«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. giurisdizionale Toscana della Corte dei conti, con la sentenza n. 289 del 13 settembre 2023, condanna in contumacia un militare per la mancata restituzione del vestiario: un risarcimento del danno di € 566,35.

L’appropriazione indebita

L’esiguità della somma non impedisce all’Amministrazione di procedere alla richiesta erariale, in presenza del fatto che il militare non ha restituito il vestiario (anfibi, basco, cinturone, distintivo da braccio, distintivo da petto, maglietta, maglione, sopravestito vegetato, uniforme vegetata, fregio basco, pantavento) consegnato per lo svolgimento delle funzioni alla scadenza del periodo di richiamo in servizio: enunciando un principio di diritto secondo il quale i beni consegnati (come quelli in custodia) devono rimanere nel patrimonio pubblico.

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Mancata restituzione del vestiario e danno erariale

Mancata restituzione del vestiario e danno erariale

La sez. giurisdizionale Toscana della Corte dei conti, con la sentenza n. 289 del 13 settembre 2023, condanna in contumacia un militare per la mancata restituzione del vestiario: un risarcimento del danno di € 566,35.

L’appropriazione indebita

L’esiguità della somma non impedisce all’Amministrazione di procedere alla richiesta erariale, in presenza del fatto che il militare non ha restituito il vestiario (anfibi, basco, cinturone, distintivo da braccio, distintivo da petto, maglietta, maglione, sopravestito vegetato, uniforme vegetata, fregio basco, pantavento) consegnato per lo svolgimento delle funzioni alla scadenza del periodo di richiamo in servizio: enunciando un principio di diritto secondo il quale i beni consegnati (come quelli in custodia) devono rimanere nel patrimonio pubblico.

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(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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I malori da vaccini: una cruda verità

I malori da vaccini: una cruda verità

(pubblicato, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023, con piccole aggiunte last minute)

  1. Nota di lettura. 2. Premessa atemporale. 3. La sentenza. 4. Il fatto. 5. La parte resistente. 6. La sentenza n. 27/1998 della Corte Costituzionale. 7. La “memoria” del ricorrente. 7.1. Tempestività della domanda. 7.2. La ratio legis della legge n. 210/1992. 7.3. Il nesso di causalità. 7.4. Sulla sicurezza del vaccino Salk. 7.5. I limiti della sperimentazione. 7.6. La natura degli indennizzi. 7.7. Il criterio orientativo del giudizio. 7.8. Sintesi della richiesta. 8. La perizia del CTU. 9. Il pronunciamento del giudice. 10. Un ristoro ai danni. 11. Libertà di pensiero. 12. La “trasparenza” un fine del diritto. 13. Una manipolazione ingiusta anche in epoca Covid – 19. 14. Tradire la speranza.

Incipit: «I gioielli più preziosi che avrai al collo sono le braccia dei tuoi figli»[1]: una storia di cruda verità.

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La condotta abusiva

La sez. giur. Toscana, della Corte dei conti, con la sentenza n. 11 del 11 gennaio 2023, interviene condannare un impiegato al risarcimento del danno in favore della propria Amministrazione per la condotta assunta nell’effettuare le visite per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di pensioni e assegni di invalidità e per gli accertamenti ex lege n. 104/92, avendo preteso, da diverse pazienti sottoposte a visita o dalle donne che accompagnavano gli esaminandi, una serie di prestazioni sessuali in cambio del rilascio di certificazioni mediche favorevoli: un clamoroso abuso doloso delle funzioni.

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Richieste dolosamente improprie e danno erariale

Richieste dolosamente improprie e danno erariale

La condotta abusiva

La sez. giur. Toscana, della Corte dei conti, con la sentenza n. 11 del 11 gennaio 2023, interviene condannare un impiegato al risarcimento del danno in favore della propria Amministrazione per la condotta assunta nell’effettuare le visite per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione di pensioni e assegni di invalidità e per gli accertamenti ex lege n. 104/92, avendo preteso, da diverse pazienti sottoposte a visita o dalle donne che accompagnavano gli esaminandi, una serie di prestazioni sessuali in cambio del rilascio di certificazioni mediche favorevoli: un clamoroso abuso doloso delle funzioni.

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Con decreto della III sez. del Cons. St., del 19 gennaio 2022, n. 207, è stata sospesa l’esecutività della sentenza che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19 fino alla discussione collegiale (fissata il 3 febbraio 2022), con le seguenti motivazioni: «che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto; che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale; che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente».

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Nota di aggiornamento della “vigile attesa” e il suo rimedio

Nota di aggiornamento della “vigile attesa” e il suo rimedio

Con decreto della III sez. del Cons. St., del 19 gennaio 2022, n. 207, è stata sospesa l’esecutività della sentenza che ha annullato la circolare del Ministero della salute sulla gestione domiciliare dei malati di Covid-19 fino alla discussione collegiale (fissata il 3 febbraio 2022), con le seguenti motivazioni: «che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto; che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale; che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente».

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La sez. III quater Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 gennaio 2022, n. 419 (estensore Vitanza) accoglie il ricorso di alcuni medici di medicina generale e specialisti contro la Circolare del Ministero della Salute recante «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2» aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid: la circolare non rispetta l’autonomia e la funzione propria del medico.

Una ferita e un richiamo diretto all’art. 3, Doveri generali e competenze del medico, del Codice di Deontologia Medica dove, dopo aver enunciato i doveri del medico, quali «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera», postula che «il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive … La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità».

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La vigile attesa e il suo rimedio

La vigile attesa e il suo rimedio

La sez. III quater Roma del TAR Lazio, con la sentenza 15 gennaio 2022, n. 419 (estensore Vitanza) accoglie il ricorso di alcuni medici di medicina generale e specialisti contro la Circolare del Ministero della Salute recante «Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2» aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid: la circolare non rispetta l’autonomia e la funzione propria del medico.

Una ferita e un richiamo diretto all’art. 3, Doveri generali e competenze del medico, del Codice di Deontologia Medica dove, dopo aver enunciato i doveri del medico, quali «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera», postula che «il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive … La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità».

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