«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3950 (Est. Fantini), conferma l’insanabilità della errata autenticazione (alias mancata) della sottoscrizione di accettazione alla carica di consigliere comunale: non opera il soccorso istruttorio, prevalendo il principio di autoresponsabilità.

Fatti

L’appellante impugna il giudicato di prime cure che ha respinto il ricorso per l’annullamento del verbale della Commissione elettorale circondariale di ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

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Errata accettazione della candidatura a consigliere comunale

Errata accettazione della candidatura a consigliere comunale

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3950 (Est. Fantini), conferma l’insanabilità della errata autenticazione (alias mancata) della sottoscrizione di accettazione alla carica di consigliere comunale: non opera il soccorso istruttorio, prevalendo il principio di autoresponsabilità.

Fatti

L’appellante impugna il giudicato di prime cure che ha respinto il ricorso per l’annullamento del verbale della Commissione elettorale circondariale di ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale.

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La sez. IV del TAR Toscana, con la sentenza 7 maggio 2025, n. 823 (Est. Ricchiuto), espone in modo puntuale i limiti del potere di ordinanza del Sindaco, potere esercitabile in presenza di presupposti accertabili nel concreto, privando di validità il potere derogatorio[1] e della sua efficacia, terminata la situazione di pericolo imminente.

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Limiti cogenti del potere di ordinanza sindacale

Limiti cogenti del potere di ordinanza sindacale

La sez. IV del TAR Toscana, con la sentenza 7 maggio 2025, n. 823 (Est. Ricchiuto), espone in modo puntuale i limiti del potere di ordinanza del Sindaco, potere esercitabile in presenza di presupposti accertabili nel concreto, privando di validità il potere derogatorio[1] e della sua efficacia, terminata la situazione di pericolo imminente.

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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La sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, con delibera del 11 marzo 2025, n. 35, pur ritenendo il quesito inammissibile, interviene dando delle indicazioni per definire le regole di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), tra un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)[1] e un Ente del Terzo settore (ETS), mediante la costituzione di una società mista (società consortile a responsabilità limitata), a seguito di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, Coinvolgimento degli enti del Terzo settore, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS)[2], per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti, alternativa rispetto alla concessione o all’appalto di servizi, di cui al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)[3].

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Gestione di servizi alla persona mediante società con ETS

Gestione di servizi alla persona mediante società con ETS

La sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, con delibera del 11 marzo 2025, n. 35, pur ritenendo il quesito inammissibile, interviene dando delle indicazioni per definire le regole di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), tra un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)[1] e un Ente del Terzo settore (ETS), mediante la costituzione di una società mista (società consortile a responsabilità limitata), a seguito di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, Coinvolgimento degli enti del Terzo settore, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS)[2], per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti, alternativa rispetto alla concessione o all’appalto di servizi, di cui al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)[3].

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