

In effetti, quando l’Autorità giudiziaria affida dei compiti istruttori (indagini/relazioni) al personale degli Enti locali (ad es. Polizia Locale o Assistente sociale) l’attività svolta è sottratta al diritto di accesso, non rientrando in alcun procedimento intestato all’Ente di appartenenza del dipendente, ma involgente l’ambito giudiziario: inibiti, quindi, alla sua disponibilità.

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La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 660 del 2 novembre 2020 (Est. Cerroni) conferma la piena legittimità di un’ordinanza sindacale di rimozione di “eternit” da un immobile, intimata al proprietario in via precauzionale al fine di tutelare la salute pubblica dal pericolo di contaminazione.

È noto che l’art. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 affida al sindaco dei poteri extra ordinem finalizzati all’adozione di misure cogenti, allo scopo di intervenire nell’immediato per porre rimedio ad un pericolo attuale e imminente, situazione che abbisogna di una pronta risposta: il destinatario del provvedimento contingibile ed urgente deve essere posto nelle condizioni di intervenire al fine di porre rimedio alla causa primaria degli eventi pregiudizievoli per la collettività[1].

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Ordinanza di bonifica eternit: accertamento tecnico della pericolosità

Ordinanza di bonifica eternit: accertamento tecnico della pericolosità

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 660 del 2 novembre 2020 (Est. Cerroni) conferma la piena legittimità di un’ordinanza sindacale di rimozione di “eternit” da un immobile, intimata al proprietario in via precauzionale al fine di tutelare la salute pubblica dal pericolo di contaminazione.

È noto che l’art. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 affida al sindaco dei poteri extra ordinem finalizzati all’adozione di misure cogenti, allo scopo di intervenire nell’immediato per porre rimedio ad un pericolo attuale e imminente, situazione che abbisogna di una pronta risposta: il destinatario del provvedimento contingibile ed urgente deve essere posto nelle condizioni di intervenire al fine di porre rimedio alla causa primaria degli eventi pregiudizievoli per la collettività[1].

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La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 1° ottobre 2020 n. 680 nella sua chiara esposizione inquadra il funzionamento delle riunioni del Consiglio comunale nella corretta distinzione tra quorumstrutturale” e “funzionale” in relazione al computo degli astenuti per la determinazione della maggioranza dei votanti.

L’art. 38, «Consigli comunali e provinciali», comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dopo aver definito una parte del contenuto minimo necessario del regolamento sul funzionamento dei consigli[1], stabilisce che tale fonte deve prevedere («indica») «il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Una questione di quorum strutturale o funzionale

Una questione di quorum strutturale o funzionale

La prima sez. Brescia del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 1° ottobre 2020 n. 680 nella sua chiara esposizione inquadra il funzionamento delle riunioni del Consiglio comunale nella corretta distinzione tra quorumstrutturale” e “funzionale” in relazione al computo degli astenuti per la determinazione della maggioranza dei votanti.

L’art. 38, «Consigli comunali e provinciali», comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), dopo aver definito una parte del contenuto minimo necessario del regolamento sul funzionamento dei consigli[1], stabilisce che tale fonte deve prevedere («indica») «il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia».

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Con la sentenza n. 40 del 16 settembre 2020 il T.A.R. Valle D’Aosta interviene sulla distanza delle sale da gioco lecito rispetto ai luoghi “sensibili”, legittimando la revoca in autotutela della licenza, affrontando altresì il rapporto tra la disciplina nazionale e le potestà regionali.

Giova rammentare che è stata approvata il 10 settembre 2013 una risoluzione del Parlamento europeo nella quale si affermava la legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche se tali interventi dovessero comprimere alcuni principi cardine dell’ordinamento comunitario, quali ad esempio, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, rilevando che il gioco d’azzardo non è un’attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effetti negativi per la salute (riferiti ai livelli essenziali di assistenza (LEA) per la cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da “ludopatia”) e a livello sociale, quali il gioco compulsivo (le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare), la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi, con la conseguenza che sono possibili interventi “interni” ai singoli Stati per contrastare gli effetti negativi e la lotta alla criminalità connessa alla diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno delle frodi[1].

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Sale da gioco, potestà regionale e provvedimenti d’ufficio inibitori

Sale da gioco, potestà regionale e provvedimenti d’ufficio inibitori

Con la sentenza n. 40 del 16 settembre 2020 il T.A.R. Valle D’Aosta interviene sulla distanza delle sale da gioco lecito rispetto ai luoghi “sensibili”, legittimando la revoca in autotutela della licenza, affrontando altresì il rapporto tra la disciplina nazionale e le potestà regionali.

Giova rammentare che è stata approvata il 10 settembre 2013 una risoluzione del Parlamento europeo nella quale si affermava la legittimità degli interventi degli Stati membri a protezione dei giocatori, anche se tali interventi dovessero comprimere alcuni principi cardine dell’ordinamento comunitario, quali ad esempio, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, rilevando che il gioco d’azzardo non è un’attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effetti negativi per la salute (riferiti ai livelli essenziali di assistenza (LEA) per la cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da “ludopatia”) e a livello sociale, quali il gioco compulsivo (le cui conseguenze e i cui costi sono difficili da stimare), la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi, con la conseguenza che sono possibili interventi “interni” ai singoli Stati per contrastare gli effetti negativi e la lotta alla criminalità connessa alla diffusione del gioco d’azzardo e del fenomeno delle frodi[1].

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