«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
  1. Obbligazione reale.

La sez. II Salerno del T.A.R. Campania, con la sentenza 10 marzo 2021 n. 601, qualifica la natura degli oneri di urbanizzazione, che trovano la causa in un atto convenzionale o nel rilascio di un titolo edilizio, rilevando che la relativa debenza deve essere valutata e rapportata all’intervento, ovvero alla loro incidenza sull’assetto urbano (che ne determina il quantum secondo parametri di legge)[1] collegandosi direttamente sul bene: il provvedimento urbanistico/edilizio è riferito non tanto all’intestatario ma all’oggetto del titolo rilasciato, così come per le obbligazioni presenti nelle convenzioni urbanistiche.

Si deve affermare che l’adempimento del pagamento degli oneri, così come per quanto previsto nelle convezioni urbanistiche, è posto a carico dei titolari e loro successori, ovvero sono tenuti non solo i soggetti a cui è intestato il titolo edilizio o coloro che stipulano la convenzione (compresi quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito di una lottizzazione), ma anche quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa[2], confermando che l’obbligazione relativa al pagamento degli oneri e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura propter rem: un obbligo di adempimento non solo da colui che lo ha assunto, ma anche da quelli che utilizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa[3].

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Oneri di urbanizzazione: determinazione propter rem e responsabilità

Oneri di urbanizzazione: determinazione propter rem e responsabilità
  1. Obbligazione reale.

La sez. II Salerno del T.A.R. Campania, con la sentenza 10 marzo 2021 n. 601, qualifica la natura degli oneri di urbanizzazione, che trovano la causa in un atto convenzionale o nel rilascio di un titolo edilizio, rilevando che la relativa debenza deve essere valutata e rapportata all’intervento, ovvero alla loro incidenza sull’assetto urbano (che ne determina il quantum secondo parametri di legge)[1] collegandosi direttamente sul bene: il provvedimento urbanistico/edilizio è riferito non tanto all’intestatario ma all’oggetto del titolo rilasciato, così come per le obbligazioni presenti nelle convenzioni urbanistiche.

Si deve affermare che l’adempimento del pagamento degli oneri, così come per quanto previsto nelle convezioni urbanistiche, è posto a carico dei titolari e loro successori, ovvero sono tenuti non solo i soggetti a cui è intestato il titolo edilizio o coloro che stipulano la convenzione (compresi quelli che richiedono i titoli edilizi nell’ambito di una lottizzazione), ma anche quelli che realizzano l’edificazione ed i loro aventi causa[2], confermando che l’obbligazione relativa al pagamento degli oneri e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura propter rem: un obbligo di adempimento non solo da colui che lo ha assunto, ma anche da quelli che utilizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa[3].

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La prima sez. del T.A.R. Marche, con la sentenza 10 agosto 2020 n. 507 (estensore Dello Preite) interviene sul potere di ordinanza del sindaco a tutela dell’incolumità pubblica causata dal pericolo di caduta accidentale di rami sul tetto di una scuola.

In via generale, va premesso che è ammissibile ingiungere il proprietario di un terreno di procedere, senza ritardo, al taglio ed alla potatura della vegetazione sita nel fondo di sua proprietà, che si affaccia sulla sede

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Rami pericolosi e potere sindacale

Rami pericolosi e potere sindacale

La prima sez. del T.A.R. Marche, con la sentenza 10 agosto 2020 n. 507 (estensore Dello Preite) interviene sul potere di ordinanza del sindaco a tutela dell’incolumità pubblica causata dal pericolo di caduta accidentale di rami sul tetto di una scuola.

In via generale, va premesso che è ammissibile ingiungere il proprietario di un terreno di procedere, senza ritardo, al taglio ed alla potatura della vegetazione sita nel fondo di sua proprietà, che si affaccia sulla sede

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La prima sez. Trieste del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 9 luglio 2020 n. 253, conferma la legittimità del diniego di accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente locale con utilizzo di credenziali e password.

La questione è stata affrontata (in più occasioni) dalla recente giurisprudenza allineatasi sulla constatazione che un esercizio indiscriminato ed invasivo su tutta la documentazione a protocollo – senza alcun criterio di selettività – non risulta funzionale al c.d. munus publicum: una tale “forma” di accesso permanente (permeante), senza una qualsivoglia apposita istanza, si trasformerebbe in un monitoraggio assoluto e abnorme sull’attività degli uffici in violazione della ratio dell’istituto, quella nobile funzione conoscitiva e di controllo strumentale al mandato politico rientrante nel perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri per una corretta e consapevole partecipazione all’attività del Consiglio[1].

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Diritto di accesso del consigliere comunale da remoto al protocollo e alla contabilità: un (evidente) caso di abuso del diritto

Diritto di accesso del consigliere comunale da remoto al protocollo e alla contabilità: un (evidente) caso di abuso del diritto

La prima sez. Trieste del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 9 luglio 2020 n. 253, conferma la legittimità del diniego di accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente locale con utilizzo di credenziali e password.

La questione è stata affrontata (in più occasioni) dalla recente giurisprudenza allineatasi sulla constatazione che un esercizio indiscriminato ed invasivo su tutta la documentazione a protocollo – senza alcun criterio di selettività – non risulta funzionale al c.d. munus publicum: una tale “forma” di accesso permanente (permeante), senza una qualsivoglia apposita istanza, si trasformerebbe in un monitoraggio assoluto e abnorme sull’attività degli uffici in violazione della ratio dell’istituto, quella nobile funzione conoscitiva e di controllo strumentale al mandato politico rientrante nel perimetro delle prerogative attribuite ai consiglieri per una corretta e consapevole partecipazione all’attività del Consiglio[1].

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La sez. VIII Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 2151 (est. Pisano), interviene (con effetti estensibili) sulle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, evidenziando l’assenza di ogni distinzione (per gli effetti pratici) tra copiatura e plagio (e relativi autori).

Va premesso che l’art. 13, «Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte», comma 4 (prima parte) del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», riferito ai concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi, riconducibili anche agli esami di stato[1], stabilisce che il concorrente che contravviene alle disposizioni sulle modalità di stesura degli elaborati «o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso», affermando il carattere vincolante dell’esclusione dal concorso dei candidati che abbiano copiato, in tutto o in parte, i loro elaborati, a presidio della “par condicio” dei concorrenti.

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Copiatura e plagio nelle prove d’esame: espulsione di entrambi i candidati

Copiatura e plagio nelle prove d’esame: espulsione di entrambi i candidati

La sez. VIII Napoli del T.A.R. Campania, con la sentenza 3 giugno 2020 n. 2151 (est. Pisano), interviene (con effetti estensibili) sulle prove scritte degli esami di abilitazione alla professione di Avvocato, evidenziando l’assenza di ogni distinzione (per gli effetti pratici) tra copiatura e plagio (e relativi autori).

Va premesso che l’art. 13, «Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte», comma 4 (prima parte) del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», riferito ai concorsi per l’assunzione nei pubblici impieghi, riconducibili anche agli esami di stato[1], stabilisce che il concorrente che contravviene alle disposizioni sulle modalità di stesura degli elaborati «o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso», affermando il carattere vincolante dell’esclusione dal concorso dei candidati che abbiano copiato, in tutto o in parte, i loro elaborati, a presidio della “par condicio” dei concorrenti.

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La prima sez. del T.A.R. Molise, con la sentenza 3 settembre 2019 n. 285, interviene sul diritto di accesso del consigliere comunale al sistema informativo dell’Ente, prevedendo delle limitazioni in relazione all’accesso indiscriminato degli atti.

La questione verte sul diniego di accesso al sistema informatico (ovvero, del diritto all’ottenimento delle credenziali di accesso al sistema che consenta l’immediata verifica dei singoli capitoli del bilancio regionale e delle singole voci di spesa) da parte di un consigliere regionale al fine di assicurare l’attività di controllo tipica dell’organo elettivo.

La questione, per l’interesse, può estendersi all’intero panorama ordinamentale del c.d. policentrismo istituzionale in relazione ai principi di diritto desumibili dall’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dall’art. 22 della Legge n. 241/1990.

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Limiti (abuso) del diritto di accesso del consigliere (regionale, provinciale e comunale) alle credenziali del sistema informatico

Limiti (abuso) del diritto di accesso del consigliere (regionale, provinciale e comunale) alle credenziali del sistema informatico

La prima sez. del T.A.R. Molise, con la sentenza 3 settembre 2019 n. 285, interviene sul diritto di accesso del consigliere comunale al sistema informativo dell’Ente, prevedendo delle limitazioni in relazione all’accesso indiscriminato degli atti.

La questione verte sul diniego di accesso al sistema informatico (ovvero, del diritto all’ottenimento delle credenziali di accesso al sistema che consenta l’immediata verifica dei singoli capitoli del bilancio regionale e delle singole voci di spesa) da parte di un consigliere regionale al fine di assicurare l’attività di controllo tipica dell’organo elettivo.

La questione, per l’interesse, può estendersi all’intero panorama ordinamentale del c.d. policentrismo istituzionale in relazione ai principi di diritto desumibili dall’art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dall’art. 22 della Legge n. 241/1990.

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La seconda sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 22 agosto 2019 n. 1916, conferma il diniego di un cambio di destinazione d’uso di un locale a luogo di culto[1], qualora non si valuti concretamente che, con la nuova destinazione dello spazio urbano, si incide sull’esigenza di aumento degli standard e il maggiore afflusso di persone, con connesse esigenze di maggiori servizi di interesse generale.

Giova rammentare che l’art. 23 ter «Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante» del D.P.R. 380/2001 definisce che «salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle» indicate dalla legge (residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale), rilevando che nel campo urbanistico, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito delle stesse categorie catastali possono anche aversi mutamenti di fatto[2], ma che, come tali, sono irrilevanti sul piano urbanistico[3].

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Illegittimo cambio di destinazione d’uso (senza opere) da laboratorio a moschea

Illegittimo cambio di destinazione d’uso (senza opere) da laboratorio a moschea

La seconda sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 22 agosto 2019 n. 1916, conferma il diniego di un cambio di destinazione d’uso di un locale a luogo di culto[1], qualora non si valuti concretamente che, con la nuova destinazione dello spazio urbano, si incide sull’esigenza di aumento degli standard e il maggiore afflusso di persone, con connesse esigenze di maggiori servizi di interesse generale.

Giova rammentare che l’art. 23 ter «Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante» del D.P.R. 380/2001 definisce che «salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle» indicate dalla legge (residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale), rilevando che nel campo urbanistico, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito delle stesse categorie catastali possono anche aversi mutamenti di fatto[2], ma che, come tali, sono irrilevanti sul piano urbanistico[3].

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