«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 794 del 6 dicembre 2021, in relazione ad una composizione di una commissione valutativa, di un concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di un centro direzionale (valore del premio al vincitore pari a euro 1.133.000) interviene per acclarare dei primari principi di legalità: la nomina della commissione non può che essere postergata dopo la presentazione delle proposte, impedendo una qualche “influenzaex ante sui commissari, orientando le offerte, ed ex post, sull’eventuale obbligo di astensione (vanificato) e correlato alla presenza di soggetti partecipanti, con in quali un commissario ha intrattenuto rapporti di una certa “intensità”.

Il principio di imparzialità, che trova fondamento nell’art. 97 Cost., riflesso diretto del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., esige una posizione neutrale (c.d. dovere di terzietà) dei commissari di gara tale da poter esprimere un giudizio senza la presenza di alcun condizionamento (a monte), anche solo potenziale, escludendo, altresì, che la conoscenza prematura degli atti di gara possa incidere sulle regole selettive, influenzando la successiva attività di arbitri, nel senso di garantire loro la c.d. virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa.

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Nomina della Commissione di gara e alterazione della concorrenza (nota a margine della delibera ANAC n. 794 del 6 dicembre 2021)

Nomina della Commissione di gara e alterazione della concorrenza (nota a margine della delibera ANAC n. 794 del 6 dicembre 2021)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 794 del 6 dicembre 2021, in relazione ad una composizione di una commissione valutativa, di un concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di un centro direzionale (valore del premio al vincitore pari a euro 1.133.000) interviene per acclarare dei primari principi di legalità: la nomina della commissione non può che essere postergata dopo la presentazione delle proposte, impedendo una qualche “influenzaex ante sui commissari, orientando le offerte, ed ex post, sull’eventuale obbligo di astensione (vanificato) e correlato alla presenza di soggetti partecipanti, con in quali un commissario ha intrattenuto rapporti di una certa “intensità”.

Il principio di imparzialità, che trova fondamento nell’art. 97 Cost., riflesso diretto del principio di uguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., esige una posizione neutrale (c.d. dovere di terzietà) dei commissari di gara tale da poter esprimere un giudizio senza la presenza di alcun condizionamento (a monte), anche solo potenziale, escludendo, altresì, che la conoscenza prematura degli atti di gara possa incidere sulle regole selettive, influenzando la successiva attività di arbitri, nel senso di garantire loro la c.d. virgin mind, ossia la totale mancanza di un pregiudizio nei riguardi dei partecipanti alla gara stessa.

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L’articolo 92 (“Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”), comma cinque e sei, del Codice dei Contratti stabilisce che una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione), ovvero il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, viene ripartita al personale dipendente, per ogni singola opera o lavoro, alle seguenti condizioni:

a. le modalità e i criteri devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata, risolvendosi all’interno dello svolgimento del rapporto di pubblico impiego da considerare “ratione offici” e non “intuitu personae”;

b. la determinazione della quota deve essere predefinita in apposito regolamento adottato dalla giunta comunale;

c. la graduazione del quantum deve essere correlata a responsabilità, complessità ed entità (valore economico) dell’opera, compiti singolarmente ricoperti (va, quindi, ripartita non solo tra gli incaricati della progettazione “interna” ma anche tra gli altri soggetti che partecipano al procedimento, quali il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, e suoi collaboratori, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica);

d. la liquidazione è di competenza del responsabile dell’unità preposta una volta accertato il lavoro singolarmente svolto (con i limiti economici previsti per l’attività di progettazione).

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Limiti al pagamento degli incentivi di progettazione

L’articolo 92 (“Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”), comma cinque e sei, del Codice dei Contratti stabilisce che una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione), ovvero il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, viene ripartita al personale dipendente, per ogni singola opera o lavoro, alle seguenti condizioni:

a. le modalità e i criteri devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata, risolvendosi all’interno dello svolgimento del rapporto di pubblico impiego da considerare “ratione offici” e non “intuitu personae”;

b. la determinazione della quota deve essere predefinita in apposito regolamento adottato dalla giunta comunale;

c. la graduazione del quantum deve essere correlata a responsabilità, complessità ed entità (valore economico) dell’opera, compiti singolarmente ricoperti (va, quindi, ripartita non solo tra gli incaricati della progettazione “interna” ma anche tra gli altri soggetti che partecipano al procedimento, quali il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, e suoi collaboratori, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica);

d. la liquidazione è di competenza del responsabile dell’unità preposta una volta accertato il lavoro singolarmente svolto (con i limiti economici previsti per l’attività di progettazione).

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