«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Prospettive futuribili e visionarie per un dibattito pubblico sull’ipotesi di riforma, prima della fine d’estate (diritto di cronaca o libertà di pensiero, ex art. 21 Cost, comma 1)

Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.

L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.

Sono previsti anche sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.

Nostalgici (o fuori del tempo).

In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.

Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.

Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).

Continua a leggere

Impronte digitali e microchip per la riforma della PA

Impronte digitali e microchip per la riforma della PA

Prospettive futuribili e visionarie per un dibattito pubblico sull’ipotesi di riforma, prima della fine d’estate (diritto di cronaca o libertà di pensiero, ex art. 21 Cost, comma 1)

Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.

L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.

Sono previsti anche sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.

Nostalgici (o fuori del tempo).

In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.

Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.

Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).

Continua a leggere

Nella Pubblica Amministrazione (PA), secondo i principi costituzionali dell’art. 97, l’accesso all’impiego si realizza “mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (vi sono eccezioni normativamente individuate).

Il precetto nella sua chiarezza espositiva segna un principio generale che, collegato all’art. 3 Cost., impone di effettuare una selezione nella scelta del personale da assumere alle dipendenze della PA: il concorso appare la modalità corretta, senza discriminazione e ponendo tutti nello stesso piano (parità formale, parità sostanziale forse).

A volte, tuttavia, si seguono strade meno impegnative per nominare i vertici amministrativi, si assume attraverso una “call pubblica”, dove l’assunzione avviene attraverso una “procedura informale” basata sulla presentazione delle “manifestazioni di interesse” (il caso analizzato è forse reale ? To be, or not to be, that is the question).

Continua a leggere

Si predica bene si razzola male (maybe, maybe not, but…): the new public management

Si predica bene si razzola male (maybe, maybe not, but…): the new public management

Nella Pubblica Amministrazione (PA), secondo i principi costituzionali dell’art. 97, l’accesso all’impiego si realizza “mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge” (vi sono eccezioni normativamente individuate).

Il precetto nella sua chiarezza espositiva segna un principio generale che, collegato all’art. 3 Cost., impone di effettuare una selezione nella scelta del personale da assumere alle dipendenze della PA: il concorso appare la modalità corretta, senza discriminazione e ponendo tutti nello stesso piano (parità formale, parità sostanziale forse).

A volte, tuttavia, si seguono strade meno impegnative per nominare i vertici amministrativi, si assume attraverso una “call pubblica”, dove l’assunzione avviene attraverso una “procedura informale” basata sulla presentazione delle “manifestazioni di interesse” (il caso analizzato è forse reale ? To be, or not to be, that is the question).

Continua a leggere

Riforma del pubblico impiego

Dalla legge delega in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “riforma Madia”) sono stati partoriti due decreti legislativi, uno di riforma del pubblico impiego, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (incidendo sul d.lgs. n. 165/2001, c.d. TUPI), l’altro di riforma delle valutazioni della performance dei dipendenti pubblici, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (incidendo sul d.lgs. n. 150/2009, c.d. “riforma Brunetta”), con l’intento di riformare il pubblico impiego, semplificare le norme, valorizzare la dirigenza e il merito, consentire il licenziamento dei soggetti inadeguati, premiare il risultato, garantire la partecipazione del cittadino ai processi di valutazione.

Ovviamente, per rispettare il pareggio finanziario e il principio contabile (ex art. 97 Cost. “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”) tutta la “riforma per pubblico impiego” avviene ad invarianza di spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che già di per sé è una disposizione che si pone al di fuori di ogni logica di riforma, essendo noto che le riforme a costo zero non possono esistere per evidenti motivi strutturali, necessitando di investimenti in risorse economiche, tecnologiche, umane, fosse solo per garantire un minimo di formazione al personale dipendente.

Continua a leggere

La (non) riforma del pubblico impiego

La (non) riforma del pubblico impiego

Riforma del pubblico impiego

Dalla legge delega in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. “riforma Madia”) sono stati partoriti due decreti legislativi, uno di riforma del pubblico impiego, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (incidendo sul d.lgs. n. 165/2001, c.d. TUPI), l’altro di riforma delle valutazioni della performance dei dipendenti pubblici, con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (incidendo sul d.lgs. n. 150/2009, c.d. “riforma Brunetta”), con l’intento di riformare il pubblico impiego, semplificare le norme, valorizzare la dirigenza e il merito, consentire il licenziamento dei soggetti inadeguati, premiare il risultato, garantire la partecipazione del cittadino ai processi di valutazione.

Ovviamente, per rispettare il pareggio finanziario e il principio contabile (ex art. 97 Cost. “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”) tutta la “riforma per pubblico impiego” avviene ad invarianza di spesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che già di per sé è una disposizione che si pone al di fuori di ogni logica di riforma, essendo noto che le riforme a costo zero non possono esistere per evidenti motivi strutturali, necessitando di investimenti in risorse economiche, tecnologiche, umane, fosse solo per garantire un minimo di formazione al personale dipendente.

Continua a leggere


 

La legge si preoccupa poi di sanzionare la violazione delle disposizioni sulla quota di lista. In tale ipotesi, infatti, l’equilibrio di genere (che andrà a regime e sarà operativo dopo i primi cinque anni dell’entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215), dovrà essere garantito dall’ufficio elettorale cui spetta il potere riduttivo dei candidati del sesso più rappresentato (il cui limite massimo di rappresentatività è pari al 60 per cento, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).

Continua a leggere

Il nuovo governo dell’area vasta


 

La legge si preoccupa poi di sanzionare la violazione delle disposizioni sulla quota di lista. In tale ipotesi, infatti, l’equilibrio di genere (che andrà a regime e sarà operativo dopo i primi cinque anni dell’entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215), dovrà essere garantito dall’ufficio elettorale cui spetta il potere riduttivo dei candidati del sesso più rappresentato (il cui limite massimo di rappresentatività è pari al 60 per cento, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).

Continua a leggere