«Libero Pensatore» (sempre)
  1. Il dictum

Con la deliberazione delle sez. Autonomie della Corte dei conti, del 17 ottobre 2025, n. 19 (relatore Cons. GLINIANSKI), dal titolo Ambito applicativo dell’obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, nell’esercizio del suo potere nomofilattico su una questione sottoposta dalla sez. contr. Toscana, interviene per definire la piena legittimità della copertura assicurativa dei danni (i rischi) derivanti dall’esercizio dell’attività “professionale” del progettista e del verificatore (interni alla PA), in deroga al generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, alla luce della nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici, improntato, tra i molti, al principio della fiducia (fides, lealtà comportamentale e rispetto dei patti).

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L’assicurazione per colpa grave dei progettisti e verificatori interni alla P.A.

L’assicurazione per colpa grave dei progettisti e verificatori interni alla P.A.
  1. Il dictum

Con la deliberazione delle sez. Autonomie della Corte dei conti, del 17 ottobre 2025, n. 19 (relatore Cons. GLINIANSKI), dal titolo Ambito applicativo dell’obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, nell’esercizio del suo potere nomofilattico su una questione sottoposta dalla sez. contr. Toscana, interviene per definire la piena legittimità della copertura assicurativa dei danni (i rischi) derivanti dall’esercizio dell’attività “professionale” del progettista e del verificatore (interni alla PA), in deroga al generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, alla luce della nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici, improntato, tra i molti, al principio della fiducia (fides, lealtà comportamentale e rispetto dei patti).

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La determinazione AGID n. 157/2020, «Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD», fornisce le indicazioni operative per firmare il documento informatico e attribuire la paternità certa all’atto (o al provvedimento).

L’art. 20, «Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici», del d.lgs. n. 82/2005 stabilisce che il documento informativo firmato con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, formato, previa identificazione informatica del suo autore:

  • «soddisfa il requisito della forma scritta»;
  • «ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile».

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Brevi considerazioni sulla sottoscrizione dei documenti informatici (amministrativi)

Brevi considerazioni sulla sottoscrizione dei documenti informatici (amministrativi)

La determinazione AGID n. 157/2020, «Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD», fornisce le indicazioni operative per firmare il documento informatico e attribuire la paternità certa all’atto (o al provvedimento).

L’art. 20, «Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici», del d.lgs. n. 82/2005 stabilisce che il documento informativo firmato con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, formato, previa identificazione informatica del suo autore:

  • «soddisfa il requisito della forma scritta»;
  • «ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile».

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