«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 1032 (Pres. ff. Morri, Estensore Capitanio), conferma la possibilità, nei contratti attivi, di poter disporre la vendita diretta di un bene pubblico (terreno edificabile) una volta accertata l’indisponibilità di terzi a partecipare alla procedura di alienazione, rispettando i principi dell’evidenza pubblica imposti dalla disciplina generale di contabilità pubblica.

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Alienazione diretta di un bene pubblico

Alienazione diretta di un bene pubblico

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 1032 (Pres. ff. Morri, Estensore Capitanio), conferma la possibilità, nei contratti attivi, di poter disporre la vendita diretta di un bene pubblico (terreno edificabile) una volta accertata l’indisponibilità di terzi a partecipare alla procedura di alienazione, rispettando i principi dell’evidenza pubblica imposti dalla disciplina generale di contabilità pubblica.

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La sez. VI, del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 agosto 2026, n. 6527 (Presidente De Felice, Estensore Ravasio), conferma la possibilità per i Comuni di individuare distanze minime dai luoghi sensibili del territorio precluse all’istallazione di antenne (Stazioni Radio – Base per telefonia mobile), purché il gestore possa sempre dimostrare tecnicamente la necessità di posizionare la nuova struttura ad una distanza minore, al fine di garantire il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino d’utenza interessato, salvaguardando il c.d. favor del legislatore europeo e nazionale agli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[1].

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La legittima disciplina regolamentare sulle distanze delle antenne

La legittima disciplina regolamentare sulle distanze delle antenne

La sez. VI, del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 agosto 2026, n. 6527 (Presidente De Felice, Estensore Ravasio), conferma la possibilità per i Comuni di individuare distanze minime dai luoghi sensibili del territorio precluse all’istallazione di antenne (Stazioni Radio – Base per telefonia mobile), purché il gestore possa sempre dimostrare tecnicamente la necessità di posizionare la nuova struttura ad una distanza minore, al fine di garantire il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino d’utenza interessato, salvaguardando il c.d. favor del legislatore europeo e nazionale agli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[1].

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La sez. II Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 5015 (Presidente Pappalardo, Estensore Amorizzo), interviene sull’obbligo dell’Amministrazione comunale di esercitare (ad istanza) l’autotutela doverosa, oltre i termini ordinatori, in ambito urbanistico alla presenza di dichiarazioni false: non sussistono margini di apprezzamento sull’attivazione delle verifiche/controlli (il silenzio si qualifica come inadempimento)[1], mentre sull’esercizio del potere, una volta effettuata l’istruttoria, permane in capo all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare in concreto il potere, di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (una cosa, è l’attivazione doverosa delle verifiche su segnalazione; altra cosa, è l’annullamento che rientra nel potere discrezionale della PA).

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Autotutela discrezionale e l’obbligo di provvedere doveroso in ambito urbanistico

Autotutela discrezionale e l’obbligo di provvedere doveroso in ambito urbanistico

La sez. II Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 5015 (Presidente Pappalardo, Estensore Amorizzo), interviene sull’obbligo dell’Amministrazione comunale di esercitare (ad istanza) l’autotutela doverosa, oltre i termini ordinatori, in ambito urbanistico alla presenza di dichiarazioni false: non sussistono margini di apprezzamento sull’attivazione delle verifiche/controlli (il silenzio si qualifica come inadempimento)[1], mentre sull’esercizio del potere, una volta effettuata l’istruttoria, permane in capo all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare in concreto il potere, di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (una cosa, è l’attivazione doverosa delle verifiche su segnalazione; altra cosa, è l’annullamento che rientra nel potere discrezionale della PA).

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  1. I primordiali

Nel diritto amministrativo, secondo i canoni costituzionali, l’attività della Pubblica Amministrazione è retta dal principio di “buon andamento e imparzialità”, dove il perseguimento dell’azione risulta sempre vincolata nei fini (ex art. 97 Cost.), proiettata al soddisfacimento dell’interesse generale (il c.d. bene comune), la cui alterazione risulta un indicatore di “cattiva amministrazione” (una c.d. anomalia), spesso collegata a sentimenti (alias bisogni) “primordiali”, pervasivi conflitti di interessi, entrato nel recente frasario di “amichettismo[1], volendo indicare una species del generisfavoritismo”, teso ad assecondare (una serie di) condotte in contrasto (opposizione) con la dimensione “terza” (non di una parte, c.d. minimo etico) [2] dell’agente pubblico (colui che esercita la funzione, ex comma 2, dell’art. 54 Cost., tenuto ad agire, già nel diritto romano, con diligentia et fides), potenzialmente idoneo a corrompere il sistema ordinamentale: la corruzione (cor ruptum) nel rompere il cuore dell’uomo mina la sua integrità morale (integrum), inducendolo a non rispettare le regole di convivenza e solidarietà civile, ex artt. 2 e 3 Cost. [3].

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L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici

L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici
  1. I primordiali

Nel diritto amministrativo, secondo i canoni costituzionali, l’attività della Pubblica Amministrazione è retta dal principio di “buon andamento e imparzialità”, dove il perseguimento dell’azione risulta sempre vincolata nei fini (ex art. 97 Cost.), proiettata al soddisfacimento dell’interesse generale (il c.d. bene comune), la cui alterazione risulta un indicatore di “cattiva amministrazione” (una c.d. anomalia), spesso collegata a sentimenti (alias bisogni) “primordiali”, pervasivi conflitti di interessi, entrato nel recente frasario di “amichettismo[1], volendo indicare una species del generisfavoritismo”, teso ad assecondare (una serie di) condotte in contrasto (opposizione) con la dimensione “terza” (non di una parte, c.d. minimo etico) [2] dell’agente pubblico (colui che esercita la funzione, ex comma 2, dell’art. 54 Cost., tenuto ad agire, già nel diritto romano, con diligentia et fides), potenzialmente idoneo a corrompere il sistema ordinamentale: la corruzione (cor ruptum) nel rompere il cuore dell’uomo mina la sua integrità morale (integrum), inducendolo a non rispettare le regole di convivenza e solidarietà civile, ex artt. 2 e 3 Cost. [3].

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Sovente nella PA vengono affidati incarichi legali, mancando all’interno delle strutture uffici preposti al contenzioso, dovendo attraverso procedure “semplificate” individuare il contraente (avvocato), operando al di fuori del d.lgs. n. 36/2023, e con la sottoscrizione di un contratto, individuando puntualmente la prestazione e pattuire il compenso (certo)[1].

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Appunti sparsi su incarichi legali, esercizio della professione forense e determinazione compenso

Appunti sparsi su incarichi legali, esercizio della professione forense e determinazione compenso

Sovente nella PA vengono affidati incarichi legali, mancando all’interno delle strutture uffici preposti al contenzioso, dovendo attraverso procedure “semplificate” individuare il contraente (avvocato), operando al di fuori del d.lgs. n. 36/2023, e con la sottoscrizione di un contratto, individuando puntualmente la prestazione e pattuire il compenso (certo)[1].

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La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con l’ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 (Presidente Esposito, Estensore Pazzi), interviene, in continuità con i precedenti, nella determinazione del giudice competente in una controversia inerente all’ingiunzione di pagamento di canoni concessori per il posizionamento in area comunale delle antenne (infrastrutture della rete di comunicazione elettronica, c.d. stazione radio base)[1], rilevando che, trattandosi di una materia inerente alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, lett. e), Cost., c.d. trasversale di natura funzionale), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda a contenuto meramente patrimoniale e non riferita all’esercizio del potere della PA, quest’ultima di competenza esclusiva del giudice amministrativo.

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Controversie sui canoni delle stazioni radio base

Controversie sui canoni delle stazioni radio base

La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con l’ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 (Presidente Esposito, Estensore Pazzi), interviene, in continuità con i precedenti, nella determinazione del giudice competente in una controversia inerente all’ingiunzione di pagamento di canoni concessori per il posizionamento in area comunale delle antenne (infrastrutture della rete di comunicazione elettronica, c.d. stazione radio base)[1], rilevando che, trattandosi di una materia inerente alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, lett. e), Cost., c.d. trasversale di natura funzionale), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda a contenuto meramente patrimoniale e non riferita all’esercizio del potere della PA, quest’ultima di competenza esclusiva del giudice amministrativo.

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